Ordinanze20 giugno 2025

Ocdpc n. 1148 del 20 giugno 2025 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2023, n. 1021 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, con cui è stata disposta l’integrazione dello stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;

RAVVISATA la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative da porre in essere per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze

DISPONE

ART. 1
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

  1. Al fine di consentire al comune di Chieti di fare fronte alle maggiori incombenze correlate all’espletamento delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la medesima amministrazione comunale è autorizzata ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, nel limite di 25 unità, di personale a tempo pieno di altre amministrazioni pubbliche oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali pro capite, in deroga all’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. Agli oneri connessi all’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 285.312,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna, previa rimodulazione da parte del Commissario delegato, del Piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1021 del 12 settembre 2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano