Ocdpc n.326 del 22 marzo 2016: Prosecuzione delle attività nell’isola di Lampedusa e Linosa connesse all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, di cui all’articolo 1, comma 12 e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni. Proroga della contabilità speciale n. 5623
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 29 marzo 2016
Prosecuzione delle attività nell’isola di Lampedusa e Linosa connesse all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale, di cui all’articolo 1, comma 12 e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni. Proroga della contabilità speciale n. 5623.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d’emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: “Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.”;
VISTO, in particolare, l’articolo 8 della sopra richiamata ordinanza n. 33/2012, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell’Assessorato regionale all’energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 12 e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014;
VISTO l’articolo 1 dell’’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 240 del 22 aprile 2014 con cui, per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, il termine di durata della contabilità speciale n. 5623, previsto dall’articolo 8, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33/2012, è stato, da ultimo, prorogato fino al 4 aprile 2016;
CONSIDERATA la necessità di prorogare il termine di durata della predetta contabilità speciale intestata al Soggetto responsabile - Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell’Assessorato regionale all’energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;
VISTA la nota del 10 febbraio 2016 con cui il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell’Assessorato regionale all’energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 12 e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, ha chiesto la proroga degli effetti dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 240/2015;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell’articolo 1, comma 12 e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell’Assessorato regionale all’energia dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, nominato soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, titolare della contabilità speciale n. 5623, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile, continua ad avvalersi delle tre unità di personale di cui dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5623.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 marzo 2016
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio