Ocdpc n.514 del 9 marzo 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile dopo dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio di Palermo
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta metropolitana di Palermo;
VISTA la citata delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018, con la quale è stato altresì nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Siciliana, ed autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, di una apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché del Prefetto di Palermo dott.ssa Antonella De Miro per il coordinamento della predetta Struttura;
RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;
CONSIDERATO che è contestualmente necessario, al fine di scongiurare il protrarsi della situazione emergenziale, o il ripetersi della stessa, garantire una governance della risorsa e del servizio idrico integrato come disciplinato dalla normativa vigente, la Regione e gli enti locali si impegnano a provvedere in tempi certi all’attuazione del servizio idrico integrato e il gestore attuale del servizio si impegna ad effettuare una seria campagna di monitoraggio e recupero perdite;
ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
VISTE le note della Regione Siciliana del 25 gennaio 2018, dell’1, del 5 e del 6 febbraio 2018;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 5079 del 9 marzo 2018;
SENTITI il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Autorità nazionale anti corruzione;
ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;
Articolo 1
(Struttura di supporto)
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dalla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale anche della Struttura di cui all’articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018.
3. La Struttura di cui al comma 2, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con provvedimento del Commissario delegato, ivi inclusa l’individuazione degli specifici profili professionali e la cui gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è affidata al dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è composta da un numero massimo di 7 unità di personale, di cui fino a un massimo di 2 unità con funzioni dirigenziali, tra personale interno alla Regione e personale comandato da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Una unità di personale di livello dirigenziale, tenuto conto delle complessità tecniche, può essere scelta anche tra personale esterno alle amministrazioni pubbliche, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di livello non dirigenziale potranno essere riconosciute, previa ricognizione delle prestazioni effettivamente rese, fino a un massimo di 45 ore mensili pro-capite di lavoro straordinario. Al titolare di incarichi dirigenziali è riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 30% della retribuzione di posizione in deroga alla contrattazione collettiva di comparto. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la somma di euro 424.000,00.
4 Per il coordinamento della struttura di cui al comma 2, ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo in cui si esprime la funzione di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4 della delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018, il Prefetto di Palermo, dott.ssa Antonella De Miro si può avvalere di n. 3 unità di personale non dirigenziale della Prefettura. Al personale non dirigenziale potranno essere riconosciute, previa ricognizione delle prestazioni effettivamente rese, fino a un massimo di 45 ore mensili pro-capite di lavoro straordinario, fino ad un massimo di euro 30.000,00. Al Prefetto, in ragione della rilevanza dell’incarico da assolvere, è riconosciuto un compenso lordo complessivo annuo di euro 35.000,00, fermo restando il limite di cui all’articolo 13 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.
5. Le spese di funzionamento della struttura sono a carico della Regione Siciliana, ad eccezione delle spese per l'acquisizione di beni strumentali quantificate in euro 10.000,00.
6. All’attuazione delle misure di cui al presente articolo, complessivamente determinate in euro 500.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018.
Articolo 2
(Piano degli interventi)
1. Il Commissario delegato definisce entro trenta giorni dall’adozione della presente ordinanza un piano per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2018, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, che deve contenere:
a) i primi interventi emergenziali ed urgenti di competenza del gestore del servizio idrico a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a);
b) gli ulteriori interventi emergenziali di immediata attuazione che risultino coerenti con la programmazione del soggetto gestore ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della citata delibera del Consiglio dei Ministri, nel limite delle risorse di cui all’art. 3, comma 1, lett. b).
2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento - individuato secondo le tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n.1 del 2018 - con la relativa durata, nonché l’indicazione delle singole stime di costo e dei soggetti attuatori.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.
Articolo 3
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018:
a) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), con le risorse finanziarie del gestore del servizio idrico;
b) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per euro 1.000.000,00 con le risorse finanziarie del gestore idrico e per euro 3.880.000,00 con le risorse assegnate alla Regione Siciliana sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, ai sensi della delibera CIPE n. 26/2016;
c) per le spese della Struttura di supporto di cui all’articolo 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per tali spese è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Siciliana-Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'articolo 27 comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Articolo 4
(Relazione del Commissario delegato)
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile e all’ANAC, per l’attività di vigilanza di competenza, una relazione inerente le attività espletate relative agli interventi di cui alla presente delibera, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
Articolo 5
(Deroghe)
1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Per l’utilizzo di fonti idriche sotterranee integrative rispetto a quelle già in uso, ai fini dell’ottenimento del giudizio di idoneità per il consumo umano da parte della competente Autorità Sanitaria, troveranno applicazione le procedure di cui alle linee guida approvate con Decreto dell’Assessore Regionale per la Salute n. 1352 del 7 luglio 2017.
4. Nell’espletamento dei propri compiti il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli