Ordinanze1 settembre 2021

Ocdpc n. 789 del 1° settembre 2021 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

VISTO i Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Siciliana a decorrere dal 31 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Calabria a decorrere dal 8 agosto 2021;

CONSIDERATO che, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021, l’Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un’eccezionale situazione meteoclimatica ancora in essere, con particolare riferimento al territorio della Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, anche all’interno di aree parco nazionali e regionali, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l’evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, provocando, altresì, gravi danni all’allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, consentendo l’avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché l’avvio della messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

SENTITI i Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Difesa;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate; 
 

DISPONE
 

ART. 1
(Commissari delegati delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

  1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati, ciascuno per il proprio ambito territoriale. 
     
  2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     

ART. 2
(Individuazione dell’ambito di operatività delle misure di contrasto all’emergenza)

  1. ll Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri rende disponibile ai Commissari delegati la mappatura preliminare degli incendi maggiori verificatisi nei rispettivi territori, sulla base dei dati rilevati dal sistema satellitare di monitoraggio ambientale europeo “Copernicus”, affinché i Commissari delegati possano delimitare i territori ove mettere in atto le misure di gestione e superamento dell’emergenza disciplinate dalla presente ordinanza.
     
  2. I Commissari delegati possono prevedere l’attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza anche in ulteriori porzioni dei rispettivi ambiti territoriali di competenza, rispetto a quelle rilevate dal sistema satellitare di monitoraggio di cui al comma 1, su specifica e motivata richiesta dei sindaci dei comuni interessati e previa valutazione della documentazione comprovante il nesso di causalità fra gli eventi calamitosi di cui trattasi e l’esigenza rappresentata.
     
  3. I Commissari delegati, sulla base di quanto previsto ai commi 1 e 2 e in esito alle ricognizioni di cui all’articolo 4, dispongono, con propri provvedimenti, l’individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della presente ordinanza.

ART. 3
(Aggiornamento dello stato di attuazione del censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

  1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e il Corpo forestale delle Regioni a Statuto speciale interessate entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, effettuano una ricognizione straordinaria dei comuni interessati dalla delimitazione di cui all’articolo 2 che hanno provveduto all’istituzione e all’aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, ai fini della successiva adozione delle necessarie misure volte ad assicurare il pieno e continuativo assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa. 
     

ART. 4
(Ricognizione, individuazione degli interventi e dei relativi fabbisogni)

  1. I Commissari delegati provvedono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente ordinanza:

            a) alla ricognizione degli eventuali ulteriori fabbisogni per il completamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a) del comma 2                  dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 eventualmente non fronteggiate con il piano di cui all’articolo 6, comma 1;
            b) all’individuazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche compromesse, danneggiate e/o                    interrotte, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale prodotti dagli eventi, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 del                          citato decreto sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comprensiva di una prima stima dei relativi fabbisogni finanziari; 
            c) alla ricognizione, corredata dalla stima delle risorse finanziarie a tal fine necessarie, dei potenziali beneficiari di prime misure di immediato sostegno al tessuto                    economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di                  cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto, per le seguenti finalità e secondo i seguenti criteri e massimali, utilizzando la modulistica                              allegata alla presente ordinanza:

                      i. prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa                                   risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; 
                     ii. per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ad eccezione delle attività economiche di cui all’articolo 7, sulla base di apposita relazione                               tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale contributo assegnabile ad una singola                                 attività economica e produttiva. 

            d) all’individuazione degli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all'evento                  e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, di cui alla                    lettera d) comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto, previa verifica che gli stessi rivestano carattere prioritario e di urgenza a seguito della valutazione                                dell’impatto degli incendi sulla sicurezza delle aree e dei versanti sotto il profilo idrogeologico e della sicurezza antincendio boschivo, sulla base dei criteri di cui                  all’articolo 5, comprensiva di una prima stima dei relativi fabbisogni finanziari. 
 

ART. 5
(Criteri per l’individuazione degli interventi di cui alle lettere b) e d) dell’articolo 4)

  1. Ai fini dell’individuazione degli interventi di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della presente ordinanza, i Commissari delegati devono considerare i seguenti criteri:

                  a) l’urgenza del ripristino della viabilità, compromessa o interrotta permanentemente, anche in funzione dell’impatto causato sulla popolazione, con particolare                        riferimento a criticità connesse con la non raggiungibilità dei luoghi, anche dai mezzi di soccorso;
                  b) la rilevanza del servizio da ripristinare, in termini di popolazione e di territorio serviti;
                  c) la necessità di rimozione e della messa in sicurezza della vegetazione bruciata;
                  d) gli effetti di rischi diretti ed indotti dal mancato rispristino delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b) e dal permanere in situ del materiale di cui alla lettera c),                        sul sistema economico produttivo.

 

       2. Ai fini dell’individuazione degli interventi di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 4 della presente ordinanza, i Commissari delegati devono tenere conto del                     rischio residuo - strettamente derivante dagli eventi in trattazione - connesso al possibile verificarsi di ulteriori incendi boschivi nelle aree colpite, nonché della                     maggiore propensione delle aree colpite e delle aree limitrofe a fenomeni di frana e alluvione, sulla base di analisi e valutazioni che ne attestino la correlazione con             gli eventi, individuando quelli prioritari basandosi sui seguenti criteri:

                  a) esigenza di completamento di interventi di prima e immediata messa in sicurezza urgente ai sensi lettere a) e b), del comma 2, articolo 25, del decreto                                legislativo n.1 del 2018 già avviati;
                  b) la presenza di elementi antropici ed ambientali vulnerabili nelle aree percorse dal fuoco o limitrofe a queste e nel territorio di valle, con evidenza di esigenze                        di tutela della pubblica incolumità, in particolare per la difesa di abitazioni e/o edifici pubblici ovvero di infrastrutture strategiche a servizio di centri abitati                              quali la viabilità principale di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti per la continuità amministrativa, per                            l’attività scolastica e di protezione civile;
                  c) la presenza di aree oggetto di procedimento di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, nonché di misure di                            messa in sicurezza di emergenza od operativa della falda; 
                  d) la valutazione della biomassa combustibile residua nelle aree percorse dal fuoco; 
                  e) la necessità del ripristino o della realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo da incendi boschivi, nelle aree colpite dagli                          eventi di cui in premessa, incluse le piste tagliafuoco;
                  f)  la presenza di aree a pericolosità o a rischio elevato o molto elevato nelle pianificazioni delle Autorità di bacino distrettuali;
                  g) le condizioni orografiche e geomorfologiche locali favorevoli al possibile verificarsi di frane superficiali, colate di detriti e piene improvvise.
  
         3. I Commissari delegati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 353 del 2000, nell’ambito degli interventi di cui alla lettera d), comma 1,                         dell’articolo 4 della presente ordinanza, provvedono alla ricognizione delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sui soprassuoli percorsi dal fuoco                realizzabili a legislazione vigente: 

                  a) nelle aree naturali protette statali o regionali;  
                  b) per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e                                        paesaggistici, sulla base di specifica motivazione che ne evidenzi l’urgenza per la difesa di abitazioni e/o edifici pubblici ovvero di infrastrutture strategiche a                        servizio di centri abitati quali la viabilità principale di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti per la                                      continuità amministrativa, per l’attività scolastica e di protezione civile.
 
        4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a) sono realizzabili previa acquisizione della prevista autorizzazione da parte dell’autorità ambientale competente,                              individuata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 353/2000.

 

ART. 6
(Piani degli interventi)

  1. I Commissari delegati predispongono, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 14, comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene gli interventi e le misure straordinarie eccedenti le ordinarie attività di antincendio boschivo, rispetto a quelle programmate e pianificate in ottemperanza alle vigenti disposizioni di settore,  per l’organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli incendi - ivi compresi i contributi di cui all’articolo 8 - nonché per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
     
  2. Sulla base delle ricognizioni di cui all’articolo 4, il Dipartimento della Protezione Civile, effettuata l’istruttoria di propria competenza, predispone le proposte di deliberazione di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto. 
     
  3. I Commissari delegati, entro i successivi 30 giorni dallo stanziamento delle risorse rese disponibili con le ulteriori delibere di cui al comma 2, predispongono ulteriori piani degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, relativi alle tipologie di misure oggetto delle citate ricognizioni. 
     
  4. I piani di cui al comma 3, articolati anche per stralci, possono essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili ai sensi del comma 2 del presente articolo e dell’articolo 14, comma 3. I piani vengono sottoposti all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione dei rispettivi provvedimenti di stanziamento o di trasferimento sulla contabilità speciale delle ulteriori risorse. 
     
  5. I piani di cui al comma 3 devono contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata presunta e l'indicazione delle finalità tenuto conto della criticità rilevata, il comune, la località e le coordinate geografiche, l’indicazione delle singole stime di costo e il CUP degli interventi, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
     
  6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria. 
     
  7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
     
  8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, i Commissario delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
     

ART. 7
(Prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche)

  1. A seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i Commissari delegati sono autorizzati ad erogare un contributo di immediato sostegno, finalizzato ad assicurare la continuità produttiva, nella misura massima prevista dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in favore delle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall’emergenza, entro i limiti delle risorse che saranno rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 6, comma 2, ed in coordinamento con eventuali misure similari autonomamente attivate e finanziate, per le seguenti finalità:

                   a) l’acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame;
                   b) la riparazione e il ripristino di recinzioni, impianti per l’approvvigionamento idrico e per l’abbeverata degli animali che siano stati distrutti o danneggiati dagli                           incendi; 
                   c) fronteggiare le criticità operative derivanti dalla perdita degli alveari da parte degli apicoltori, a causa dell’evento calamitoso.

      2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche a titolo di rimborso delle spese eventualmente già sostenute e documentate a partire dalla data del                    verificarsi dell’evento calamitoso.

      3. Per la finalità di cui al comma 1, lettera a) il contributo massimo da corrispondere, calcolato sulla base del fabbisogno di foraggio, mangime o altro alimento per un              periodo massimo di per tre mesi, è pari a: 

                 a) euro 140 per ogni unità di bestiame adulto-UBA (12 kg/giorno di foraggio); 
                 b) euro 175 per ogni UBA con figlio piccolo al seguito (15 kg/giorno di foraggio);
                 c) euro 24 per suini, ovini o caprini (circa 2 kg/giorno di foraggio). 

      4. Per la finalità di cui al comma 1, lettera b), il contributo massimo da corrispondere è calcolato sulla base dei costi riportati sul prezziario regionale vigente o, in                      difetto di quest’ultimo, sulla base dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di   commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in caso di ulteriore                      difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

      5. Per la finalità di cui al comma 1, lettera c) il contributo massimo da corrispondere è pari a 150 euro per ciascun alveare distrutto dall’evento calamitoso.

      6. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) sono concessi a condizione che l’impresa agricola sia in possesso di fascicolo aziendale. 

      7. I contributi di cui al comma 1 lettera c) sono concessi a condizione che gli alveari oggetto di risarcimento siano regolarmente censiti nella Banca dati apistica (BDA)            gestita dal Ministero della Salute alla data del 31 luglio 2021. In ogni caso, deve essere verificato, da parte dei Commissari delegati il nesso di causalità tra il danno            e l’evento subito. 

     8. Per accedere al contributo di cui al comma 1, lettere a), b) i titolari dell’azienda inoltrano la domanda alle strutture regionali competenti individuate dai Commissari               delegati indicando:

               a) gli ettari di superficie dell’azienda che risultano complessivamente distrutti distinti per qualità di coltura;
               b) quantità e qualità di foraggi, mangimi distrutti;
               c) numero di capi di bestiame rimasti privi di foraggio distinti per tipologia;
               d) metri di recinzione distrutti e lunghezza e tipologia dei recinti che risultano danneggiati o distrutti;
               e) documentata verifica del nesso di causalità tra l’evento calamitoso e il danno occorso, per il quale si chiede il contributo.

     9. Per accedere al contributo di cui al comma 1, lettera c) i soggetti interessati inoltrano la domanda alle strutture regionali competenti individuate dai Commissari                   delegati indicando il numero degli alveari distrutti dall’evento.

   10. Ulteriori disposizioni attuative sono adottate dalle strutture regionali incaricate dell’istruttoria delle domande di contributo.

   11. I Commissari delegati effettuano la ricognizione dei capi di bestiame che a causa degli eventi calamitosi in rassegna sono deceduti previa verifica che gli stessi                   risultino regolarmente iscritti alla banca dati nazionale (BDN) del Ministero della salute alla data del 31 luglio 2021.
 

ART. 8
(Contributi autonoma sistemazione)

  1. I Commissari delegati di cui all’articolo 1, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
     
  2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
     
  3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale, provinciale o comunale.
     
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, i Commissari delegati provvedono a valere sulle risorse di cui all’articolo 14.
     

ART. 9
(Deroghe) 

  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: 

-    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
-    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
-     regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
-    regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
-    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
-     regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34 ed articolo 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
-    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
-    decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
-    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
-    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191; 
-    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
-    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
-    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184,  188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190,  208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, nonché gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
  - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94; 
  - decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
-   decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

      2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui                    agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di                somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al                      comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;

      3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre                    2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai                          seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

              - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
              - 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di                                personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle                    esigenze emergenziali;
              - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di                          verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
              - 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo                  di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e                              dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
              - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle                           esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura                     compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 
              - 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo                              emergenziale;
              - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del                      possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
              - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
              - 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di                                        coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto                        esecutivo; 
              - 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
              - 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di                              accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui                    alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della                              progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
              - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
              - 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
              - 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed                          entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
              - 105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7; 
              - 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli                        adempimenti nei confronti di ANAC.

       4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1                             accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della                       Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai                     sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei                   trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della                 situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

      5. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 possono prevedere premi di accelerazione e             penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113 -bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni                           giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

      6. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al                  comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per                      iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti              anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture                      eventualmente già realizzata. 
 

ART. 10
(Sospensione dei mutui) 

  1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti.
     
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 febbraio 2022 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

 

ART. 11
(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1 del 2018)

  1. I Commissari delegati di cui all’articolo 1, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvedono all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi delle sole attività straordinarie, non rientranti nella pianificazione ordinaria dell’attività AIB, richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell’emergenza in rassegna. Gli esiti dell’istruttoria sono trasmessi al Capo del Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza i Commissari delegati a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 14.
     
  2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alle Regioni Sicilia e Calabria, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale.
     
  3. Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto delle Regioni Sicilia e Calabria con squadre di volontari che hanno operato nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti. 
     

ART. 12
(Relazione del Commissario delegato)

  1. l Commissari delegati trasmettono, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all’articolo 6, comma 1, al Dipartimento della protezione civile e alle Regioni, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico dei piani degli interventi. 
     
  2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, i Commissari delegati inviano, al Dipartimento della protezione civile e alle Regioni di rispettiva competenza, una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
     
  3.  Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 9, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
     
  4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
     
  5.  Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza i Commissari delegati inviano al Dipartimento della protezione civile, alle Regioni e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.
     

ART. 13
(Procedure di approvazione dei progetti)  

  1. I Commissari delegati e i soggetti attuatori eventualmente nominati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
     
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
     
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
     
  4.  Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

ART. 14
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 7.000.000 come ripartiti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021.
     
  2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata ai Commissari delegati di cui all’articolo 1.
     
  3. Ogni Regione di cui alla citata delibera del 26 agosto 2021 è autorizzata a porre nella disponibilità del Commissario delegato competente per il proprio territorio regionale e a trasferire sulla relativa contabilità speciale aperta ai sensi del comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive e il relativo ammontare.
     
  4. I Commissari delegati sono tenuti a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
     

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 settembre 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio