Ocdpc n. 1181 del 17 febbraio 2026 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, Io stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione ci\/ile n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi inter\lenti urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana";
RAVVISATA la necessità garantire una migliore ed articolata elaborazione del Piano della compensazione dei sedimenti di cui all'articolo 7 deII’Ordinanza n. 1 180 del 30 gennaio 2026, nonché una più efficace attuazione degli interventi urgenti da porre in essere in conseguenza dell'emergenza in rassegna;
VISTA la richiesta formulata daII’Autorità di bacino distrettuale deII'Appennino meridionale con nota prot. n. 4642/2026 del 6 febbraio 2026;
VISTA la nota con cui la Regione Calabria ha chiesto di integrare l'elenco dei Comuni di cui all'allegato aII’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;
VISTA la nota con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto di integrare l'elenco dei Comuni di cui all'allegato aII’Ordinanza del Capo del Dipartimen1o della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;
VISTA la nota con cui la Regione Siciliana ha chiesto di integrare l'elenco dei Comuni di cui all'allegato alI'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;
ACQUISITA l'intesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in riferimento all'articolo 2;
ACQUISITA d'intesa della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;
DISPONE
ART.1
(Integrazione dei Comuni di cui all'allegato deIl’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026)
- L'elenco dei Comuni accluso aII'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 è integrato con l’allegato 1 alla presente Ordinanza.
ART. 2
(Piano della compensazione dei sedimenti)
- L’articolo 7 deII’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.1180 del 30 gennaio 2026 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
(Piano della compensazione dei sedimenti)- Nelle more dell'attuazione del Piano gestione dei sedimenti, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 51, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, le Autorità di bacino distrettuali competenti, in raccordo con le Regioni interessate redigono e approvano, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, Piani preliminari speditivi per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera, finalizzati alla definizione di uno strumento gestionale, di programmazione e di attuazione dei necessari interventi urgenti ivi inclusi quelli di movimentazione dei sedimenti.
- Gli interventi di cui al precedente comma sono volti a favorire, nell'ambito dei bacini interessati, l'evoluzione del corso d'acqua verso configurazioni morfologiche di equilibrio dinamico e valore ecologico, compatibilmente con le esigenze urgenti di riduzione del rischio idraulico, nonché di ripascimento delle coste interessate, anche al fine di ridurre e mitigare il rischio di erosione costiera Iungo l'unità fisiografica costiera afferente. A tal fine i Piani speditivi sono corredati dagli indirizzi per la progettazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua che comprendono altresì le indicazioni per l'effettuazione degli studi ivi inclusi quelli di carattere idraulico ed idrodinamico e per la caratterizzazione granulometrica, fisico-chimica ed ecotossicologica dei sedimenti fluviali ed eventualmente dei tratti costieri interessati onde valutarne la compatibilità.
- Il Piano speditivo potrà contenere, laddove necessario, anche elementi per la gestione del dragaggio dei sedimenti in esubero presenti nei bacini portuali e marini in genere.
- I Commissari delegati provvedono all‘attuazione del Piano speditivo di cui al comma 1 e procedono alla valutazione della compatibilità con i siti riceventi, avvalendosi delle ARPA competenti, previa caratterizzazione granulometrica fisico-chimica ed ecotossicologica dei sedimenti fluviali e/o marittimi.
- Sino all'approvazione del Piano speditivo di cui al comma 1, limitatamente ai bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi alluvionali e di erosione costiera, i Soggetti Attuatori di cui all'articolo 1, d'intesa con le Autorità di Bacino di riferimento e con le Regioni interessate, sono autorizzati ad eseguire interventi urgenti di compensazione dei sedimenti volti a favorire l'evoluzione del corso d'acqua Verso configurazioni morfologiche di equilibrio dinamico compatibilmente con le esigenze di riduzione del rischio idraulico e di erosione costiera. La valutazione della compatibilità con i siti riceventi è svolta mediante la sola caratterizzazione dei sedimenti, del sito di prestito e di quello di deposito, con il supporto delle ARPA competenti secondo quanto previsto al comma 4. In ragione dell'emergenza, per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, i soggetti attuatori possono avvalersi delle analisi di caratterizzazione, per i soli siti riceventi, eventualmente esistenti, la cui validità sia cessata entro e non oltre sei mesi antecedenti aII'Ordinanza. Ai fini delle nuove caratterizzazioni, in deroga alle disposizioni vigenti, si attuano “misure semplificate” definite dalle ARPA competenti.
- Nelle more dell'approvazione del piano regionale delle attività estrattive, è consentito temporaneamente e comunque nella vigenza dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di attività estrattive, ed in particolare quelle di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e delle conseguenti disposizioni normative regionali in materia, il prelievo di materiali lapidei necessari alla realizzazione di interventi urgenti di protezione civile di ripascimento e ricarica degli arenili, comprese le opere di difesa costiera.
- Gli interventi di ripascimento degli arenili, di cui al comma 6, realizzati anche mediante il recupero dei sedimen1i in esubero dai bacini portuali, marini e fluviali, sono subordinati alla verifica di compatibilità ambientale condotta con il supporto delle ARPA. Tali interventi sono attuati in raccordo con l'Autorità di Bacino Distrettuale, l'Autorità Idraulica comunque denominata, l'Agenzia del Demanio, il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e, se in aree protette, mediante i relativi Enti Parco e la struttura Regionale competente in materia di tutela del patrimonio naturale, dei parchi e delle aree naturali protette, mediante la verbalizzazione di apposito sopralluogo congiunto che sostituisce a tutti gli effetti la Conferenza dei Servizi ed ha valore sostitutivo di qualsiasi parere e autorizzazione necessaria in materia. Nelle aree portuali il verbale dovrà prevedere anche il raccordo con l'Autorità Portuale di Sistema”.
ART. 3
(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)
- Il limite massimo complessivo di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, delI’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione ci\viIe n. 1180 del 30 gennaio 2026 è ridotto da euro 210.000,00 mensili ad euro 40.000,00 mensili.
- Il limite massimo complessivo di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, deII'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 è elevato da euro 40.000,00 mensili ad euro 210.000,00 mensili.
ART. 4
(Ulteriori misure per fronteggiare la frana del comune di Niscemi)
- AI fine di assicurare la necessaria tempestività nelI'assoIvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza in rassegna, nonché delle altre attività istituzionali di competenza, il Comune di Niscemi è autorizzato in Via straordinaria e temporanea:
a) ad assumere n. 5 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato o altre forme di Iavoro flessibile con le modalità previste
dall'articolo 35- quater, commi 1, Iettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette assunzioni sono effettuate per la durata dello stato di emergenza e comunque nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di Iavoro, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001, nel limite massimo complessivo di euro 350.000,00 annui e delle capacità assunzionali previste dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale;
b) a prorogare, per la durata dello stato di emergenza e comunque nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di Iavoro, i contratti a tempo determinato in essere alla data della presente Ordinanza;
c) a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i comandi del personale proveniente da amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in essere alla data della presente Ordinanza;
d) a prorogare, per la durata dello stato di emergenza e comunque nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali già conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5.bis, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001. - Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.
La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO D L DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano