Ocdpc n. 595 del 3 giugno 2019 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2018, con la quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino è stato prorogato di 180 giorni;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino”;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
ACQUISITA l’intesa della Regione Marche con nota prot. n. 575725 del 13 maggio 2019;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
- La Regione Marche è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità di cui in premessa.
- Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione Marche è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
- Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
- Il Presidente della Regione Marche, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Marche provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017, che viene allo stesso intestata fino al 2 aprile 2021, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
- Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente della Regione Marche è autorizzato a presentare, entro sei mesi dall’adozione della presente ordinanza e nei limiti delle risorse disponibili, rimodulazioni del Piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 della citata ordinanza n. 493/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione civile.
- Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della Regione Marche può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
- A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 7.
- Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
- All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
- Il Presidente della Regione Marche, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli