Ordinanze del Capo Dipartimento29 dicembre 2020

Ocdpc n. 730 del 29 dicembre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna, nel mese di maggio 2019;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019”;

RITENUTO necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 60622 del 16 settembre 2020 recante, tra l’altro, l’aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 600/2019;

ACQUISITA l’intesa della regione Emilia-Romagna;

DISPONE

 

ART. 1 (Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

Il Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019, identifica entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i fabbisogni relativi ai contributi di cui al comma 2 lettera c) dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, agli interventi più urgenti di cui alle lettere d) ed e) dello stesso articolo, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2 e dell’articolo 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.
Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, il comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica, la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo.
Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;
per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4.  All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. La ricognizione, di cui al presente articolo, posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti.

8. Restano fermi gli eventuali provvedimenti già adottati dal Commissario delegato con riferimento alle attività di ricognizione di cui al presente articolo.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma,  29 dicembre 2020,

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli