Ordinanze6 aprile 2022

Ocdpc n. 886 del 6 aprile 2022 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale il medesimo stato di emergenza è stato prorogato di dodici mesi e si è disposto lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 7.450.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ai fini del completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l’avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, n. 661 del 6 aprile 2020 e n. 750 del 16 marzo 2021;

VISTA la nota del 10 dicembre 2021 del Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana con nota del 9 febbraio 2022;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

  1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.  
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del settore protezione civile della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il soggetto responsabile provvede alla corresponsione del contributo mensile per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 2 della predetta ordinanza n. 627/2020 sulla base dei criteri e dei massimali ivi previsti, nel limite massimo di euro 460.000,00, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6180, di cui al comma 5. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nelle ordinanze citate in premessa.
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020, nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, nonché la corresponsione del contributo mensile per l’autonoma sistemazione di cui al medesimo comma 2, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6180, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020, che viene al medesimo intestata fino al 21 dicembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
  6. Il Soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all’evento emergenziale in trattazione.
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
  9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.  
  10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 6 aprile 2022
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio