Ordinanze12 luglio 2018

Ocdpc n. 532 del 12 luglio 2018: Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico

 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2018 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTI gli articoli 32 e 33 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 ed i connessi allegati 1, 2 e 2-bis recanti l’elenco dei Comuni colpiti;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, con il quale vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati;

VISTO l’articolo 2, comma 1 della legge 5 gennaio 2017, n. 4, ove, per l’anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l’articolo 13 che, per l’attuazione del citato articolo 11, nomina un’apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità' di protezione civile e dei Centri di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTE le Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che istituisce la Commissione Tecnica concernente "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di cui all'articolo 2, comma l, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 luglio 2018;

DISPONE

Articolo 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all’annualità 2016.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l’interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell’ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’O.P.C.M 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011 e il Tavolo tecnico di cui all’articolo 3 dell’OCDPC 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Articolo 2

1. L’importo disponibile per l’anno 2016 pari a euro 43,56 milioni, al netto della quota dell'1% pari ad euro 0,44 milioni, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, è destinata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d’importo previsti dall’articolo 16:

a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all’articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l’importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E’, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell’emergenza, eventualmente valutato attraverso l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” di cui all’allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell’allegato 7 sono riportati i valori di “ag” ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto Sag non inferiore a 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli “aiuti di Stato”. A tal fine la domanda di contributo di cui all’Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le Regioni possono attivare per l’annualità 2016, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all’articolo 16, comma 1, lettera b).

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei Comuni previste dalla presente ordinanza.

8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l’aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l’emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l’emergenza in tutti i comuni di cui all’allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’O.P.C.M 3907/2010, istituita con DPCM 21/04/2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell’indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell’allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1,lettera b), sentiti i Comuni o le province interessate o le ANCI Regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all’entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, articolo 6.

5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), è effettuato dal Tavolo Tecnico, di cui all’articolo 3 dell’OCDPC n. 171/2014, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia Autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e da 3 rappresentanti dell’ANCI. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

Articolo 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all’infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l’interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Articolo 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee Guida integrative, unitamente all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall’esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d’uso “I” ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, dalla Commissione Tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’O.P.C.M. n. 3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011. La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 16, comma 1, riguardanti l’esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Articolo 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all’articolo 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione Tecnica.

2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell’articolo 5, nonché delle eventuali analisi di cui all’articolo 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i Comuni e trecento giorni per i Comuni che fanno parte di un’unione o associazione di Comuni.

3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all’articolo 5, comma 7, sull’avanzamento degli studi.

5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all’articolo 18, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all’articolo 18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l’esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Articolo 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l’entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all’articolo 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l’entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell’importo di cofinanziamento di cui all’articolo 5, comma 2, qualora siano stati effettuati su almeno il 30% dei Comuni della Regione, come individuati dall’articolo 2 comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all’articolo 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

a. realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell’insediamento storico;
b. completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;
c. realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;
d. realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40 % della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati;

Popolazione Contributo
Ab ≤ 2.500 11.250,00 €
2.500 < ab.  5.000 14.250,00 €
5.000 < ab.  10.000 17.250,00 €
10.000 < ab.  25.000 20.250,00 €
25.000 < ab.  50.000 24.750,00 €
50.000 < ab.  100.000 27.750,00 €
100.000 < ab. 32.250,00 €
Tabella 1

Articolo 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L’utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.

Articolo 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l’altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:
a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell’incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l’edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico.

5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera a) dell'articolo 8 e alla rimodulazione del Programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell’articolo 11, comma 1, della presente ordinanza.

Articolo 10

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all’articolo 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l’omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:
- 100% del costo convenzionale se  ≤ 0,2;
- 0% del costo convenzionale se  > 0,8 ;
- [(380 - 400 )/3] % del costo convenzionale se 0,2 <  ≤0,8
Dove per  si intende SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra SLD ed SLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di  devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell’ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Articolo 11

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell’articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l’edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell’allegato 5 alla presente ordinanza.

Articolo 12

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Articolo 13

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell’articolo 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell’intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Articolo 14

1. La ripartizione fra le Regioni dei contributi di cui all’articolo 12 si effettua con i criteri riportati nell’allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all’articolo 12, d’intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell’allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l’iniziativa mediante l’affissione del bando nell’Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all’iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell’allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall’affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell’Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l’approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell’eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. E’ data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

9. Nell’allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l’annualità successiva.

11. Le Regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell’emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all’annualità in corso.

Articolo 15

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l’avvenuto impegno o l’utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell’articolo 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della Regione per l’annualità successiva, per le medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell’articolo 2 per cui sono stati concessi i contributi.

2. Per gli interventi su edifici pubblici e privati, di cui all’articolo 2, comma 1 lettere b) e c), oggetto di assegnazione dei contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per le annualità dal 2012 al 2015, gli oneri finanziari inerenti i lavori già avviati, ma non ancora completati a causa della sopraggiunta inagibilità o inutilizzabilità degli stessi dovuta al danneggiamento conseguente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, permangono a carico del suddetto fondo. Gli edifici di cui al precedente periodo possono, altresì, usufruire, per i danni occorsi in conseguenza dell’evento sismico citato, del contributo statale previsto nell’ambito del processo di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Articolo 16

1. Per l’annualità 2016 si provvede utilizzando le risorse – pari a 43,56 milioni di euro, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, integrati con le risorse di cui al successivo comma 2, per un totale di euro 73.538.815,61 con la seguente ripartizione:

a) articolo 2, comma 1, lettera a): euro 8.000.000,00;
b) articolo 2, comma 1, lettere b) e c): euro 62.938.815,61;
c) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l’esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza e al fine di garantire la chiusura delle attività finanziate con le ordinanze attuative dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: euro 2.600.000,00 anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

2. Le risorse non ancora impegnate di cui agli articoli 16, comma 1, lettera c) inerenti le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) delle ordinanze 3907 e 4007 per complessivi euro 1.078.815,61 e delle ordinanze 52, 171, 293 e 344, per complessivi euro 28.900.000,00, sono utilizzate ai fini dell’articolo 2, comma 1 di cui alla presente ordinanza.

Articolo 17

1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell’ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all’allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all’allegato 7. L’utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell’articolo 17 e comma 1 dell’articolo 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le Regioni inviano alla Commissione Tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l’elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l’utilizzazione dei suddetti abachi.

Articolo 18

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell’articolo 5 sono sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell’articolo 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell’emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all’articolo 5, commi 7 e 8 dell’O.P.C.M. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica, di cui all’articolo 5, commi 7 e 8 dell’O.P.C.M. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a. l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;
b. l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c. l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
6. Le attività derivanti dall’attuazione del presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19

1. Al fine di avviare l’attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 18, le risorse stanziate per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all’allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all’articolo 6.

2. L’entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate all’articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all’allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 100.000 euro.

Articolo 20

1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’articolo 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all’articolo 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all’articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.
Popolazione Contributo
Ab ≤ 2.500 3.000,00 €
2.500 < ab.  5.000 3.000,00 €
5.000 < ab.  10.000 3.000,00 €
10.000 < ab.  25.000 3.000,00 €
25.000 < ab.  50.000 5.000,00 €
50.000 < ab.  100.000 5.000,00 €
100.000 < ab. 7.000,00 €
Tabella 2

Articolo 21

1. Per i comuni che fanno parte di un’unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell’emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, la percentuale dell’importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all’articolo 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni dell’unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell’allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell’unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all’allegato 7.

Popolazione Contributo
Ab ≤ 2.500 12.750,00 €
2.500 < ab.  5.000 16.150,00 €
5.000 < ab.  10.000 19.550,00 €
10.000 < ab.  25.000 22.950,00 €
25.000 < ab.  50.000 28.050,00 €
50.000 < ab.  100.000 31.450,00 €
100.000 < ab. 36.550,00 €
Tabella 3

3. Nelle Regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l’esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l’assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all’unione o all’associazione di comuni.

Articolo 22

1. Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le Regioni e le Province Autonome individuano uno o più unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le Regioni e le Province Autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all’analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in particolare per:

a. il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all’autorità di competenza territoriale;
b. il soccorso sanitario, ovvero l’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;
c. l’intervento operativo, ovvero il superamento dell’emergenza, consistente nell’attuazione coordinata con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell’individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il Tavolo tecnico, di cui all’articolo 3, comma 6, supporterà le Regioni e le Province Autonome.
4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall’articolo 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.
5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell’ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Popolazione Contributo
Ab ≤ 2.500 15.000,00 €
2.500 < ab.  5.000 19.000,00 €
5.000 < ab.  10.000 23.000,00 €
10.000 < ab.  25.000 27.000,00 €
25.000 < ab.  50.000 33.000,00 €
50.000 < ab.  100.000 37.000,00 €
100.000 < ab. 43.000,00 €
Tabella 4

Articolo 23

1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell’articolo 5.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le Regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell’allegato 9 prima dell’utilizzazione dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verrà attribuita a conclusione delle attività e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della Protezione Civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’O.P.C.M 3907/2010, istituita con DPCM 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 24

1. Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 25

1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all’allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della condizione limite per l’emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l’emergenza certificati nelle modalità di cui all’articolo 6, sul restante 10% dei comuni la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5, senza l’obbligo dei cofinanziamenti di cui all’articolo 5 comma 2 e all’articolo 21 comma 1.

2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all’allegato 7, di competenza di una Regione, siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l’emergenza certificati nelle modalità di cui all’articolo 6, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la Regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 5 in misura doppia, senza l’obbligo dei cofinanziamenti di cui all’articolo 5 comma 2 e all’articolo 21 comma 1.

Popolazione Contributo
Ab ≤ 2.500 15.000,00 €
2.500 < ab.  5.000 19.000,00 €
5.000 < ab.  10.000 23.000,00 €
10.000 < ab.  25.000 27.000,00 €
25.000 < ab.  50.000 33.000,00 €
50.000 < ab.  100.000 37.000,00 €
100.000 < ab. 43.000,00 €
Tabella 5

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2018

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO