Ocdpc n. 780 del 20 Maggio 2021 - Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;
VISTO l’articolo 41 del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;
VISTI gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
VISTE le “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2004, n. 3362 che all’allegato 2 determina, tra l’altro, il costo convenzionale delle verifiche tecniche;
VISTI gli obiettivi e i criteri per l’individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell’allegato 1 alla presente ordinanza, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;
VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell’articolo 3, comma 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTA la relazione tecnica alla legge n.145 del 2018 - sezione II recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima legge n. 145 del 2018 ed in particolare la terza riga che prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per 50.000.000 di euro a decorrere dal 2019;
VISTA la Tabella 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità elementari di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021” che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 50.000.000 di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.140/Bil del 06 giugno 2019 concernente l’adeguamento del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 22 novembre 2010, nel quale si dispone il trasferimento sul Capitolo 703 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” di 50.000.000 euro per l’anno 2019, di 50.000.000 euro per l’anno 2020 e di 50.000.000 euro per l’anno 2021;
RITENUTO necessario disciplinare l’utilizzo dei fondi stanziati per le annualità 2019, 2020 e 2021, al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;
ACQUISITO IL PARERE della Conferenza unificata nella seduta del 20 maggio 2021;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
DISPONE
ART. 1
(Finalità)
1. La presente ordinanza disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l’interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti dalle Regioni relativamente alla gestione delle risorse assegnate dalle ordinanze di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 2009, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011. La Commissione Tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’OPCM 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011 e il Tavolo Tecnico di cui all’articolo 3 dell’OCDPC 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nelle banche dati del Ministero delle Economie e delle Finanze e nei sistemi informativi territoriali del Dipartimento della Protezione Civile, nonché per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
ART. 2
(Finanziamento azioni)
1. Le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 150 milioni, derivanti dall'importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono destinate, entro i limiti d’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, al finanziamento delle seguenti azioni:
a) Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’articolo 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
2. Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere impegnate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni nei quali l’accelerazione al suolo “ag”, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell’allegato 7 è riportato l’elenco di tali comuni comprensivo del valore di “ag”, della data di prima classificazione e dell’eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni non ricompresi nell’elenco dell’allegato 7 o per avviare l’attività di aggiornamento degli studi già effettuati.
3. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 2, ossia che le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 7, e non vi siano ulteriori comuni, anche non ricompresi nell’elenco dell’allegato 7, su cui effettuare gli studi o non vi sia necessità di approfondimenti di livello superiore o di aggiornamento degli studi già effettuati, le risorse per le azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere altresì impegnate per le azioni di cui al comma 1, lettera b), con priorità per gli interventi su edifici di proprietà comunale.
4. I criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati di cui al comma 2, sono definiti dalla Commissione Tecnica di cui all’articolo 4, comma 7, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
5. Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere utilizzate per edifici o opere situati nei Comuni elencati nell’allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie Sag non inferiore a 0,125g.
6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli Enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei comuni previste dalla presente ordinanza.
7. Le Regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6, eventualmente incrementate di un ulteriore 3%, anche al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nei comuni dell’allegato 7, da eseguire ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, per la determinazione, tra l’altro, dei rapporti capacità/domanda agli stati limite di danno e ultimo di salvaguardia della vita, come definiti nel successivo articolo 17, comma 2. I parametri di costo per le verifiche tecniche di cui al presente comma sono determinati ai sensi dell’allegato 2, lettera a), dell’OPCM 8 luglio 2004, n. 3362, e incrementati del 25%.
8. Le verifiche tecniche cui al comma 7 dovranno consentire di classificare gli edifici in base al loro rischio sismico, calcolato in accordo con le linee guida annesse al Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017, a partire dai valori dei suddetti rapporti capacità/domanda.
9. Le verifiche tecniche di cui al comma 7 saranno sintetizzate nelle schede riportate nell’allegato 2, aggiornato alle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018, che saranno inviate al Dipartimento della protezione civile mediante procedure e strumenti informatici messi a disposizione da quest’ultimo.
10. Le Regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6 anche alla valutazione dell’efficienza operativa di cui all’articolo 14, comma 2.
ART. 3
(Risorse disponibili e loro ripartizione)
1. Per le annualità 2019, 2020 e 2021 si provvede utilizzando le risorse, pari a 150 milioni di euro complessivamente ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n.145, con la seguente ripartizione:
a) per le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): euro 16.280.000;
b) per le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): euro 131.720.000.
Per gli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l’esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento: euro 2.000.000.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce tra le Regioni, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base dell’“indice medio di rischio sismico” elaborato secondo i criteri riportati nell’allegato 3, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
3. La quota del Fondo per i contributi delle azioni di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all’entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, articolo 6.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), ripartite tra le Regioni secondo i criteri di cui al comma 2, sono trasferite alle Regioni con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ART. 4
(Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale)
1. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono destinate allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee Guida integrative, unitamente all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 9.
2. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono concesse, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.
3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, anche considerando gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottati, e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica, avuto riguardo alla predisposizione e attuazione degli strumenti urbanistici, e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.
4. Sono escluse dall’esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI).
5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d’uso “I” ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17.01.2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
6. Gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica, già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.
7. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, dalla Commissione Tecnica di cui all’articolo 5, commi 7 e 8 dell’OPCM n. 3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011.
ART. 5
(Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale)
1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente al trasferimento delle risorse alle Regioni di cui all’articolo 3, comma 4, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione Tecnica.
2. Nei successivi sessanta giorni, le Regioni provvedono alla selezione di soggetti realizzatori e le medesime Regioni o gli Enti Locali da queste individuati provvedono all’affidamento degli studi di microzonazione sismica nei territori interessati, di cui all’articolo 4, comma 3, nonché delle eventuali analisi di cui all’articolo 9, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di un ambito territoriale e organizzativo ottimale, come definito dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottato da parte della Regione.
3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
4. Le Regioni informano la Commissione Tecnica di cui all’articolo 4, comma 7, sull’avanzamento degli studi.
5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all’articolo 9, ne danno comunicazione alla Commissione Tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.
6. La Commissione Tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all’articolo 9, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l’esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione Tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.
ART. 6
(Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, comma 2, l’entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 9 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all’articolo 4, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, comma 2, l’entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell’importo di cofinanziamento di cui all’articolo 4, comma 2, qualora su almeno il 30% dei comuni della Regione, di cui all’allegato 7, siano stati effettuati gli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1, e siano stati certificati o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all’articolo 5.
3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.
4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:
a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell’insediamento storico;
b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;
c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;
d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati;
5. Qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC) che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati studi locali di microzonazione sismica di livello 3 di cui al comma 2, in deroga alle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
Tabella 1
|Popolazione | Contributo|
|Ab ≤ 2.500 |11.250,00 €|
|2.500 < ab. ≤ 5.000 | 14.250,00 €|
|5.000 < ab. ≤ 10.000 |17.250,00 €|
|10.000 < ab. ≤ 25.000 | 20.250,00 €|
|25.000 < ab. ≤ 50.000 | 24.750,00 €|
|50.000 < ab. ≤ 100.000 | 27.750,00 €|
|100.000 < ab. | 32.250,00 €|
ART. 7
(Abachi per la microzonazione sismica)
1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.
2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), risorse nel limite di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all’allegato 7, ovvero in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all’allegato 7. L’utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.
3. Le Regioni informano la Commissione Tecnica sui programmi per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l’elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l’utilizzazione dei suddetti abachi.
ART. 8
(Omogeneità degli studi di microzonazione sismica)
1. Al fine di rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, non finanziati con le ordinanze di attuazione dell’art. 11 del D.L. 39/2009, con gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 9, le risorse stanziate per le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), vengono utilizzate anche per i comuni di cui all’allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all’articolo 5.
2. L’entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è riportata in tabella 1 dell’articolo 6, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.
3. I contributi di cui al comma 2, a valere sulle risorse stanziate all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.
4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1, su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all’allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 100.000 euro.
ART. 9
(Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui all’articolo 4, comma 1, sono sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con l’ambito territoriale e organizzativo ottimale (d.lgs. 1/2018), qualora adottati.
3. Le Regioni, nel provvedimento di cui all’articolo 4, comma 3, determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione di protezione civile vigenti.
4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all’articolo 4, comma 7, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano di cui al comma 2.
5. L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica, di cui all’articolo 4, comma 7. Tale analisi comporta:
a. l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b. l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con l’ambito territoriale e organizzativo ottimale (d.lgs. 1/2018), qualora adottati, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c. l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con l’ambito territoriale e organizzativo ottimale (d.lgs. 1/2018), qualora adottati.
ART. 10
(Contributi per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
1. Le Regioni, considerando anche gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottati, possono individuare i comuni su cui realizzare l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 9, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all’articolo 5. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.
2. I contributi di cui al comma 1, a valere sulle risorse stanziate all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.
Tabella 2
|Popolazione | Contributo|
|Ab ≤ 2.500 | 3.000,00 €
|2.500 < ab. 5.000 | 3.000,00 €
|5.000 < ab. ≤ 10.000 | 3.000,00 €
|10.000 < ab. ≤ 25.000 | 3.000,00 €
|25.000 < ab. ≤ 50.000 | 5.000,00 €
|50.000 < ab. ≤ 100.000 | 5.000,00 €
|100.000 < ab. | 7.000,00 €
ART. 11
(Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni)
1. Per i comuni che fanno parte di un “ambito territoriale e organizzativo ottimale”, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all’allegato 7 e in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, le corrispondenti attività possono essere effettuate senza necessità di cofinanziamento, facendo riferimento a un contributo statale al massimo pari a quello specificato nella tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni dell’ambito territoriale e organizzativo ottimale, e limitatamente a quelli, ricompresi nell’allegato 7.
Tabella 3
|Popolazione | Contributo|
|Ab ≤ 2.500 | 15.000,00 €
|2.500 < ab. ≤ 5.000 | 19.000,00 €
|5.000 < ab. ≤ 10.000 | 23.000,00 €
|10.000 < ab. ≤ 25.000 | 27.000,00 €
|25.000 < ab. ≤ 50.000 | 33.000,00 €
|50.000 < ab. ≤ 100.000 | 37.000,00 €
|100.000 < ab. | 43.000,00 €
2. Qualora gli ambiti territoriali ottimali non siano ancora stati adottati, nelle Regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l’esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all’allegato 7, l’assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all’unione o all’associazione di comuni.
3. Per i comuni che fanno parte di un’unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell’emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, la percentuale dell’importo del cofinanziamento della Regione o degli Enti locali interessati può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo parametrico di cui alla tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni dell’unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell’allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell’unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
ART. 12
(Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all’allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una Regione siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nelle modalità di cui all’articolo 5, sul restante 10% dei comuni la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, dell’articolo 11, comma 1, senza l’obbligo dei cofinanziamenti di cui all’articolo 4, comma 2, e all’articolo 11, comma 1.
2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all’allegato 7, di competenza di una Regione, siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nelle modalità di cui all’articolo 5, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, dell’articolo 11, comma 1, in misura doppia, senza l’obbligo dei cofinanziamenti di cui all’articolo 4, comma 2 e all’articolo 11, comma 1.
ART. 13
(Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale)
1. Le Regioni, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati o le ANCI regionali, definiscono il quadro dei fabbisogni anche pluriennale e predispongono i programmi di attività per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. Allo scopo di definire i suddetti programmi regionali, i Comuni e/o gli Enti locali interessati trasmettono alle Regioni una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito. Le Regioni, nel redigere i programmi, verificano l’ammissibilità a contributo delle azioni, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui all’articolo 17, comma 4 e 5.
2. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i programmi di attività di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro approvazione. Nell’atto amministrativo di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui alla presente ordinanza sono riportati, ove previsto per l’intervento ai sensi dell’articolo 11 della legge n.3 del 2003, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n.229/2011.
3. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, delle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è effettuato dal Tavolo Tecnico, di cui all’articolo 3 dell’OCDPC n. 171/2014.
ART. 14
(Efficienza operativa)
1. Nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono da considerarsi prioritari, per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, gli edifici strategici individuati nell’analisi della Condizione Limite di Emergenza, che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell’efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza approvata, di cui all’articolo 9.
2. La valutazione dell’efficienza operativa del sistema di emergenza prevede la quantificazione, attraverso metodi probabilistici sintetizzati nell’allegato 4, della capacità da parte del sistema di gestione dell’emergenza di rimanere operativo a seguito dei possibili danni fisici che un evento sismico, di predefinita intensità, può determinare nei singoli elementi e nelle sue funzioni essenziali.
ART. 15
(Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale)
1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:
a) rafforzamento locale: 125 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
b) miglioramento sismico: 187,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
c) demolizione e ricostruzione: 250 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
2. L’utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.
ART. 16
(Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale)
1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
2. Ricadono, tra l’altro, nella categoria di cui al comma 1, gli interventi:
a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purché siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b).
3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell’incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l’edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell’allegato 5, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell’articolo 17, comma 2, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.
5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi specificati nel comma 4. Inoltre, per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l’intervento, secondo le modalità definite dalle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni” allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l’intervento, nelle schede di sintesi di cui all’articolo 2, comma 9, e inviarle alla Regione. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L’intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all’articolo 15, comma 1, lettera a), e alla rimodulazione del programma di cui all’articolo 13, comma 1, comunicandolo al Dipartimento della protezione civile.
6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all’art. 15 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all’80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato l’intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all’80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all’articolo 15, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.
ART. 17
(Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale)
1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all’articolo 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell’intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all’articolo 2, comma 1, lettera b). Le Regioni assicurano l’omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite ai sensi del successivo comma 3.
2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e rifinanziato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con SLV il rapporto capacità/domanda, riferito all’accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζE come definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, con SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:
- 100% del costo convenzionale se ≤ 0,2
- 0% del costo convenzionale se > 0,8
- [(380 - 400 )/3] % del costo convenzionale se 0,2 < ≤0,8
Dove per si intende il minore tra SLD ed SLV nel caso di edifici, o comunque SLV qualora SLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.
3. I valori di devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 17.01.2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell’ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le risorse destinate alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), non possono essere concesse su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all’articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Le risorse destinate alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:
a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
b) che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
ART. 18
(Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale)
1. Le Regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), trasmettono formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all’avvenuto impegno e all’utilizzazione delle risorse relative alla presente ordinanza secondo i modelli riportati nell’allegato 6. Nei rendiconti viene specificato altresì l’utilizzo delle risorse ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 19, commi 5 e 6.
2. La rendicontazione di cui al comma 1, per le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), viene effettuata con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile.
3. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare controlli a campione, sia di tipo tecnico che procedurale, sulle azioni finanziate di cui all’articolo 2, comma 1, della presente ordinanza, anche attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici regionali.
4. Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi dalle Regioni ai sensi del comma 1 e, in particolare, sulla base dell’utilizzo delle risorse ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, il Dipartimento della protezione civile provvede a calcolare semestralmente e per ogni Regione, un “indice di rendimento” elaborato secondo i criteri riportati nell’allegato 3, e determinato separatamente per le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
5. L’indice di rendimento, viene altresì calcolato dal Dipartimento della protezione civile, secondo i criteri riportati nell’allegato 3, per le annualità regolate con ordinanze n. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, a partire dai dati di monitoraggio delle Regioni ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza 675/2020.
Articolo 19 (revoca delle risorse)
1. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, trasferite alle Regioni per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, sono revocate dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate, secondo le definizioni di cui ai successivi commi 5 e 6, entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse.
2. La revoca delle risorse di cui al comma 1, è disposta con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le somme revocate sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando la causale “Restituzione somme ex articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39” per la successiva riassegnazione al Bilancio del Dipartimento della protezione civile.
3. Le risorse revocate di cui al comma 1, sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche tenendo conto dell’indice di rendimento di cui all’articolo 18, comma 4, per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Le risorse revocate relative alle annualità 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza 675/2020, sono riutilizzate dal Dipartimento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della medesima ordinanza, anche tenendo conto dell’indice di rendimento di cui all’articolo 18, comma 4, della presente ordinanza.
5. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento.
6. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.
ART. 20
(Regioni a statuto speciale)
Per le Regioni a Statuto sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
ART. 21
(Clausola di invarianza)
All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 20 maggio 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio