Ordinanze18 ottobre 2024

Ocdpc n. 1.105 del 18 ottobre 2024 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1101 del 24 settembre 2024 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati ed alla rete dei servizi essenziali;

RAVVISATA la necessità di disporre la regolazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in rassegna;

 ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

 ACQUISITA l’intesa della Regione Marche;

 DISPONE

 ART. 1
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

  1. Il Commissario delegato identifica, utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza, entro 90 giorni dalla pubblicazione i fabbisogni per le prime misure di sostegno al tessuto sociale e per la ripresa delle attività economiche e produttive di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
  2. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
  3. per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 000,00;
  4. per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.
  5. All’esito della ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile.
  6. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano