Ordinanze12 novembre 2019

Ocdpc n. 614 del 12 novembre 2019 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, del 15 giugno 2017 n. 460, del 18 agosto 2017, n. 475, del 1 settembre 2017, n. 479, del 29 settembre 2017, n. 484, del 20 novembre 2017, n. 489, del 4 gennaio 2018, n. 495, del 26 gennaio 2018, n. 502, n. 510, del 27 febbraio 2018, del 4 maggio 2018, n. 518, del 26 luglio 2018, n. 535, del 10 agosto 2018, n. 538, del 31 ottobre 2018, n. 553, del 15 marzo 2019, n. 581, del 24 aprile 2019, n. 591, del 26 agosto 2019, n. 603, nonché del 27 settembre 2019, n. 607, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all’articolo 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all’articolo 1 ha stabilito che lo stato d’emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all’articolo 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le prassi e procedure delle stesse Amministrazioni locali, relative al riconoscimento delle misure assistenziali, al fine di evitare disparità di trattamento tra nuclei familiari con situazioni analoghe ma dimoranti in comuni diversi;

CONSIDERATA l’esigenza di salvaguardare il tessuto sociale delle comunità colpite dal terremoto e la necessità di restituire alla naturale vocazione turistica le strutture recettive; 

CONSIDERATO il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verificazione degli eventi, ed alla conseguente necessità di ridurre progressivamente i costi per il superamento della situazione emergenziale;

RITENUTO pertanto opportuno razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici in rassegna;  

ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Ulteriori disposizioni in materia di contributo per l’autonoma sistemazione)

  1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, presentano ai Comuni interessati una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:
    a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n.89 di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55  e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione; 
    b) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell’immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera a); 
    c) fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L’idoneità all’uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;
    d) di non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
    d-bis) di essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell’abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
    e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell’abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;
    f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, o di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall’amministrazione di appartenenza;
    g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’ordinanza n. 388/2016.
     
  2. Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che:
    a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1; 
    b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.
     
  3.  Nel caso di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni continuano ad erogare il contributo per l’autonoma sistemazione, per 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell’inagibilità della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l’esecuzione dei lavori medesimi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “B” e “C”, e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “E”. 
     
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 è prodotta anche da coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo successivamente alla data di adozione della presente ordinanza.
     
  5. Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l’autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 deve intendersi l’unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti.
     
  6. Ciascun Comune entro il 30 aprile di ogni anno attesta di aver effettuato i controlli a campione in riferimento al precedente anno solare sugli aventi diritto, nella misura minima del 5%.
     
  7. Eventuali comunicazioni inerenti alla perdita dei requisiti per la concessione del contributo o l’assegnazione delle SAE o degli alloggi messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, pena la decadenza del diritto al beneficio, sono comunicate, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento cui consegue la decadenza, al Comune presso il quale è stata depositata la richiesta di contributo o che ha provveduto all’assegnazione della SAE o dell’alloggio. 
     
  8. I Comuni possono assegnare SAE e unità immobiliari acquisite ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 o realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile resesi disponibili a nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo del CAS o di altre forme di assistenza alloggiativa di cui all’articolo 4 dell’ordinanza n. 394/2016.
     
  9. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro il 15 gennaio di ciascun anno, in caso di proroga dello stato d’emergenza oltre il 31 dicembre 2019.

 

ART. 2
(Disposizioni in materia di contributo forfettario nell’ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare)

  1. Al fine di incentivare l’individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità, ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare di proprietà o condotta in locazione o in comodato gratuito, qualora entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, stipulino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all’uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016, i Comuni riconoscono un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari o 3 anni per i proprietari nella misura pari:
    a) alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilità “B” o “C”; 
    b) al 100% dell’importo del contributo qualora il fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito “E” o “F” o sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione oggetto di ordinanza di sgombero e con esito di agibilità di tipo “E” o “F” o ubicata in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione. 
     
  2.  Per determinare l’entità del contributo riconosciuto ai sensi del presente articolo si fa riferimento alla somma percepita a titolo di CAS e potrà essere liquidato o mensilmente o in un’unica soluzione per la parte restante, qualora sia dimostrato l’effettivo passaggio di proprietà o sia stata ultimata e dichiarata l’agibilità del fabbricato eventualmente costruito in autonomia.

 

ART. 3
(Disposizioni in materia di contributo per il canone di locazione di unità immobiliari)

  1.  I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un’unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l’autocertificazione del proprietario di aver depositato l’impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all’articolo 6 del d.l. n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione è altresì allegato l’impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato.
     
  2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell’evento sismico, per il godimento dell’abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili. 
     
  3.  Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i Comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
     
  4. Il contributo per il canone di locazione di unità immobiliari non è riconosciuto a coloro che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).
     
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell’anno corrente e quella dell’anno precedente all’evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS.
     
  6.  I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione, o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un’unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero a cui è stata assegnata una SAE o un’unità immobiliare acquisita ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, che non producono gli impegni di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

 

ART. 4
(Ulteriori disposizioni in materia di determinazione del nucleo familiare ai fini della quantificazione del contributo)

  1.  Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, in luogo del contributo di autonoma sistemazione di cui all’ articolo 3 dell’ordinanza n. 388/2016 ed all’ articolo 5 dell’ordinanza n. 408/2016 spettante a ciascun studente avente diritto, occupante un’abitazione o porzione di abitazione in forza di un contratto di locazione registrato ovvero sulla base di altro idoneo e comprovato titolo, è riconosciuto un contributo determinato in euro 300,00.
     
  2. La presenza di un lavoratore impegnato in attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava in unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici ed occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che prevede la convivenza ed un impegno lavorativo non inferiore alle 25 ore settimanali, è considerata ai fini della quantificazione del contributo da assegnare al nucleo familiare. 

 

ART. 5
(Ulteriori disposizioni in materia di sistemazione presso strutture ricettive)

  1. Ai soggetti alloggiati presso strutture ricettive e nei container abitativi collettivi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1.
     
  2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza decadono dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che:
    a) non rendono la dichiarazione di cui all’articolo 1; 
    b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f) e g) dell’articolo 1.
     
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, fatta salva la possibilità di richiedere il CAS, l’assistenza presso strutture ricettive e presso i container abitativi collettivi è assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una SAE o di un’unità immobiliare di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 8/2017 o di unità abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile e per il tempo strettamente necessario. 
     
  4.  Gli Enti proprietari delle strutture recettive pubbliche stipulano convenzioni al fine di consentire ai nuclei familiari che dimoravano continuativamente ed abitualmente in abitazioni oggetto di ordinanza di sgombero la possibilità di permanere nelle strutture recettive pubbliche, anche ove non siano in attesa di una SAE e sempre che non ricorrano le condizioni di decadenza di cui all’articolo 1. 
     
  5. I termini di cui al presente articolo possono essere eccezionalmente prorogati:
    a) per il periodo necessario ad ultimare l’anno scolastico; 
    b) nell’ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di provenienza, previa esibizione da parte del soggetto ospitato della corrispondenza intercorsa, o documentazione equipollente, con almeno due agenzie immobiliari presenti sul territorio comunale. I Comuni verificano la documentazione con controlli a campione;
    c) con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Regione territorialmente interessata, nel caso del verificarsi di ulteriori eventi sismici di forte intensità che possano determinare un pericolo per l’incolumità della popolazione.
     
  6.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i Comuni di provenienza interessati dispongono, anche in deroga al comma 5, la revisione delle forme di assistenza relative ai casi sociali e alle persone fragili. 
     

ART.  6
(Disposizioni finali e transitorie)

  1.  All’articolo 2 dell’Ordinanza n. 460/2017, dopo le parole “di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto” sono aggiunte le seguenti: ”ovvero di comprovate esigenze”. 
     
  2.  Le dichiarazioni di cui all’articolo 1 sono rese anche ai fini dell’assegnazione delle strutture abitative di emergenza o, fatte salve le assegnazioni già effettuate, degli alloggi acquisiti ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 8/2017 la cui realizzazione è stata eseguita in attuazione delle OCDPC.
     
  3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a decorrere dalla data della sua adozione. 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 12 novembre 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli