Ocdpc n. 1158 del 29 agosto 2025 - Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
VISTO l’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante: “Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”;
CONSIDERATO che l’ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall’articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”;
CONSIDERATO che l’ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;
RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con riferimento agli anni 2022 e 2023, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni già fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, così come integrato dall’articolo 8, del citato decreto-legge convertito n. 76/2024, è necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2022 e 2023 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento;
ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
(Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive)
- I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell’allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l’ammontare complessivo di detti fabbisogni.
- Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell’allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell’allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.
- Per ciascuna Regione, all’esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all’assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall’articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano