Ocdpc n. 899 del 23 giugno 2022 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021 e n. 871 del 4 marzo 2022, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all’articolo 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all’articolo 1, ha stabilito la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all’articolo 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
VISTO l’articolo 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;
VISTA l’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 adottata dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n.118 del 7 settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 del 13 agosto 2021”;
VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, il quale ha rimesso all’adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione dell’armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;
VISTO il Protocollo di intesa per il raccordo e l’armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;
CONSIDERATO quanto convenuto in Cabina di Coordinamento Sisma 2016 del 19 maggio 2022 circa l’introduzione e la tempistica dei nuovi termini;
VISTO l’articolo 1 dell’ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall’articolo 2 comma 1 dall’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione al citato Protocollo di intesa mediante l’adozione delle misure ivi indicate di competenza del Dipartimento della protezione civile, nonché di adottare disposizioni in materia di personale;
RAVVISATA altresì la necessità, in ragione del lasso di tempo intercorso per l’acquisizione dell’intesa di tutte le Regioni interessate sul precedente schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile attuativo del predetto Protocollo, di prevedere nuove scadenze per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;
ACQUISITA l’intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
(Raccordo ed armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione)
- In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di intesa indicato in premessa, dal comma 2 dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 come modificata dall’articolo 1 dell’ordinanza del medesimo Commissario n. 127 del 1°giugno 2022, l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione è sospesa nei confronti dei soggetti che non presentano, entro il 15 ottobre 2022, le domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, fatte salve le cause impeditive previste dal comma 3 dell’articolo 2 della medesima ordinanza. La sospensione opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda. Non si provvede al riconoscimento degli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione. E’ parimenti sospeso, fino alla data di effettiva presentazione della domanda, il rimborso dei canoni di locazione, in favore degli assegnatari di immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, i quali non presentano la predetta domanda entro il 15 ottobre 2022, ferme restando le citate cause impeditive. Non si provvede al riconoscimento degli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione.
- Gli assegnatari di strutture abitative di emergenza (SAE), di immobili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 8/2017 convertito con modificazioni della legge n. 45/2017, di moduli abitativi rurali (MAPRE), di immobili realizzati ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 510/2018, dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 538/2018, dell’articolo 4 dell’ordinanza n. 553/2018, dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 581/2019, nonché gli assegnatari a titolo gratuito di altri immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, i quali non presentano, entro il 15 ottobre 2022, le domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, sono tenuti a corrispondere, per il godimento della struttura o dell’immobile, un contributo da destinare alla manutenzione dei medesimi, che viene pertanto detratto dai trasferimenti operati a titolo di rimborso degli oneri di gestione sostenuti a valere sulle risorse emergenziali. Nell’ipotesi di strutture temporanee (SAE e MAPRE), il contributo è parametrato ai valori dei canoni dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate, decurtati del 30 per cento per le strutture temporanee, non decurtati per gli immobili. Sono fatte salve le cause impeditive previste dal comma 3 dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. La corresponsione del canone è dovuta fino alla data di effettiva presentazione della domanda. Non si provvede al rimborso degli importi corrisposti a titolo di contributo durante il periodo di sospensione.
- La sussistenza delle cause impeditive di cui al comma 3 dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 deve essere comunicata dagli interessati in sede di dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019 che dovrà presentarsi, a pena di decadenza dalle misure di assistenza abitativa, mediante procedura informatizzata entro il 15 settembre 2022. Resta ferma la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 2 della medesima ordinanza commissariale. La citata dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019 è presentata e sottoscritta da un solo componente del nucleo familiare beneficiario che provvede in nome e per conto dei componenti dell’intero nucleo. E’ possibile presentare la dichiarazione, mediante la predetta procedura informatizzata, anche per il tramite del Comune territorialmente competente o di un soggetto appositamente delegato dall’interessato.
- In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019, i contributi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3 cessano di essere corrisposti a decorrere dalla data del 15 ottobre 2022.
- I beneficiari delle misure di assistenza abitativa di cui al presente articolo hanno facoltà di optare per l’eco bonus e sisma bonus di cui all’articolo 119, comma 4 ter del decreto - legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 con contestuale rinuncia al contributo per danni lievi ed al contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti.
ART. 2
(Disposizioni in materia di personale)
- Per l’intera durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi del comma 4 dell’articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022 dal comma 450 dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, non trovano applicazione i limiti temporali dei periodi di aspettativa non retribuita concessi ai dipendenti di altre amministrazioni in servizio in forza dei citati contratti.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio