Ordinanze17 settembre 2026

Ocdpc n. 1210 del 17 settembre 2026 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, con cui è stato dichiarato per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 con cui il citato stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, è stato integrato di euro 28.100.000,00, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1084 del 19 maggio 2024, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana»;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1132 del 10 marzo 2025 e n. 1172 del 5 novembre 2025;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

RAVVISATA la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l'intesa della Regione Siciliana;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario)

  1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1084 del 19 maggio 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1084/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile ed i soggetti attuatori dallo stesso individuati sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1084/2024.
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
  4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato, nonchè di soggetti non già individuati dal Commissario delegato, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6448 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1084/2024, che viene al medesimo intestata fino al 6 maggio 2028. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1084/2024.
  7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.
  10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonchè le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.
  11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione conclusiva.
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
     

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano