Ordinanze del Capo Dipartimento18 maggio 2020

Ocdpc n. 675 del 18 maggio 2020 - Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 25 maggio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”; 

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

VISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTE le Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell’articolo 3, comma 6 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che le risorse, già trasferite alle Regioni, relative alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, sono state impegnate dalle medesime Regioni per un ammontare complessivo risultante alla data del 03/03/2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse Regioni, rispettivamente a Euro 67.636.578 per le azioni di cui alla lettera a), a Euro 639.164.630 per gli interventi di cui alla lettera b), e a Euro 161.930.664 per le azioni di cui alla lettera c);

CONSIDERATO che le risorse, già trasferite, ma non ancora utilizzate da parte delle Regioni, come definite all’articolo 1, commi 2, 3, 4 della presente ordinanza, per le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, risultano ammontare alla data del 03/03/2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse Regioni, rispettivamente a Euro 21.048.479 per le azioni di cui alla lettera a), a Euro 103.910.361 per gli interventi di cui alla lettera b) e a Euro 44.750.219 per le azioni di cui alla lettera c);

CONSIDERATO che le misure di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernenti le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia con le quali vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati, concorrono alle medesime finalità perseguite dall’articolo 2 comma 1 lettera c) delle ordinanze 3907/2010 e seguenti;

CONSIDERATO altresì che per le risorse di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) delle ordinanze 3907/2010 e seguenti, in larga parte impegnate e utilizzate dalle Regioni, queste ultime hanno rappresentato l’esigenza di proseguire nel programma di riduzione del rischio sismico degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti e di rafforzarlo ulteriormente destinando le risorse di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c), trasferite e non utilizzate dalle Regioni, alle azioni di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b);  

RITENUTO necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, consentire alle Regioni di utilizzare, secondo criteri di maggiore flessibilità, le risorse già trasferite, non utilizzate dalle medesime Regioni, stanziate dal 2010 al 2016 ai sensi del predetto articolo 11 del decreto legge n. 39 del 2009, per le azioni previste ai sensi dell’articolo 2 delle ordinanze attuative del Fondo; 

RITENUTO necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, prevedere i criteri di revoca delle risorse non utilizzate, ai sensi dell’articolo 15 delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

RITENUTO necessario altresì rafforzare il monitoraggio da parte del Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico posti in essere dalle Regioni;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7 maggio 2020; 

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze

DISPONE

ART. 1 
(Finalità)

  1.  La presente ordinanza disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente a:
    - risorse non utilizzate di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;
    - risorse oggetto di revoca da parte del Dipartimento della protezione civile secondo quanto previsto dall’articolo 15 delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018.
  2. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.
  3. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.
  4. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali le Regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste secondo le modalità di cui all’articolo 14, commi 4 e 6 delle predette ordinanze, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria.
  5. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

ART. 2
(Risorse non utilizzate)

  1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 possono essere impegnate per finanziare le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) delle predette ordinanze nei comuni non individuati nell’allegato 1 o per avviare l’attività di aggiornamento degli studi già effettuati, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alla condizione limite per l’emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 1.
  2. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 1, ossia che le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alla condizione limite per l’emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 1 e non vi siano ulteriori comuni su cui effettuare gli studi o non vi sia necessità di aggiornamento degli studi già effettuati, le risorse di cui al comma 1 possono essere altresì impegnate per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018.
  3. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 1 lettera c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, che non siano state utilizzate, secondo quanto definito all’articolo 1, comma 4 della presente ordinanza, possono essere impegnate per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze, con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale.
  4. Alle risorse riutilizzate ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applica la disciplina dell’ordinanza 532/2018 relativa alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c). 
  5. In conformità con la disciplina prevista dalle precedenti ordinanze attuative del Fondo, i contributi di cui ai commi 2 e 3 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” di cui all’allegato 1, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell’allegato 1 sono riportati i valori di “ag” e i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con “ag” non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto Sag non inferiore a 0,125g.
  6.  Le Regioni possono destinare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all’articolo 2, comma 6 delle ordinanze 3907/2010 e 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all’articolo 2, comma 7 delle ordinanze 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) delle predette ordinanze da eseguire ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e dell’allegato 2, lettera a) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 luglio 2004, n.3362.
  7. Le Regioni possono utilizzare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all’articolo 2, comma 6 delle ordinanze 3907/2010 e 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all’articolo 2, comma 7 delle ordinanze 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento di ulteriori interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), questi ultimi con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale, delle medesime ordinanze.
  8.  Per le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni di cui all’allegato 1 di competenza di una Regione siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l’emergenza, ai comuni in cui si intendono effettuare ulteriori studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, le Regioni potranno assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 1, in misura doppia, senza l’obbligo dei cofinanziamenti di cui all’articolo 5, comma 2 e all’articolo 21, comma 1 dell’ordinanza 532/2018.

ART. 3
(Monitoraggio)

  1. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, è effettuato dalla Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 5, commi 7 e 8 dell’OPCM 3907/2010. 
  2. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, è effettuato dal Tavolo Tecnico, di cui all’articolo 3 dell’OCDPC n. 171/2014.
  3. Le Regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1 delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, trasmettono formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all’avvenuto impegno e all’utilizzazione delle risorse relative alle medesime ordinanze secondo i modelli riportati nell’allegato 4. Nei rendiconti viene specificato altresì l’utilizzo delle risorse ai sensi dell’articolo 2.
  4. La rendicontazione di cui al comma 3, per le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) delle ordinanze attuative del fondo, viene effettuata anche con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile. 
  5. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare controlli a campione, sia di tipo tecnico che procedurale, sugli interventi finanziati di cui all’articolo 2, comma 1 delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, anche attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici regionali.

ART. 4
(Revoca delle risorse)

  1.  Le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 e non utilizzate, secondo quanto definito all’articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente ordinanza, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza sono revocate.
  2.  La revoca delle risorse di cui al comma 1 è disposta con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le somme revocate sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando la causale “Restituzione somme ex articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39” per la successiva riassegnazione al Bilancio del Dipartimento della protezione civile.
  3. Le somme revocate di cui al comma 2 sono riutilizzate dal Dipartimento per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

ART. 5
(Clausola di invarianza)

  1. All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 maggio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli