Ocdpc n. 1152 del 7 luglio 2025 - Primi interventi urgenti ai fini dell’organizzazione delle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante: “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”;
CONSIDERATA la necessità di dover disporre degli strumenti necessari a garantire una gestione coordinata delle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, con l’obiettivo prioritario di assicurare l’assistenza necessaria alle persone che giungono nella Capitale per parteciparvi, promuovendo, in raccordo con le competenti autorità, la continuità operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonché nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95/2025, sancisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisca, tra l’altro, la gestione unitaria di tutte le attività, operando in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, nonché con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative;
RAVVISATA la necessità di disporre degli strumenti necessari per una organizzata e coordinata gestione degli eventi, garantendo tutta l’assistenza necessaria alle persone coinvolte;
ATTESO che la situazione in atto necessita di una tempestività e flessibilità di azione tali da non consentire l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga all’ordinamento vigente;
ACQUISITI gli esiti del Comitato operativo del 4 luglio 2025;
DISPONE
ART. 1
(Coordinamento delle attività)
- Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2025, può avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché della struttura del Dipartimento della Protezione civile e può nominare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.
- Per garantire le attività di coordinamento ed il raccordo operativo con gli altri soggetti interessati, il Capo del Dipartimento si avvale del Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce periodicamente, e dell’Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile, organizzata per funzioni di supporto, alle quali afferiscono funzionalmente le omologhe funzioni e tavoli di coordinamento operanti nell’ambito della struttura del Commissario straordinario per il Giubileo 2025 e della Sala Situazione Giubileo del Comune di Roma.
- Il Capo del Dipartimento della Protezione civile può stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di Protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l’urgente disponibilità di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attività oggetto della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l’erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo pattuito.
- Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile può altresì avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali già stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e pienamente operativi.
- Il Sindaco di Roma Capitale, per un’eventuale migliore dislocazione dei bagni chimici nelle aree di Roma Capitale, può avvalersi degli accordi quadro stipulati dal Dipartimento della Protezione civile, che devono essere adeguatamente rendicontati ai fini della liquidazione delle spese sostenute.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
ART. 2
(Piani operativi di settore)
- Il Capo del Dipartimento della Protezione civile garantisce l’attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.
- Il Sindaco di Roma Capitale – Commissario Straordinario garantisce sin da subito, per il tramite delle proprie strutture, l’attivazione e l’impiego del dispositivo già predisposto per la gestione degli eventi giubilari, per far fronte alle prime fasi di gestione delle attività connesse alla presente ordinanza. Tale dispositivo viene opportunamente potenziato e rimodulato, in base alle necessità, con le ulteriori risorse afferenti al Servizio nazionale della Protezione civile.
- Il Direttore generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio, garantisce la redazione di uno o più piani sanitari, che interverranno a supporto del dispositivo già presente sul territorio della medesima regione.
- Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, il Prefetto di Roma predispone uno o più piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, nonché con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell’ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.
- Il Sindaco di Roma Capitale predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
ART. 3
(Deroghe)
- Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 2, comma 1, lett. ee) e 98-vicies-ter, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante “Allertamento e sistema di allarme pubblico IT - Alert in riferimento alle attività di protezione civile;
- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza. - Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati.
- In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo; - Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo n. 36 del 2023, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
- Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
- Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
- Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
ART. 4
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
- Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attività di assistenza alla popolazione, iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attività previste dall’articolo 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.
- Il Dipartimento della Protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale.
- Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto con squadre di volontari che operano nell’ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche dando corso alle relative anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nei rispettivi Elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'evento in discorso. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
- Per le attività di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco centrale o operanti nell’ambito delle colonne mobili regionali, sono autorizzate le spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco e per l’eventuale allestimento delle aree previamente autorizzate.
- In caso di richiesta di concorso da parte del direttore generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio al potenziamento del dispositivo previsto dai piani sanitari di cui all’articolo 2, comma 3, della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile può attivare le organizzazioni di volontariato iscritte nell’ Elenco centrale garantendo l’applicazione dei benefici ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, esclusivamente ad integrazione delle risorse disponibili ed al di fuori degli atti convenzionali sottoscritti dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio.
- In caso di attivazione di cui al comma 5 del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può riconoscere il rimborso di materiali sanitari ed attrezzature alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale, a valere sui fondi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- In alternativa a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Regioni e le Province Autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della Protezione civile, che darà corso alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l’evento in rassegna.
- Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’evento, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
- Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 8.
ART. 5
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)
- Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, è corrisposto, per il periodo dall’8 luglio al 31 agosto 2025 o comunque fino a cessate esigenze, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite. Il predetto limite è da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti già autorizzati da vigenti disposizioni.
- Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, ovvero al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome che già percepisce in luogo del compenso per lavoro straordinario indennità omnicomprensive direttamente impegnati nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dall’8 luglio al 31 agosto 2025 o comunque fino a cessate esigenze, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio o di altra indennità omnicomprensiva percepita in luogo del compenso per lavoro straordinario, prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle forze armate nonché al personale titolare di posizione organizzativa e al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome titolare di indennità omnicomprensiva direttamente impiegato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate, su base convenzionale, anche al personale delle società in house e partecipate, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.
- Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente ordinanza nonché limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l'evento giubilare.
- Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della protezione civile è subordinato alla presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni, per l'approvazione da parte del medesimo Dipartimento come di seguito specificato:
- per la Regione Lazio e per Roma Capitale, i piani di impiego sono sottoposti direttamente dalle predette amministrazioni;
- per il personale delle altre regioni, delle strutture operative e dei comuni attivati per il tramite dell'ANCI, i piani di impiego sono sottoposti attraverso i rappresentanti in seno al Comitato operativo nazionale della protezione civile. - Nei piani di impiego di cui al presente articolo possono essere, altresì, indicate, le spese relative all'utilizzo di mezzi e materiali, nonché altre spese direttamente connesse con l'evento sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche in sede di comitato operativo.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8.
ART. 6
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Dipartimento della Protezione civile)
- Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato per le attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, per il periodo dall’8 luglio al 31 agosto 2025 o comunque fino a cessate esigenze, in deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite.
- Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo dall’8 luglio al 31 agosto 2025 o comunque fino a cessate esigenze, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8.
- Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, altresì, a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2014, n. 50 - confermate dall'art. 1, comma 590, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 - già previste dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'art. 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attività di cui alla presente ordinanza.
ART. 7
(Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert)
- Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della Protezione civile può:
a) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l’utilizzo anche di sistemi mobili.
b) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 e successive modificazioni;
c) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.
ART. 8
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 95/2025.
ART. 9
(Città dello Sport di Tor Vergata)
- Per garantire il funzionale svolgimento delle attività di assistenza, anche sanitaria, ai pellegrini, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio al 4 agosto 2025, viene individuato il compendio immobiliare denominato “Città dello sport di Tor Vergata” (interventi n.74 e n.75 di cui al DPCM 08/06/2023), di proprietà dell’Agenzia del Demanio, come area per insediare, allestire e mantenere in esercizio il campo finalizzato ad accogliere i volontari e garantire il coordinamento delle funzioni di supporto e la supervisione sull’andamento dell’evento.
- A decorrere dal 08/07/2025 fino a tutto il 31/08/2025, le aree indicate nell’allegata planimetria, vengono collocate dall’Agenzia del Demanio nella disponibilità del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, della Direzione emergenze, Protezione Civile, NUE 112 della Regione Lazio, della Società Giubileo 2025 Spa e del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, affinché, anche mediante i rispettivi uffici strumentali o enti partecipati, sotto coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si adoperino, secondo le rispettive competenze per:
a) allestire e mantenere in esercizio, anche con segreteria organizzativa e gestionale, un campo idoneo ad alloggiare temporaneamente n. 4.000 operatori, volontari del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché altro personale di supporto. Il campo sarà corredato di un adeguato numero di bagni chimici, nonché di quattro cucine da campo idonee a garantire il vitto per gli operatori, anche utilizzando, ove compatibile, le dotazioni impiantistiche esistenti e funzionanti.
b) allestire e mantenere in esercizio, per la durata dell’evento, l’area coordinamento e controllo, costituita da control room e strutture di corredo operativo, destinate alle attività di supporto amministrativo e tecnico;
c) esercitare le attività di stoccaggio temporaneo e movimentazione dell’acqua e dei generi di conforto verso l’areale teatro dell’evento
d) funzionalizzare, quale supporto logistico per le forze dell’ordine, i container ufficio presenti e correlati al cantiere di cui agli int. n.74 e n.75;
e) eventualmente posizionare “carrati” per il potenziamento del segnale degli operatori di telefonia mobile e per il sistema di comunicazione radio disposto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. - Al fine di garantire alla proprietaria Agenzia del Demanio il ristoro degli eventuali danni che possano derivare alle strutture ed al sedime oggetto di utilizzazione, Società Giubileo 2025 Spa è incaricata di sottoscrivere una specifica polizza assicurativa, estesa per tutta la durata indicata al comma secondo, recante la copertura del rischio inerente la responsabilità civile verso terzi (RCT), compresa la copertura di danni a persone e/o cose, a terzi in genere, nessuno escluso, con un massimale a primo rischio assoluto non inferiore a €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni);
- Gli eventuali ripristini, inerenti ad attività modificative del sedime e delle opere, concordate con la proprietaria Agenzia del Demanio, saranno effettuati dal soggetto che le ha realizzate, previa verifica in contraddittorio al momento della restituzione delle aree.
- Nello svolgimento di tutte le attività correlate, in particolare, all’insediamento, allestimento, mantenimento in esercizio e smontaggio del campo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi 2 e 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2011, n. 231 nonché del decreto interministeriale 13 aprile 2011. Le suddette disposizioni si applicano anche alla Direzione emergenze, Protezione Civile, NUE 112 della Regione Lazio, ed al Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale.
- L’accesso temporaneo all’area indicato in “Ingresso” e in “Uscita” nella planimetria di cui al comma 2, aperto sul Viale dell’Archiginnasio, permane in esercizio per tutta la durata dell’evento e fino al completo disallestimento del campo di cui al presente articolo.
- Nel caso di svolgimento di attività non liturgiche connesse all’evento giubilare, gli eventuali pareri della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 142 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) sono rilasciati, previo sopralluogo speditivo, entro 48 ore dalla richiesta.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2025
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano