Ordinanze20 giugno 2025

Ocdpc n. 1150 del 20 giugno 2025 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, con la quale sono state integrate le risorse finanziarie stanziate con la predetta deliberazione del 28 dicembre 2018 di euro 37.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è prorogato per un lasso temporale di dodici mesi;

VISTO l’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del predetto stato di emergenza;

VISTI l’articolo 1, comma 462, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata disposta l’ulteriore proroga del medesimo stato di emergenza al  31 dicembre 2022 e l'articolo 1, comma 732 della legge 29 dicembre 2022, con cui si è disposta un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza;

VISTO l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, con cui si è disposta l’ulteriore proroga della vigenza dello stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024 a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è integrato di euro 1.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567 del 7 gennaio 2019, n. 570 del 23 gennaio 2019, n. 594 del 23 maggio 2019 e n. 746 del 24 febbraio 2021, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, in particolare l’articolo 6, con cui si dispone che gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni indicati all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati "eventi", nonché l’articolo 7, comma 1, lettera a), con cui si dispone che il Commissario straordinario opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività di sua competenza con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;

VISTO altresì l’articolo 7, comma 1, lettera l) del richiamato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, che dispone che il Commissario straordinario provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata al predetto Commissario delegato di cui all'articolo 15 dell'OCDPC n. 566/2018, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 32/2019;

VISTO l’articolo 1, comma 689, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con cui la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del Capo II del richiamato decreto-legge n. 32/2019 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2025;

VISTO l’articolo 1, commi 691 e 692 della citata legge n. 207/2024, con cui si dispone che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza in rassegna, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’OCDPC n. 566/2018, prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2025 l’introduzione di un “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” gestito dal Commissario straordinario;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART.1
(Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario)

  1. La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati, ad eccezione di quanto disposto al comma 3.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento dei medesimi interventi e provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566/2018.
  3. Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, è competente con riferimento al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui alla legge n. 207/2024, articolo 1, commi 691 e 692.
  4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario di cui al comma 3, una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione ed il cronoprogramma per quelli non conclusi.
  5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6115 aperta ai sensi dell’art. 15, comma 2, della citata OCDPC n. 566/2018, che viene al medesimo intestata fino al 31  dicembre 2025. Le eventuali somme non attribuite a interventi approvati dal Dipartimento della protezione civile, vengono restituite con le modalità di cui al comma 8.
  7. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 566/2018.
  8. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera l) del decreto-legge n. 32/2019, alla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto.
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  10. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 8, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario straordinario di cui al comma 3 una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano