Ordinanze13 marzo 2025

Ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTE le note del Presidente della Regione Calabria del 23 settembre 2024 e del 5 febbraio 2025, con cui, tra l’altro, si rappresenta la necessità di accelerare le procedure attinenti alla realizzazione degli interventi in ambito sanitario dei nuovi Ospedali della “Sibaritide’, di “Vibo Valentia”, della “Piana di Gioia Tauro”, di “Locri”, e di quelli finanziati dall’INAIL per le Aziende “GOM Reggio Calabria”, “ASP Reggio Calabria”, “AO Cosenza”, “AOU Catanzaro”, “ASP Crotone”;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

SENTITO l’INAIL;

ACQUISITA l’intesa della Regione Calabria;

DISPONE

ART. 1
(Attuazione degli interventi)

  1. Per l’attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, di cui alla presente ordinanza, da realizzare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario delegato.
  2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici della Regione, degli enti territoriali, dei relativi enti strumentali, nonché che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei convenzionamenti e dei Centri di Competenza della Protezione Civile, definendo con le Forze dell’ordine, ove occorra, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, l’assegnazione di personale, con oneri a carico del Bilancio Regionale le cui risorse sono trasferite nella contabilità speciale di cui all’articolo 6.
  3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  4. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli stessi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

ART. 2
(Deroghe)

  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, delle norme del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il Commissario delegato opera, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;

- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater , 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27 -bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

  - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 9, 9 bis 10, 12, 14, 16 ,20, 22, 23, 23 bis, 23 ter, 24, da 27 a 41, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 81 e 82;

- decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;

- artt. 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248;

- art. 14 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove applicabile, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 110, 111, 112, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 133142, 143,144, 145, 148, 241 e 243;

- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove applicabile, articoli che riportano le disposizioni derogate del richiamato d.lgs. n. 163/2006, nonché per le medesime deroghe e motivazioni indicate nel seguito per il d.lgs 36/2023 e, pertanto, gli articoli 22, 106, 149, 164, 165, 168, 169,174, 175 e 182;

- decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, articoli:

-   22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

- 24, allo scopo di consentire la celere selezione degli operatori economici, con riferimento ai requisiti della sola progettazione, nell’ambito di eventuali appalti integrati;

- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 41 comma 2, comma 3, comma 5, Allegato i.7, allo scopo di avviare tempestivamente la progettazione potendo assumere superfluo il documento della fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), redatto sulla scorta del documento di individuazione dei Fabbisogni e di indirizzo alla progettazione che, per le esigenze emergenziali, risultano un rallentamento procedimentale al conseguimento delle finalità degli interventi, e, conseguentemente, la deroga all’art. 42, che richiede le relative verifiche di coerenza, e all’art. 40 per ciò che concerne la deroga al Dibattito Pubblico ed al relativo allegato I6;

- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 43 allo scopo di accelerare l’attuazione degli interventi emergenziali, potendo procedersi alla redazione del modello informativo digitale dell’opera anche dopo la fase progettuale, soprattutto in ragione dell’innovatività del processo che, ad oggi, non risulta ancora di comune utilizzo nell’ambito della progettazione;

- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;

- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

-   62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

-  119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;

- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- 174 e 175, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi dell’emergenza, ed evitare che le attuali Concessioni possano comunque ricadere in fattispecie precedentemente non disciplinate nei contratti in essere;

- art. 188, 189 e 192, allo scopo di snellire le procedure per assicurare il rapido perseguimento delle finalità emergenziali, con riferimento alle celere gestione delle modificazioni contrattuali delle Concessioni in essere, ed alla sua revisione, ed una più flessibile articolazione dei Subappalti;

- 207, allo scopo di assicurare che i contratti in essere per la realizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza, a seguito delle abrogazioni dei risalenti codici dei contratti, non ricadano nella disciplina del presente articolo.

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, articoli 30, 37 e CAPO II;

- legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, allo scopo di assicurare una celere riprogrammazione delle risorse disponibili per gli interventi sanitari, così da poterle tempestivamente concentrare sulle opere oggetto degli interventi emergenziali e, per le medesime finalità, si procedere in deroga all’articolo 5 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

  1. Salvo quanto previsto al comma 1, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato accetta, anche in deroga agli articoli 24  e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che il Commissario verifica ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede, mediante le procedure di cui all’articolo 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato. È facoltà del Commissario delegato procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dall’ordinamento regionale.
  3. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, previa specifica nei documenti di gara, può prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  4. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
  5. Per la conclusione degli accordi attinenti ai progetti di finanza, e per la relativa attuazione, inerenti agli interventi di cui alla presente ordinanza, non si applicano le disposizioni attinenti al commissariamento della sanità calabrese.
  6. Il Comune è autorizzato a rilasciare l’agibilità, nelle more del completamento dell’attività di collaudo finale dell’opera pubblica e dei relativi controlli, nella forma provvisoria della durata di due anni e comunque entro la vigenza dello stato di emergenza, su richiesta del Commissario delegato che garantisce le condizioni di sicurezza per l’eventuale utilizzo ai fini sanitari.
  7. Il Commissario delegato è autorizzato, per la realizzazione delle infrastrutture sanitarie di cui alla presente ordinanza, ad impegnare i fondi di competenza della Regione Calabria di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988 e ss.mm.ii., nonché quelli di cui alla legge 5 giugno 1990, n 135, articolo 9, comma 1 septies del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  e art. 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga alle previsioni di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 3
(INAIL)

  1. L’INAIL, per gli interventi di propria competenza, nel perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, provvede, utilizzando le deroghe di cui all’articolo 2, anche procedendo alle occorrenti anticipazioni di cassa nei confronti della Regione, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano l’utilizzo delle previste risorse finanziarie.
  2. Al fine di realizzare tempestivamente gli interventi di propria competenza e in particolare di quelli recati dal DPCM 14 settembre 2022 “Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’Inail”, ubicati nel territorio della Regione Calabria ed individuato anche a seguito dell’adozione di ulteriori provvedimenti normativi, l’INAIL con provvedimento del Direttore generale determina il contingente di personale tecnico ed amministrativo, comunque non superiore alle 25 unità, di cui 1 unità di personale di livello dirigenziale generale e 24 unità di personale di livello non dirigenziale, da destinare all’attuazione degli interventi citati. L’INAIL è autorizzato al relativo reclutamento mediante la stipula di contratti a tempo determinato, in deroga al piano dei fabbisogni e agli altri strumenti di programmazione interna. Ai relativi costi si provvede con le risorse del bilancio dell’Istituto.
  3. Al fine di garantire l’efficace integrazione del Centro protesico e riabilitativo Inail di Lametia Terme con le strutture del Servizio sanitario regionale e nazionale, l’INAIL con provvedimento del Direttore generale determina il contingente di personale socio-sanitario ed amministrativo da destinare alla piena funzionalità del Centro nella misura comunque non superiore alle 27 unità, di cui 1 unità di personale di livello dirigenziale generale e 26 unità di personale di livello non dirigenziale ed è altresì autorizzato al relativo reclutamento, mediante la stipula di contratti a tempo determinato, in deroga al piano dei fabbisogni e agli altri strumenti di programmazione interna. Ai relativi costi si provvede con le risorse del bilancio dell’Istituto.

ART. 4
(Materiali litoidi e vegetali)

  1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell’Autorità competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall’evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell’Autorità competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.
  2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della Regione o del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Il Commissario delegato, ove necessario, può individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 5.
  4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n}, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente ordinanza. I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno il proprio codice EER. Tale codice seguirà il rifiuto sia in fase di raccolta e trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, i quali dovranno gestire i rifiuti derivanti dalla presente emergenza  con una contabilità interna separata utile sia per la quantificazione dei rifiuti emergenziali, sia per l’attribuzione, a seguito di opportuna richiesta formale, della riduzione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica di cui alla legge n. 549/1995 fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), Pile ed Accumulatori, dei rifiuti ingombranti.
  5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di  deposito temporaneo, il Commissario delegato, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente ordinanza, può autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPACAL fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 5
(Procedure di approvazione dei progetti)

  1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

ART. 6
(Copertura finanziaria)

  1. Alla copertura degli oneri finanziari di cui alla presente ordinanza si provvede, a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e ss.mm.ii., nonché a carico di quelli di cui alla legge 5 giugno 1990, n 135, di cui all’art. 9 comma 1 septies, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,  di cui all’art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga alle previsioni di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, di Amministrazioni statali, di Enti pubblici o derivanti da fondi comunitari e nazionali finalizzate alla gestione ed al superamento del contesto emergenziale.
  2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sulla base della quantificazione operata dal Commissario delegato, sono trasferite, su sua richiesta, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, in una o più soluzioni.

ART. 7
(Relazioni del Commissario delegato)

  1. ll Commissario delegato trasmette, con cadenza semestrale, a partire dalla data di vigenza della presente ordinanza, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità.
  2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse attività, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
  3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
  4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

ART. 8
(Strutture di supporto e Struttura tecnico-amministrativa)

  1. Il Commissario Delegato e l’INAIL possono avvalersi, rispettivamente, di una apposita Struttura di supporto dedicata allo svolgimento di attività consulenziale, nella misura di n. 5 unità aventi idonea specializzazione, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
  2. Al fine di realizzare tempestivamente gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, inoltre, può istituire una Struttura tecnico-amministrativa avente un numero massimo di 25 unità di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli della Regione Calabria o anche appartenente ad altre Amministrazioni Pubbliche, centrali o territoriali, ovvero alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, impiegato in posizione di comando su richiesta del Commissario delegato o anche non appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione, reclutato mediante la stipula di contratti a tempo determinato, in deroga al piano dei fabbisogni e agli altri strumenti di programmazione interna.
  3. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro del personale della struttura tecnico-amministrativa di cui al comma 2. Per il personale non dirigenziale, direttamente impegnato nelle attività di cui alla presente ordinanza e operante presso i cantieri individuati nella presente ordinanza e presso le strutture della Regione Calabria, detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario riconosciute, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, nella misura forfettaria omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, di cento ore mensili pro-capite, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego.
  4. Nel caso di prestazioni rese dal personale di cui al comma 2 titolare di incarico di elevata qualificazione si provvede, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, alla corresponsione di una indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  5. La medesima indennità di cui al secondo periodo del comma 3 può essere riconosciuta al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che, nell’ambito di apposite convenzioni, opera a supporto dell’attività emergenziale. 
  6. Al personale di livello dirigenziale della struttura tecnica tecnico-amministrativa di cui al comma 2 è corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  7. Al personale di cui al comma 2, impiegato in posizione di comando e non residente nella Regione Calabria, viene riconosciuta un'indennità forfettaria di 20.000,00 euro annui lordi in aggiunta al trattamento economico complessivo erogato dall'Amministrazione di appartenenza.
  8. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, con l’eccezione di quelli di cui al comma 1 per le attività di consulenza dell’INAIL, sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza dalla Regione Calabria.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano