Ordinanze23 aprile 2021

Ocdpc n.771 del 23 aprile 2021. Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui Comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6094.

IL CAPO  DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui Comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6, nonché la delibera del 7 marzo 2019 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato di dodici mesi; 
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 526 dell’11 giugno 2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui Comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6”; 
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 676 del 22 maggio 2020 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui Comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6”.  
VISTA la nota del 23 febbraio 2021 della regione Piemonte con la quale, tra l’altro, viene rappresentata la necessità di disporre la proroga della contabilità speciale n. 6094, ai fini del completamento degli interventi in corso e della liquidazione degli oneri connessi agli stessi;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6094, intestata al Presidente della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 676 del 22 maggio 2020, è prorogata fino al 22 febbraio 2022.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 aprile 2021

    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio