Ordinanze18 giugno 2026

Ocdpc n. 1195 del 18 giugno 2026 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l’assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;

VISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea (ERCC);

CONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

CONSIDERATE le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo Unionale di protezione civile, da parte di Paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire;

CONSIDERATO che la crisi internazionale in atto in Medio Oriente, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta continuando a causare una situazione di emergenza nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano con potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali relative anche all’assenza o scarsità di servizi sanitari che non permettono di offrire adeguate cure ai pazienti della suddetta area;

CONSIDERATO il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l’incremento dell’esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione nell’ambito dello stato attivo del Meccanismo Unionale di protezione civile dell’UE (UCPM); 

TENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

RAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all’estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attività da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;

VISTA la nota del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 20 maggio 2026 con la quale si chiede l’attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante: “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

SU PROPOSTA del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare;

RITENUTA, pertanto, l’esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell’ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all’articolo 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

DISPONE

ART. 1
(Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile) 

  1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coordina gli interventi nazionali di protezione civile a supporto della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, concorrendo alle attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l’ ERCC della Commissione Europea (DG-ECHO) e con le competenti autorità dei Paesi interessati dalle attività di cui alla presente ordinanza e i soggetti eventualmente da queste all’uopo individuati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l’invio di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile nonché di materiali, mezzi e attrezzature all’uopo individuati e resi disponibili dalle summenzionate articolazioni del citato Servizio nazionale e autorizzati nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile o in via bilaterale.
  3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d’urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.
  4. Nell’ambito della propria attività di coordinamento il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, partecipa ai rilevanti tavoli, nuclei, gruppi, board di coordinamento nazionale e internazionale per la programmazione, monitoraggio e attuazione del complesso degli interventi.

ART. 2
(Iniziative di protezione civile)

  1. Nell’ambito dell’attività di coordinamento, il Dipartimento della protezione civile programma e attua, in collaborazione con i soggetti di cui al precedente articolo, programmi finalizzati a rafforzare l’assistenza, anche sanitaria, alla popolazione interessata tra cui:
    - invio di strutture e di medici, infermieri, tecnici, realizzazione di progetti innovativi di telemedicina, protesica, salute materna e infantile, progetti volti alla ripresa e ricostruzione degli ambiti della sicurezza alimentare, della salute fisica e mentale, dell’educazione e della protezione di donne e bambini.
    - progetti nell’ambito dell’istruzione di base ed universitaria tra cui programmi di collaborazione da definirsi in raccordo con le competenti autorità nazionali, incluso il trasferimento in Italia di studenti, ricercatori, docenti ed eventuali accompagnatori.
    - realizzazione di strutture temporanee da destinare all’uso scolastico, didattico universitario e/o sanitario nonché residenziale avvalendosi di soggetti pubblici o privati.
  2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi con  le componenti e le strutture operative del servizio di protezione civile, ovvero con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali ovvero con organizzazioni non governative che operano in campo internazionale, per la realizzazione di strutture temporanee direttamente sui territori esteri interessati oggetto della presente ordinanza, ove sarà necessario garantire le attività di assistenza e soccorso alle popolazioni.

ART. 3
(Trasporto sanitario, assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti ed accompagnatori) 

  1. Il Dipartimento della protezione civile coordina le operazioni di trasporto sanitario assistito (MEDEVAC - Medical Evacuation) di pazienti vittime degli accadimenti in premessa per la prestazione della necessaria assistenza sanitaria in Italia e dei necessari accompagnatori, previamente comunicati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avvalendosi della Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016.
  2. Ferme restando le attività di competenza del Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di entrata e soggiorno degli stranieri in Italia, per la durata del periodo di cura dei pazienti e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza di cui in premessa, è assicurata, a cura della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente in relazione al luogo di cura, individuato attraverso la Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, l’assistenza e l’ospitalità dei rispettivi accompagnatori, avvalendosi di enti del terzo settore, con priorità per quelli con comprovata esperienza nell’assistenza ed accoglienza ai migranti, mediante convenzioni nelle quali sia previsto il rimborso dei soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati.
  3. La Prefettura territorialmente competente provvede, altresì, all’ospitalità temporanea dell’eventuale personale sanitario proveniente dai luoghi di partenza, strettamente indispensabile per assicurare la sicurezza del trasporto di cui al comma 1, per un limite massimo di 15 giorni, curando il relativo rientro nei territori di provenienza nel tempo più breve possibile. 
  4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale, e per il tramite delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al rimborso: a) alle Regioni e Province Autonome competenti, dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie interessate per le esigenze di cura e di assistenza ai pazienti trasferiti sul territorio italiano;  
    b) dei costi per l’assistenza e l’ospitalità nel territorio italiano degli accompagnatori, come disciplinato dalla presente ordinanza, fino alla cessazione delle esigenze di cura, nonché all’avviamento alle ordinarie modalità di assistenza ed accoglienza nelle strutture disponibili ai sensi del comma 7, in conformità alla disciplina ordinaria vigente, anche per quanto riguarda il titolo di soggiorno, nonché agli oneri eventualmente sostenuti ai sensi del comma 3 e degli oneri conseguenti all’applicazione dell’articolo 6.
  5. Per le esigenze di cui al presente articolo, rientranti nelle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate.
  6. Il Dipartimento della protezione civile provvede al riparto e al trasferimento sulle contabilità speciali di cui al comma 5 delle risorse finanziarie necessarie per il rimborso dei costi sostenuti, sulla base della quantificazione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al medesimo comma 5, anche mediante l’erogazione di acconti, ove motivatamente richiesti.
  7. Alla cessazione del periodo di cura di cui al comma 2, può essere assicurata, in conformità all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l’accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all’articolo 1-sexies citato dei pazienti e dei rispettivi accompagnatori di cui al presente articolo, mediante l’attivazione di ulteriori  posti in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e fatte salve le deroghe di cui all’articolo 8. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate mantengono costanti contatti con le Autorità sanitarie competenti e con gli accompagnatori, al fine di comunicare tempestivamente le esigenze di accoglienza di cui al primo periodo al Servizio centrale di cui al comma 4 dell’articolo 1-sexies citato.

ART. 4
(Disposizioni concernenti la messa a disposizione di materiali, mezzi e attrezzature del Servizio Nazionale della Protezione civile)

  1. Per le finalità di cui all’art. 1, il Dipartimento della protezione civile, d’intesa per quanto di competenza con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può concludere intese con autorità estere, organizzazioni internazionali, e organizzazioni non governative anche straniere per garantire la disponibilità delle risorse del Servizio nazionale della protezione civile.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile definisce, mediante scambio di note, le necessarie intese operative con le strutture, le componenti o i soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile allo scopo di regolare gli aspetti amministrativi e gestionali propedeutici alla definizione delle modalità di assistenza.

ART. 5
(Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione dell’attività di assistenza alla popolazione colpita dall’evento emergenziale di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore di autorità estere o organizzazioni internazionali eventualmente individuate, con le modalità di cui al comma 2, di tutti o parte dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1.
  2. Alla donazione di tutti o parte dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le competenti autorità ovvero con i rappresentanti in loco delle organizzazioni internazionali beneficiarie, accompagnate da appositi verbali sottoscritti al momento della consegna o altra idonea documentazione volta ad attestare il passaggio di consegne dei beni, anche per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.
  3. Ove richiesto dai soggetti proprietari dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare i relativi costi di reintegro, a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale.

ART. 6
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impiegato all’estero ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all’estero nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza in rassegna, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta al netto dell’eventuale concorso riconosciuto, ad analogo titolo, dalla Commissione europea.
  2. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale del Paese interessato dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, previa dichiarazione da parte dell’Ambasciata/Consolato d’Italia presenti nei Paesi terzi, che attesti che tali tipologie si spese non sono documentabili nel Paese in questione.
  3.  Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il tetto di trenta ore mensili pro-capite.
  4. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all’estero per le attività di cui alla presente Ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 81 comma 1, lettera c) del CCNL della PCM 2016-2018 sottoscritto il 7 ottobre 2022, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.
  5. Al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all’estero per le attività di cui alla presente Ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 64 comma 4, del CCNL della PCM 2002-2005 sottoscritto il 13 aprile 2006, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.
  6.  Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza:
    - per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
    - per l’impiego sul territorio nazionale, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  7. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad estendere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, al personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in servizio presso il predetto Dipartimento in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la dichiarata cumulabilità con l’indennità FESI (Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali) di cui ai richiamati ordinamenti, il compenso di cui all’articolo 7 del CCNI della PCM del 28 dicembre 2023 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere, nel limite massimo di euro 35.000 mensili.
  8. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all’estero per l’impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, altresì, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.
  9. Alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, impiegate nelle attività previste dalla presente Ordinanza si applicano i benefici normativi degli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate.

ART. 7
(Disposizioni in materia di personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo coinvolto nell’attuazione dell’ordinanza)

  1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell’articolo 6 si applicano altresì, nella medesima misura ed alle medesime condizioni, al personale, dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, direttamente impegnato sul territorio nazionale nello svolgimento delle attività demandate alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi dei commi 2 e 5 dell’articolo 3, rispettivamente nel limite massimo di un dirigente e 3 unità di personale non dirigenziale per ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo direttamente interessata. Per le finalità di cui al presente articolo i Prefetti competenti, a seguito dell’accoglienza dei pazienti di cui all’articolo 3 nelle strutture sanitarie del territorio di rispettiva competenza e degli eventuali accompagnatori, trasmettono al Dipartimento della protezione civile una quantificazione preventiva dei fabbisogni necessari per l’attuazione del presente comma, limitatamente alla durata dello stato di emergenza. 

ART. 8
(Deroghe)

  1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
    - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    - decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, articolo 14;
    - disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

ART. 9
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede, nel limite di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2026.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano