Ordinanze del Capo Dipartimento17 dicembre 2020

Ocdpc n. 726 del 17 dicembre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ne ha disposto l’ulteriore proroga al 31 gennaio 2021;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020 , n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020 e 712 del 15 novembre 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO l’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020 che finalizza le risorse provenienti da donazioni ad “assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie ed operatori socio sanitari deceduti per aver contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19;

VISTA l’ordinanza n. 693/2020 che individua le modalità di gestione delle risorse di cui alla citata ordinanza n.660/2020, nonché le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme;

RITENUTO opportuno ricomprendere tra le categorie dei beneficiari di cui alla citata ordinanza n. 660/2020 anche i familiari dei soggetti con mansioni di supporto ed assistenza ai professionisti sanitari, direttamente impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID –19;

RITENUTO altresì di estendere il riconoscimento del beneficio previsto dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693/2020 anche ad alcune categorie di familiari non conviventi con il defunto, in ragione della perdita del sostentamento economico e morale da essi subito;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020, n. 693 del 17 agosto 2020 e n. 705 del 2 ottobre 2020;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Modifiche all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020)

  1. All’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020, modificato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, le parole: “degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari” sono sostituite dalle seguenti: “degli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari e dei soggetti con mansioni di supporto e assistenza ai professionisti sanitari,”.

ART.  2
(Modifiche all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020)

  1. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, modificato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 705 del 2 ottobre 2020, dopo le parole “già conviventi con il defunto” sono inserite le parole “e inclusi nello stato di famiglia alla data del decesso.”.
  2. All’articolo 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020, modificato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 705 del 2 ottobre 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “1-bis. Il beneficio di cui all’articolo 1, è corrisposto anche ai seguenti soggetti:
    1. al coniuge superstite non separato legalmente, anche se non residente anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso;
    2. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, anche se non residenti anagraficamente con il soggetto defunto alla data del decesso, fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno di età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità; senza limiti di età se portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

1-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b) per i figli minori la domanda è presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale. Il sussidio è comunque corrisposto in ragione del numero complessivo dei familiari, ivi inclusi quelli di cui al comma 1.bis, nel limite massimo degli importi stabiliti al comma 2 e delle somme disponibili.”.

1-quater. Nell’ipotesi di istanze presentate da più nuclei familiari riconducibili al defunto, ove si superi complessivamente il limite di cui al comma 2, il beneficio è ridotto proporzionalmente in ragione del numero dei componenti superstiti di ciascun nucleo familiare fino all’ importo massimo complessivo di € 55.000.”

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2020,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli