Ordinanze17 dicembre 2025

Ocdpc n. 1175 del 17 dicembre 2025 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;

VISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

CONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea (ERCC) assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area,

CONSIDERATO che la citata richiesta è tuttora attiva e che è stata rinnovata con ulteriori specifiche richieste di assistenza per il tramite del Meccanismo europeo di protezione civile da parte dell’Ucraina;

CONSIDERATO il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l’incremento dell’esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile nel territorio dell’Ucraina; 

TENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

VISTA la nota del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 28 ottobre 2025 con la quale si chiede l’attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;

RAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all’estero;

VISTE le note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2025 e del 15 novembre 2025;

SU PROPOSTA del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare;

SENTITO il Ministero dell’Interno;

SENTITA la Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante: “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.”:

RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;

RITENUTA, pertanto, l’esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui all’articolo 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

DISPONE

ART. 1
(Iniziative urgenti di protezione civile)

  1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell’Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l’Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO).
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l’invio, negli hub logistici individuati dall’Unione europea ovvero nelle località individuate dagli altri Paesi richiedenti, di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile e delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nonché di attrezzature e materiali individuati e autorizzati nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all’articolo 8. L’invio di attrezzature e materiali potrà anche essere organizzato direttamente verso l’Ucraina.
  3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d’urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.

ART. 2
(Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione colpita dall’evento emergenziale di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore dell’Ucraina dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1.
  2. Alla donazione di tutti o parte dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità dell’Ucraina accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna o altra idonea documentazione volta ad attestare il passaggio di consegna dei beni. In caso di intermediazione delle autorità di altro Paese membro della Unione europea incaricato di gestire l’hub logistico interessato, la consegna potrà essere certificata tramite la sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte dei rappresentanti di quest’ultimo Paese.
  3. Ove richiesto dai soggetti proprietari dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare i relativi costi di reintegro, a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale di cui all'articolo 8.
  4. Il Dipartimento qualora richiesto, potrà facilitare le donazioni da parte di altri enti italiani verso le autorità ucraine.

ART. 3
(Ricognizione delle richieste di assistenza e donazione di beni finalizzate al soccorso
e all’assistenza alla popolazione)

  1. In ragione dell’evoluzione del contesto emergenziale in rassegna e delle ulteriori richieste che potranno essere rappresentate dal Meccanismo Unionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione e valutazione delle ulteriori disponibilità di personale, mezzi, attrezzature e materiali da inviare negli hub logistici individuati dall’Unione europea ovvero nelle località individuate dagli altri Paesi richiedenti ai fini dell’invio delle conseguenti offerte di assistenza, tramite il Sistema common emergency communication and information system (CECIS) dell’Unione europea.
  2. A seguito dell’accettazione delle offerte di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il trasporto e, ove necessario, il reintegro dei beni di cui trattasi rientranti nelle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1/2018. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a trasmettere la prevista relazione per le successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri per lo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie a tal fine necessarie e l’autorizzazione alla spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto.
  3. Alla definizione delle modalità di reintegro dei beni di cui al comma 2 si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

ART. 4
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale)

  1. Al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Friuli-Venezia Giulia direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza, è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  2. Ai titolari di incarichi di posizione organizzativa e di incarichi dirigenziali  in servizio presso la Regione Friuli-Venezia Giulia direttamente impegnati sul territorio nazionale  nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di  riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla contrattazione collettiva  nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego.
  3. Il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia provvede alla rendicontazione degli oneri, derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, al Dipartimento della protezione civile. 

ART. 5
(Deroghe)

  1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
     - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
    - decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, articolo 14;
    - disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

ART. 6
(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)

  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2025, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 16, comma 13, e di cui all’art. 27, commi 12, 13 e 14, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2026.  

 ART. 7
(Disposizioni in favore del Ministero dell’interno)

  1. Al fine di assicurare, fino al 4 marzo 2027, il proseguimento dell’accoglienza delle persone sfollate dall’Ucraina, titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea prorogata, da ultimo, con Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025, sono autorizzati la proroga delle convenzioni in relazione alle quali le prefetture hanno esercitato la facoltà di subentro prevista dall’articolo 4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1123 del 29 dicembre 2024, nonché il proseguimento dell’accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  2.  Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 204.469.496,00 per l’anno 2026 e ad euro 35.291.995,20 per l’anno 2027, si provvede con le risorse allocate sui seguenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno:
    • Capitolo 2352 piano gestionale 1, denominato “Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo ed interventi connessi” per il finanziamento della prosecuzione dell’accoglienza degli stranieri ospitati nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
    • Capitolo 2351 piano gestionale 2 denominato “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari” per il finanziamento della prosecuzione dell’accoglienza degli stranieri ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è autorizzato derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, allo schema di capitolato di gara di appalto approvato con decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché al decreto del Ministro dell’interno del 18 novembre 2019 recante la disciplina delle “modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

ART. 8
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quelli recati dall’articolo 7, si provvede, nel limite massimo di euro 2 milioni, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano