Ocdpc n. 567 del 7 gennaio 2019 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 12 gennaio 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018”;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;
ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;
DISPONE
ART. 1
(Disposizioni per assicurare il presidio nei territori interessati)
- L’articolo 12, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, è così sostituito: “1. Al fine di assicurare il presidio nei territori dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 di dicembre 2018 colpiti dall’evento di cui in premessa, il contingente delle Forze armate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrato di 120 unità nell’arco delle 24 ore, per la durata di 90 giorni, a decorrere dal 26 dicembre 2018. All’impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all’uopo vigenti, nonché secondo le direttive del Prefetto interessato.”.
ART. 2
(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)
- L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni da parte del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dall’evento sismico in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli Enti locali e nei territori interessati dall’evento medesimo. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso le sedi regionali dell’Associazione o in missione presso i territori colpiti con proprio personale nel limite massimo di tre unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti e di missione, alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro ANCI.
- I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti all’evento calamitoso in rassegna, autorizzano, nel limite massimo complessivo di 20 unità di personale, l’impiego del proprio personale temporaneamente, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile, previo accordo anche ai sensi dell’articolo 14 CCNL 22/1/2004 assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti Comuni che interviene in esito ad apposito accordo rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge.
- Il Commissario delegato è autorizzato a riconoscere al personale impiegato ai sensi del comma 2 gli oneri per lavoro straordinario, nel limite massimo pro-capite di 50 ore mensili di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019 e di 30 ore mensili di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, a decorrere dal 25 gennaio 2019, oltre all’indennità operativa omnicomprensiva ed alle spese di trasferta.
- Per le finalità di cui al comma 1 l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti.
- Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 15 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566/2018, nel limite massimo complessivo di euro 100.000,00.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli