Ordinanze17 settembre 2026

Ocdpc n. 1214 del 17 settembre 2026 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024;    

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 settembre 2024, n. 1097 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024”. 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, è stato integrato di euro 4.950.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2025 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna; 

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

ACQUISITA l’intesa della Regione Lombardia;  

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

  1. La Regione Lombardia è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097 del 5 settembre 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché all’erogazione dei contributi di immediato sostegno e immediata ripresa di cui all’articolo 4 della medesima ordinanza n. 1097/2024. 
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore Generale pro-tempore della Direzione competente in materia di protezione civile della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. n. 1097/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
    Per ulteriori sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto responsabile ed i soggetti attuatori degli interventi, sono autorizzati, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3, 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024.
  3. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Regione Lombardia, Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi e delle misure di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6467, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1097/2024, che viene al medesimo intestata fino al                     6 agosto 2028. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della Amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  6. Il Soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all’evento emergenziale in trattazione.
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull’avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l’indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.
  10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle  Amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.
  11. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano