Ocdpc n. 1198 del 14 luglio 2026 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6421
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con la quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato di dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002 del 12 giugno 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”;
VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n.100 del 31 luglio 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi in parola fino al 31 maggio 2026;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo del comma 3 dell’art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”;
VISTO l'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state rideterminate le risorse del piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali recata dal richiamato articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023;
VISTO in particolare l’allegato A del citato DPCM 11 agosto 2023, richiamato dall’articolo 1, comma 1 del medesimo DPCM, che trasferisce al Commissario straordinario le eventuali residue attività di cui alle lettere a) b) e c) dell’articolo 25, comma 2 del decreto legislativo n.1/2018, non individuate nei Piani degli interventi riportati nel citato Allegato A;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 25 settembre 2025 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”;
VISTA la nota prot. n. A605F56/0687316 del 20 maggio 2026 con cui la Regione Marche chiede di prorogare la vigenza della contabilità speciale n. 6421 al 30 ottobre 2026;
CONSIDERATA la necessità di prorogare la già menzionata contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
- Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6421, intestata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 25 settembre 2025, al soggetto responsabile individuato nel Vice Commissario delegato di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 924 del 20 settembre 2022, è prorogata fino al 30 ottobre 2026.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano