Ordinanze18 luglio 2022

Ocdpc n. 905 del 18 luglio 2022 - Ordinanza di protezione civile finalizzata a garantire il mantenimento della capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante la rimodulazione dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato per il ripristino previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 719 del 4 dicembre 2020

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 30 luglio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805  del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’ 1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022 e n.893 del 16 maggio 2022;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare l’articolo 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario,  possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato decreto legge n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 che all’articolo 1 ha previsto per il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, che le regioni, le province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale presentassero al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla puBblicazione della medesima ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati da ripristinare e l'elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali con stanziamento, all’articolo 2 di risorse pari a 18 milioni di euro;

VISTA la nota del 13 gennaio 2021 prot. n. DPC/COVID/1865 con la quale sono state trasmesse alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale, alle Direzioni di protezione civile di tutte le regioni e Province autonome, alla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e province autonome, al Presidente del Comitato del volontariato di protezione civile, le procedure per l’ attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.719/2020;

ATTESO che, a seguito dell’istruttoria preliminare delle istanze rappresentate dalle Regioni e delle Province autonome per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale si è reso necessario prevedere l’integrazione delle risorse stanziate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719/2020;

VISTO l'articolo 40  del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che, al comma 3, ha previsto, per il 2021, la destinazione di una quota parte del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 pari a 19 milioni di euro al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 che ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha integrato all’articolo 1 le risorse di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, di 19 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo di cui alla citata ordinanza n. 719/2020 a un totale di  37 milioni di euro;

ATTESO che con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile Rep. n. 2972 del 14  ottobre 2021 è stato formalizzato il riparto dei fondi, per un importo complessivo pari a euro 5.628.530,21, da distribuire alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale, registrato presso la Corte dei Conti in data 13/12/2021 con rep.  n. 2961 e sono stati, inoltre, predisposti gli acconti del 50% del finanziamento spettante a ciascuna delle predette organizzazioni;

ATTESO che in data 8 febbraio 2022, con nota Prot. DPC/COVID/5352, sono state inviate alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale le procedure per la rendicontazione dei progetti e la relativa richiesta di saldo;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1403 del 25 maggio 2022, relativo al programma degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, comprensivi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, per un importo complessivo di € 30.789.608,63;

CONSIDERATO che, in ragione del lasso di tempo trascorso dalla presentazione dei progetti all’erogazione dei fondi, nonché del contesto di crisi internazionale, si è riscontrata una scarsità di materie prime con conseguente ritardo sulle consegne dei beni nonché un incremento dei prezzi dei materiali e che pertanto le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni di volontariato hanno evidenziato la necessità di riattualizzare alcune delle stime effettuate rispetto ai preventivi di spesa presentati;

CONSIDERATO che la necessità di fronteggiare con urgenza gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali è stata oggetto di numerosi interventi normativi di rango primario, in particolare: l’articolo 1 septies del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e il comma 398 della legge  n. 234/2021 che ha esteso la misura ivi prevista all’anno 2021; l’articolo 29 del decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; l’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

RAVVISATA, comunque la necessità di consentire, a invarianza di spesa autorizzata e senza ulteriori aggravi amministrativi, il tempestivo ripristino dei beni, dei mezzi e delle attrezzature di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.719/2020, come rifinanziata dall’ordinanza n. 768/2021;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Mantenimento della capacità di ripristino di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020)

  1. Al fine di garantire la capacità di risposta del servizio nazionale di protezione civile prevista dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, mediante il ripristino di attrezzature, mezzi e beni impiegati dalle regioni, province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, è autorizzata la rimodulazione degli elenchi delle attrezzature, dei mezzi e dei beni interessati, già presentati ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 719/20 e delle procedure per l’attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile di cui in premessa. La rimodulazione può avvenire mediante riduzione del numero dei beni, delle attrezzature o dei mezzi indicati in ciascun elenco ovvero mediante la sostituzione, nel caso di beni, mezzi o attrezzature fungibili, con altri beni, mezzi o attrezzature di prezzo inferiore o di pari importo.
  2. Le rimodulazioni di cui al comma 1 possono avvenire esclusivamente nell’ambito dell’importo già autorizzato per singolo elenco, previa attestazione da parte dei beneficiari del rispetto del criterio di identica funzionalità dei beni, mezzi, attrezzature sostituiti o ridotti nel numero, rispetto a quelli previsti nell’elenco iniziale, da presentare prima della conclusione del progetto per il parere favorevole da acquisire dalle Regioni/PA di appartenenza, nel caso di organizzazioni iscritte nel relativo elenco territoriale, o dal Dipartimento della Protezione Civile, nel caso di organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale.
     

ART. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
     

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 18 luglio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio