Ordinanze16 maggio 2022

Ocdpc n. 892 del 16 maggio 2022 - Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 di competenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805  del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’ 1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022 e n. 890 del 26 aprile 2022;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ed in particolare l’articolo 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario,  possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato decreto legge n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, che possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione ed alla pianificazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto già emanate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza al fine di preservare la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle Regioni e delle Province Autonome nella fase di progressivo rientro nell'ordinario;

VISTE le richieste avanzate dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito alle esigenze di prosecuzione delle misure poste in essere in attuazione delle richiamate ordinanze, ai fini di quanto previsto dal citato articolo 1 del decreto legge n. 24 del 2022;

RITENUTO, tra l’altro, necessario dover continuare a garantire il supporto al Sistema sanitario mediante l’unità socio sanitaria di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 665/2020, da porre a disposizione delle Regioni e Province autonome interessate, per le esigenze degli istituti penitenziari e delle residenze sanitarie assistenziali;

RITENUTO altresì necessario garantire il supporto alle Regioni e Province autonome interessate di operatori con specifiche professionalità per la prosecuzione delle attività di contact tracing di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709/2020 e successive proroghe, nonché la prosecuzione del personale di supporto medico assegnato alla Regione Campania ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712/2020 e successive proroghe;

VISTA la nota del Ministero della giustizia prot. n. 123183 del 29 marzo 2022;

VISTA la richiesta avanzata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI in merito all’esigenza di prosecuzione delle disposizioni adottate con la richiamata ordinanza n. 664 del 18 aprile 2020 in materia di adempimenti di competenza degli ufficiali di stato civile;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Individuazione e pianificazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto emanate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza e relativa proroga fino al 31 maggio 2022)

  1. A decorrere dal 1° aprile 2022, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate quali Amministrazioni competenti alla prosecuzione dell’esercizio delle funzioni dei Soggetti attuatori nominati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.  I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, assumono le funzioni di soggetti responsabili per il progressivo rientro nell’ordinario delle attività connesse con la situazione emergenziale di cui trattasi dopo la cessazione dello stato di emergenza.
  2. Allo scopo di consentire la necessaria pianificazione delle eventuali esigenze di prosecuzione e adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza di cui in premessa, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di progressivo rientro nell'ordinario, i soggetti responsabili di cui al comma 1 sono autorizzati alla prosecuzione fino al 31 maggio 2022 delle attività in essere alla data del 31 marzo 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, indicati nella tabella A in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, limitatamente ai seguenti ambiti operativi specifici:

    a) prosecuzione del supporto logistico alle attività poste in essere dalle componenti e strutture operative e dai soggetti concorrenti per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19, anche mediante la dislocazione o l’impiego di mezzi e attrezzature rese disponibili nell’ambito delle rispettive colonne mobili di protezione civile e dal Volontariato organizzato di protezione civile, comprensiva dell’attività di recupero o di pianificazione dell’attività di cessione dei predetti beni ai soggetti utilizzatori a titolo gratuito;
    b) prosecuzione dello stoccaggio di materiali ed attrezzature, inclusi dispositivi di protezione individuali, acquisiti dalle Regioni e Province Autonome su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile ovvero distribuiti dal medesimo Dipartimento, distinti da quelli gestiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 18/2020 citato in premessa, ai fini del progressivo utilizzo prima delle relative scadenze;
    c) prosecuzione del supporto operativo e organizzativo assicurato dalle strutture regionali e territoriali di protezione civile, anche mediante l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile, alle attività poste in essere dalle articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19;
    d) prosecuzione dell’avvalimento degli operatori socio sanitari (OSS) autorizzati con l’ordinanza n. 665/2020 per le finalità di impiego ivi previste;
    e) prosecuzione degli incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing autorizzati con l’ordinanza n. 709/2020 e successive proroghe, nonché prosecuzione dell’incarico di personale medico assegnato alla Regione Campania autorizzato con l’ordinanza n. 712/2020 e successive proroghe.
     

  3. Almeno 15 giorni prima della scadenza del termine del 31 maggio 2022, ciascun soggetto responsabile che ravvisi l’esigenza di proseguire ulteriormente una o più delle attività di cui al comma 2 è tenuto a trasmettere al Dipartimento della protezione civile:
    1. la quantificazione degli oneri finanziari complessivi relativi alle misure già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022.  Tale quantificazione è da intendersi quale tetto massimo di spesa ai fini del relativo rimborso, che avverrà a cura del Dipartimento della protezione civile, sulla base e previa valutazione delle ulteriori rendicontazioni che i predetti soggetti responsabili sono, comunque, tenuti a presentare entro il termine ultimo del 30 settembre 2022, tenuto conto delle anticipazioni già erogate e delle rendicontazioni assentite alla data della presente ordinanza;
    2. la pianificazione delle attività che si rende necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo da assicurarne il graduale rientro in ordinario, secondo apposito cronoprogramma che ne indichi la progressiva riduzione e completa conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022. La suddetta pianificazione, elaborata sulla base di specifiche motivazioni, dovrà recare altresì la quantificazione dei relativi oneri finanziari, cui si potrà far fronte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previa verifica delle relative disponibilità, mediante eventuale nuova ordinanza di protezione civile da adottare ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24/2022.
       
  4. Tutte le attività per le quali non verrà avanzata istanza di ulteriore prosecuzione con le modalità di cui al comma 3, cessano definitivamente alla data del 31 maggio 2022. I soggetti responsabili sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione, comprensiva degli oneri maturati fino al 31 maggio 2022, anche in più tranches, comunque entro il 30 ottobre 2022, onde consentirne la verifica ed il relativo rimborso prima della chiusura d’esercizio, con riferimento alle spese sostenute ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Ai fini di quanto previsto dalla presente ordinanza è autorizzata la proroga di 12 mesi delle contabilità speciali già autorizzate in attuazione dell’OCDPC n. 630/2020, che vengono intestate ai soggetti responsabili di cui al comma 1 o ai loro delegati, per la prosecuzione e il completamento delle attività gestionali ed amministrativo-contabili.
  6. Le attività già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022 non ricomprese negli ambiti di cui al comma 2, cessano definitivamente alla data del 31 marzo 2022.
  7. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività di cui al comma 2 fino al 31 maggio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a proseguire nell’utilizzo di polizze assicurative già stipulate.
  8. Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, nella sua qualità di soggetto responsabile ai sensi del comma 1, è autorizzato, entro il limite massimo di euro 150.000,00, a provvedere al ripristino della funzionalità della Caserma ‘Baisi’ a Colle Isarco, nel Comune di Brennero, già impiegata per le finalità connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa, al fine di riconsegnare la citata struttura al Ministero della Difesa in condizioni idonee all’uso dopo la conclusione delle attività emergenziali avvenuta alla cessazione dello stato di emergenza.
  9.  I soggetti responsabili di cui al comma 1 provvedono alle attività di cui al presente articolo entro il limite massimo di euro 8.235.000,00 di cui euro 150.000,00 per le finalità di cui al comma 8 ed euro 8.085.000,00 articolati come specificato nella tabella A in allegato. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ART. 2
(Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

  1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
  2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
  3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
  4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 2022.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio