Ordinanze del Capo Dipartimento4 dicembre 2020

Ocdpc n. 719 del 4 dicembre 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.308 del 12 dicembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 dell’8 marzo 2020, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
  
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi impiegati dalle Regioni, Province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile per fronteggiare l’emergenza Covid-19; 
CONSIDERATO che le Regioni, le Province autonome e le citate organizzazioni di volontariato hanno rappresentato un fabbisogno di circa 14.000.000,00 di euro per il ripristino della funzionalità, il ricondizionamento, la manutenzione straordinaria ed il reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività necessarie per fronteggiare l’emergenza in rassegna;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

DISPONE

ART.  1
(Ripristino della capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile)
1. AI fine di garantire tempestivamente il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi impiegati dalle Regioni, Province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, impegnati nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione conseguenti all’emergenza in rassegna e nelle altre attività connesse alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile può autorizzare l’avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili.

2. Le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale presentano al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Le Regioni e le Province autonome presentano altresì al Dipartimento, entro i medesimi termini, l’elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali.  Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria all’esito della quale approva l’elenco degli interventi di cui al comma 1 e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 

3. Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione. 

ART.  2
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00. 

2. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, e per far fronte ad altre attività connesse alla gestione dell'emergenza, la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata anche ad utilizzare le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020.

Roma, 4 dicembre 2020,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 Angelo Borrelli