Ordinanze23 giugno 2022

Ocdpc n. 898 del 23 giugno 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”; 

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; 

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed, in particolare, l’articolo 31-bis che ha introdotto un regime nuovo e particolarmente favorevole per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022 e n. 895 del 24 maggio 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

RAVVISATA la necessità di allineare le disposizioni emergenziali finora adottate, semplificando e riconducendo tutti i casi connessi con l'assistenza dovuta ai minori stranieri non accompagnati ad un unico regime, come individuato dal citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

DISPONE

ART. 1
(Ulteriori disposizioni relative al Commissario delegato per i minori non accompagnati)

  1. Il Commissario delegato di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 si avvale, per l’esercizio delle funzioni commissariali, di una struttura di supporto composta da un massimo di quindici unità di personale già in servizio presso il Ministero dell’Interno di cui fino a dieci unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all’Area 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ‘Ministeri funzioni centrali’, e fino a cinque unità di personale di livello non dirigenziale, individuato con provvedimento del Commissario delegato medesimo nonché da un contingente massimo di sette unità di personale assunte, anche in deroga agli articoli 32, 35, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine.
  2. Le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte. Al medesimo personale è riconosciuta, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, un’indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Al personale del Ministero dell’Interno di livello non dirigenziale non sono corrisposti compensi o emolumenti a valere sulle risorse previste dall’ articolo 31 bis del DL n. 21/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 51/2022.
  3. Il Commissario delegato, per le medesime finalità, è altresì autorizzato ad avvalersi di uffici statali, di società a totale capitale dello Stato e di società controllate dal medesimo, anche sulla base di protocolli d’intesa nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché, ai fini del supporto tecnico ed anche sotto il profilo amministrativo, di tre esperti, ivi compresi un magistrato amministrativo, un magistrato contabile ed un procuratore o avvocato dello Stato. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento della protezione civile, determina i compensi degli esperti, entro il limite massimo individuale di € 5.000 per tutto il periodo emergenziale, tenendo conto della professionalità   richiesta e della specificità dell'incarico conferito.
  4. Agli oneri connessi all’espletamento delle attività di cui al presente articolo, pari ad euro 202.004,92 per l’anno 2022, si provvede con le risorse previste dall’art. 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risorse di cui al presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  5. Il Commissario delegato può avvalersi del supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, per l’adozione di Linee guida per la disciplina dei profili di spesa e di rendicontazione di cui all’art. 31 bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

ART, 2
(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022)

  1. All’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole “in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario” sono sostituite dalle seguenti: “in favore di uno dei genitori”; 
    b) al comma 2, lettera e), le parole “di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall’art. 5-quater del decreto legge n. 14 del 2022, dall’art. 1 della presente ordinanza e dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 872 del 2022,”;
    c) al comma 3, le parole “di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall’art. 5-quater del decreto legge n. 14 del 2022, dall’art. 1 della presente ordinanza e dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 872 del 2022”. 
  2. All’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, le parole “per un periodo massimo di 60 giorni” sono sostituite dalle seguenti “per un massimo di due mesi successivi al mese in cui viene instaurato l’eventuale rapporto lavorativo”.
  3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio, all'adeguamento dei sistemi informativi utilizzati, sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera a), favorendo, altresì, la circolazione delle informazioni per il tramite dei Commissari delegati - Presidenti, delle Prefetture, di ANCI e delle autorità consolari ucraine in Italia. 

ART. 3
(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022)

  1. All’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022 le parole da “il contributo viene erogato” a “a saldo della conclusione dell’attività” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa”. 

ART. 4
(Prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno)

  1. Per la remunerazione del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione  civile del Ministero dell’interno di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio nell’ambito delle articolazioni periferiche e della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, e in particolare nei servizi di polizia di frontiera e presso gli uffici immigrazione  delle  questure, è riconosciuto, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese eccedenti rispetto al monte ore previsto con gli ordinari stanziamenti per il citato personale, entro il limite massimo complessivo di 55.749 ore eccendenti per il periodo emergenziale in rassegna, di cui 44.506 ore per il personale appartenente alla Polizia di Stato e 11.243 ore per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 1.100.012,24 per l’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui in premessa, le quali sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  23 giugno 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio