Ocdpc n.120 del 15 novembre 2013: disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'assistenza alla popolazione della Repubblica delle Filippine colpita dal tifone Haiyan il giorno 8 novembre 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2013
Il Capo del Dipartimento della protezione civile
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 con cui è stato dichiarato, fino al 14 gennaio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del tifone Haiyan che ha colpito il territorio della Repubblica delle Filippine il giorno 8 novembre 2013;
Vista la Decisione del Consiglio 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007 che ha istituito un meccanismo comunitario di protezione civile;
Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati nonché la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Sentito il Ministero degli Affari Esteri;
Dispone
Art. 1
(Iniziative urgenti di protezione civile)
1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarietà internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica delle Filippine in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, è incaricato di garantire, in raccordo con la Commissione Europea (DGECHO) e gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza della popolazione della Repubblica delle Filippine, mediante l'invio di squadre operative e l'allestimento di strutture di prima assistenza e soccorso secondo le necessità rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento dell'Unione Europea, nonché dell'Ufficio Affari Umanitari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (OCHA).
Art. 2
(Primi interventi)
1. Per le finalità di cui all'art. 1 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla mobilitazione:
a) del posto medico avanzato registrato presso il Meccanismo di Intervento Comunitario di protezione civile dell'Unione Europea di proprietà della Regione Marche e gestito dalla medesima Regione con il supporto del personale sanitario e logista appartenente alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della medesima Regione, nonché di funzionari e tecnici appartenenti alla Regione Marche ed al Dipartimento della protezione civile;
b) di un modulo di assistenza tecnico-operativa (TAST) a supporto del team inviato dal Meccanismo di Intervento Comunitario di protezione civile dell'Unione Europea, allestito con attrezzature di proprietà del Dipartimento della protezione civile e composto da funzionari e tecnici del medesimo Dipartimento e della Regione Piemonte, con il supporto del personale specialista appartenente alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale nonché nell'elenco territoriale della medesima Regione sotto l'egida del Meccanismo di Intervento Comunitario di protezione civile dell'Unione Europea.
Art. 3
(Disposizioni amministrative)
1. Gli oneri per il completamento delle dotazioni di materiale sanitario e farmaceutico, l'eventuale trasporto sul territorio nazionale, l'allestimento, la gestione operativa in loco, ed il necessario ricondizionamento della struttura di cui all'art. 2, lett. a) saranno anticipati dalla Regione Marche e ristorati dal Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.
2. Gli oneri per l'invio in loco e il rientro in Italia delle strutture di cui all'art. 2, lett. a) e b), nonché quelli per l'eventuale trasporto sul territorio nazionale, l'allestimento, la gestione operativa in loco, ed il necessario ricondizionamento della struttura di cui all'art. 2, lett. b) saranno sostenuti dal Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse di cui all'art. 6, anche in concorso con l'Unione Europea.
3. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato, in via d'urgenza, e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative già stipulate anche al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente da pubbliche amministrazioni e volontario impiegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, nonché contratti già stipulati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.
4. Gli oneri sostenuti dalle Regioni Marche e Piemonte e dal Dipartimento della protezione civile per l'invio in missione del proprio personale, al netto dell'eventuale concorso dell'Unione Europea, ove previsto, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011 e dal successivo art. 5, oltre che quelli conseguenti all'applicazione ai volontari impiegati dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 6.
Art.4
(Deroghe a specifiche disposizioni)
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria in materia di affidamento di forniture di beni e servizi:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39,40,41,42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7,8,9,10,10 bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 13, 14,18,19,20,29,21,33,37,41, 42,48,55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 84,86,87,88,89,111,114,118,119,120,124,125,130, 132, 133, 134, 141,239, 241, 241-bis;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 4,5, 6,7,8,9,10,16,22,118,119,120,121,140,141,142,143, 144, 145, 170, 215,216,220,238,271,272,273, 280,282,283,284, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331,332,333,334,335,336,337,338,343,344,345,346, 347, 348, 349 e 350;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50 e 51;
- decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6.
Art. 5
(Disposizioni per il personale impiegato nelle attività di emergenza)
1. AI personale non dirigenziale delle Regioni Marche e Piemonte, compresi, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, i titolari di alta professionalità o di posizione organizzativa, e del Dipartimento della protezione civile impiegato sul territorio della Repubblica delle Filippine nelle attività di cui alla presente Ordinanza è attribuita, quale trattamento economico accessorio, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
2. Per assicurare il necessario supporto alle attività connesse con la situazione di emergenza di cui in premessa è istituita, con provvedimento del Direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze, un'apposita struttura di missione interna al Dipartimento della Protezione Civile. Il personale non dirigenziale impiegato nella predetta struttura di missione è autorizzato a prestare servizio per ulteriori 50 ore mensili di straordinario oltre quelle previste dall'ordinamento vigente.
3. I benefici di cui al comma 2 sono estesi anche al personale delle Regioni Marche e Piemonte, nel limite di spesa corrispondente a 5 unità per ciascuna Regione, compresi, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, i titolari di alta professionalità e posizione organizzativa, incaricato delle attività di supporto nonché per il recupero o il reintegro dei materiali, individuato con specifici provvedimenti dei rispettivi direttori regionali competenti e comunicato al Dipartimento della Protezione Civile.
4. Agli oneri conseguenti alle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede entro il limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 6.
Art. 6
(Risorse Finanziarie)
1. Per l'attuazione delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro un milione, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013, citata in premessa, e dell'Unione Europea.
Roma, 15 novembre 2013
Il Capo Dipartimento della protezione civile
Franco Gabrielli