Ocdpc n. 1191 del 27 maggio 2026 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2023, n. 1021 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 10.930.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 2.165.600,00;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 giugno 2025, n. 1148, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti”;
CONSIDERATO che l’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147 ha, tra l’altro, stabilito che per le attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si procede mediante lo stato di ricostruzione nell’ambito dei mezzi e dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 e agli articoli 3 e seguenti della legge 18 marzo 2025, n. 40;
TENUTO CONTO che l’articolo 3, comma 3, primo periodo, della citata legge n. 40 del 2025 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al medesimo articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal Commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;
CONSIDERATO che il predetto articolo 3, comma 3, dispone che alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal predetto Commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite al Commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell' articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
TENUTO CONTO, quindi, che nelle more dell’adozione di uno o più decreti ai sensi del predetto articolo 3, comma 3, si rende comunque necessario assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna nei territori interessati dallo stato di emergenza, ad eccezione di quelli di Chieti e Bucchianico;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nei predetti territori della Regione Abruzzo non interessati dalle disposizioni contenute all’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147;
ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
- La Regione Abruzzo è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021 del 12 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, ad eccezione di quelli relativi ai Comuni di Chieti e Bucchianico, di cui all’allegato A alla presente ordinanza. Per gli interventi di cui all’allegato B si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025.
- Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. n. 1021/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza, ad eccezione di quelli relativi ai Comuni di Chieti e Bucchianico, di cui all’allegato A alla presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificati nella citata ordinanza n. 1021/2023.
- Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021/2023, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Abruzzo, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021/2023 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili per tali interventi sulla contabilità speciale n. 6418 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021/2023, che viene al medesimo intestata fino al 27 agosto 2027. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.
- Il Soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui al comma 2, con riferimento agli interventi di cui all’allegato A alla presente ordinanza, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
- Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all’evento emergenziale in trattazione.
- Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull’avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l’indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
- Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.
- Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Abruzzo che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle Amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.
- Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2026
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano