Ocdpc n. 1196 del 29 giugno 2026 - Interventi urgenti ai fini dell’organizzazione delle attività connesse alla visita del Santo Padre nell’isola di Lampedusa il 4 luglio 2026
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità” e, in particolare, l’articolo 10, comma 2, il quale dispone che, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento delle attività connesse alla visita del Santo Padre sull’isola di Lampedusa in programma il 4 luglio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3 del richiamato articolo 10, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dell’evento, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell’evento medesimo;
RAVVISATA la necessità di dover disporre degli strumenti necessari a garantire la gestione organizzata e coordinata della gestione dell’evento e delle attività connesse con le celebrazioni del 4 luglio 2026 presso l’Isola di Lampedusa con l’obiettivo prioritario di garantire l’assistenza necessaria alla popolazione coinvolta, nonché di assicurare, in raccordo con le competenti autorità operanti in via ordinaria, la continuità operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonché nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;
RILEVATO che la situazione in atto necessita di una tempestività e flessibilità di azione tali da non consentire l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;
ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;
DISPONE
ART. 1
(Coordinamento delle attività)
- Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché del Dipartimento della protezione civile e può nominare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.
- Al fine di garantire la massima operatività del Servizio nazionale della protezione civile nel particolare contesto operativo, il Capo del Dipartimento richiede l'impiego e provvede al coordinamento di un'unità navale anfibia del tipo LPD della Marina Militare, di due unità navali classe “Dattilo” e “De Grazia” del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, avvalendosi, laddove necessario, anche delle unità navali in dotazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa. Le unità navali di cui al presente comma opereranno in sinergia con quelle eventualmente dispiegate dalle Forze di Polizia per le rispettive finalità istituzionali.
- Il Capo del Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l’urgente disponibilità di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attività oggetto della presente Ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l’erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo.
- Per le finalità di cui alla presente Ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile può altresì avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali già stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile e pienamente operativi.
- Per l’espletamento delle attività connesse allo svolgimento dell’evento di cui alla presente Ordinanza, il Sindaco di Lampedusa e Linosa è nominato Soggetto attuatore.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente Ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 9.
ART. 2
(Piani operativi di settore)
- Il Capo del Dipartimento della Protezione civile garantisce l’attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.
- La Regione Siciliana, tramite le proprie strutture sanitarie e di emergenza territoriale, garantisce, per l’evento, la redazione di uno o più piani sanitari, che opereranno a supporto del dispositivo già presente sul territorio dell’Isola di Lampedusa.
- Il Dipartimento di protezione civile della Regione Siciliana redige il proprio piano di impiego delle risorse dedicate alla logistica, al supporto alle attività sanitarie, all’assistenza della popolazione, con particolare riferimento alle persone con ridotta mobilità, anche tramite l’impiego del volontariato organizzato di protezione civile.
- Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, il Prefetto di Agrigento predispone uno o più piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, nonché con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell’ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.
- Il Sindaco di Lampedusa e Linosa predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 9.
ART. 3
(Deroghe)
- Per consentire l’immediata esecuzione degli interventi di cui alla presente Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i Soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a) Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato): per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);
b) Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato): per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);
c) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 34 (destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici);
d) Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 36 (destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato);
e) Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): per la semplificazione delle procedure è ammessa la deroga all’articolo 5 (Valutazione di incidenza);
f) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento);
g) Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Termini di conclusione del procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi): è ammessa la deroga ai termini procedimentali previsti dagli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
h) Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): è ammessa la deroga all’articolo 13 (nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni) e al titolo III (aree naturali protette regionali);
i) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): è ammessa la deroga agli articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli);
j) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all’articolo 191, comma 3 (principi di gestione e controllo di gestione);
k) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni (Norme in materia ambientale): al fine di accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater , 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, limitatamente ai termini ivi previsti;
l) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): è ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici);
m) Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata): è ammessa la deroga agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, (semplificazione delle procedure relative ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica);
n) È ammessa altresì la deroga alle leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente Ordinanza. - Per l’espletamento delle attività previste dalla presente Ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il Capo del Dipartimento della protezione civile e i Soggetti attuatori dal medesimo individuati possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativamente a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati. Di conseguenza, possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all’ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall’articolo 23 del Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i Soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAP;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 43, comma 1, al fine di velocizzare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;
- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i Soggetti attuatori dal medesimo individuati accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
- Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Capo del Dipartimento della protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
- Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile e i Soggetti attuatori dal medesimo individuati, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
- Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
ART. 4
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
- Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attività di assistenza alla popolazione, iscritte nell’Elenco centrale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attività previste dall’articolo 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.
- Il Dipartimento della Protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale.
- Per le attività svolte dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale sono autorizzate le spese di vitto, alloggio, trasferimenti e per la gestione dei mezzi e delle attrezzature.
- Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’evento, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
- Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 9.
ART. 5
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)
- Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, è corrisposto, per il periodo connesso alla durata dell’evento e comunque fino a cessate esigenze, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. Il predetto limite è da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti già autorizzati da vigenti disposizioni.
- Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, ovvero al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome che già percepisce in luogo del compenso per lavoro straordinario indennità omnicomprensive direttamente impegnati nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo connesso alla durata dell’evento e comunque fino a cessate esigenze, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio o di altra indennità omnicomprensiva percepita in luogo del compenso per lavoro straordinario, prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle forze armate nonché al personale titolare di posizione organizzativa e al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome titolare di indennità omnicomprensiva direttamente impiegato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1, della presente Ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate, su base convenzionale, anche al personale delle società in house e partecipate, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente Ordinanza.
- Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente Ordinanza.
- ll rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della protezione civile è subordinato alla presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni, per l'approvazione da parte del medesimo Dipartimento.
- Nei piani di impiego di cui al presente articolo possono essere, altresì, indicate, le spese relative all'utilizzo di mezzi e materiali, nonché altre spese direttamente connesse con l'evento sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche in sede di comitato operativo.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.
ART. 6
(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)
- Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impegnato nelle attività connesse all’evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, è riconosciuta:
a) per l'impiego sul territorio interessato per il periodo connesso alla durata dell’evento e comunque fino a cessate esigenze, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 120.000,00 mensili;
b) per l’impiego in sede, per il periodo connesso alla durata dell’evento e comunque fino a cessate esigenze, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite e nel limite massimo complessivo di spesa di euro 210.000,00 mensili. - Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impegnati nelle attività connesse allo svolgimento dell’evento in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo connesso alla durata dell’evento e comunque fino a cessate esigenze, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 40.000,00 mensili.
- Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla presente Ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall’articolo 81 comma 1, lettera c) del CCNL della PCM 2016-2018 sottoscritto il 7 ottobre 2022, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.
- Al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla presente Ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall’articolo 64 comma 4, del CCNL della PCM 2002-2005 sottoscritto il 13 aprile 2006, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.
- Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, trattenendo in via preliminare quanto necessario alla relativa copertura a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attività connesse alla visita del Santo Padre sull’isola di Lampedusa prevista per il 4 luglio 2026.
ART. 7
(Istituzione del Centro Operativo Avanzato)
- Per le finalità di cui alla presente Ordinanza, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di raccordo operativo con i diversi enti ed amministrazioni interessate, il Capo del Dipartimento della Protezione provvede all’istituzione, all’allestimento, alla dotazione tecnologica ed al coordinamento di un Centro operativo avanzato (COA), sull’isola di Lampedusa.
- Al fine di garantire l’efficace gestione dei flussi di traffico aereo e delle esigenze operative connesse agli eventi programmati nei giorni 3 e 4 luglio, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha la facoltà di rilasciare, sospendere o negare le autorizzazioni all’atterraggio, decollo, movimentazione e al parcheggio dei velivoli, raccordandosi con l’Ente nazionale per l’aviazione civile, con i gestori aeroportuali interessati e con le altre autorità competenti in materia di sicurezza aerea, ordine pubblico e gestione delle infrastrutture che partecipano alle attività del COA.
- Le determinazioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono assunte nel rispetto dei principi di sicurezza operativa, continuità dei servizi aeroportuali e ottimizzazione della capacità ricettiva delle infrastrutture, tenuto conto delle eventuali priorità operative o emergenziali.
- Con successivo decreto il Capo del Dipartimento definisce la composizione e le principali attività del Centro Operativo Avanzato (COA) di cui al presente articolo.
ART. 8
(Gestori di telecomunicazioni e Sistema di Allarme pubblico IT-Alert)
- Per le finalità di cui alla presente Ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile può:
a) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l’utilizzo anche di sistemi mobili;
b) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni;
c) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.
ART. 9
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente Ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108.
- Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente Ordinanza si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile
La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano