Ordinanze del Capo Dipartimento26 marzo 2022

Ocdpc n. 880 del 26 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;

VISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”; 

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”; 

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

CONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area;

CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile  e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

TENUTO CONTO del crescente e significativo incremento delle domande di assistenza veicolate tramite il Meccanismo unionale della protezione civile, anche da parte degli Stati membri confinanti con l’Ucraina;

TENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del 25 febbraio 2022 è stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 877 del 21 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;  

RAVVISATA la necessità di armonizzare le disposizioni concernenti l’invio di personale del Dipartimento della protezione civile in missione all’estero con quanto disposto a livello unionale in materia;

RAVVISATA altresì, in ragione dell’estensione territoriale del dispiegamento operativo, di consentire la possibilità di effettuare donazioni, destinate alla medesima finalità, anche a favore di soggetti diversi dallo Stato ucraino;
 

DISPONE

                                                           
ART. 1
(Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

  1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all’estero nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza in rassegna l’indennità di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022 è corrisposta al netto dell’eventuale concorso riconosciuto dalla Commissione europea.

ART. 2
(Ulteriori disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)

  1. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, dopo le parole “in favore dell’Ucraina” è aggiunto il seguente periodo “ovvero dei Paesi limitrofi destinatari di assistenza o di organismi internazionali, di enti del terzo settore e del privato sociale, individuati anche in deroga all’articolo 55, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017, operanti nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile”. 
     
  2. All’articolo 2, comma 2, primo periodo dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022 dopo le parole “Ucraina” sono aggiunte le seguenti “o degli altri soggetti beneficiari di cui al comma 1,”; dopo le parole “accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna” sono aggiunte le seguenti “ovvero da altra idonea documentazione comprovante l’avvenuta consegna”. 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 Marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio