Ordinanze19 maggio 2024

Ocdpc n. 1084 del 19 maggio 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, con cui è stato dichiarato per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il territorio della Regione Siciliana è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche delle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate più alte della media che hanno determinato, tra l’altro, una rilevante riduzione dei deflussi idrici superficiali, nonché la mancata ricarica delle falde e, conseguentemente, una esigua disponibilità di acqua negli invasi e nelle falde idriche;

CONSIDERATO che, in data 8 febbraio 2024, l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, attivo presso l’Autorità di bacino del distretto della Sicilia, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta per tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva in alcune zone della Regione sopra indicata potranno, altresì, determinare un ulteriore aggravamento del quadro generale delle esigenze idropotabili e che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico potranno contribuire ad aggravare la situazione di deficit idrico in atto;

CONSIDERATO che l’evoluzione dello scenario climatico e il perdurare della situazione di siccità, con il peggioramento della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l’igiene pubblica; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell’immediato, l’interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica connessa con l’evoluzione stagionale e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalità;

VISTI gli esiti della riunione tecnica con le strutture regionali interessate tenutasi in video conferenza il giorno 17 maggio 2024; 

ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;
 

DISPONE
 

ART. 1
(Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e Piano degli interventi)

  1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica.
  2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, un piano degli interventi e delle misure più urgenti delle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del Servizio integrato in virtù delle concessioni e dei contratti in essere, volti:
    a) a garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; 
    b) a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di rifacimento e/o approfondimento captazioni.
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, il Comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l’indicazione della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all’approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.
  5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 3, comma 4, del presente provvedimento.
  6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell’ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, fatte salve le finalità e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, ciascun Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
  9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  10. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

ART. 2
(Ricognizione dei fabbisogni)

  1. Il Commissario delegato identifica, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell’emergenza, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
  2. Per gli interventi individuati nella ricognizione di cui al comma 1, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata, oltre all’indicazione delle singole stime di costo.
  3. Alle eventuali rimodulazioni e approvazioni del piano degli interventi, a seguito delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto di ricognizione di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1.

ART. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, nel limite di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  2. Per l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  3. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
  4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
  5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 4
(Procedure di approvazione dei progetti)

  1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, la valutazione d’incidenza ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.

ART. 5
(Deroghe)

 

  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
     
    • regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
    • regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
    • regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
    • regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    • regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 13, 50 e 95;
    • legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
    • decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
    • decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
    • decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3; 
    • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
    • decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
    • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184,  188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190,  208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti; 
    • decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4; 
    • decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, 147 e 152;
    • decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;
    • decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82; 
    • decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
    • decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 25.

       

  2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati. leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
  3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
     
    • 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate         dal contesto emergenziale lo richiedano; 
    • 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    • 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    • 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto; 
    • 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 
    • 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure; 
    • 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza; 
    • 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 
    • 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7; 
    • 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

       

  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24  e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 
  6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. 

ART. 6
(Relazione del Commissario delegato)

  1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1, commi 5 e 6. 
  2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 5, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie. 
  3. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  4. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

ART. 7
(Prestazioni di lavoro straordinario) 

  1. Il personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, entro il limite complessivo di 20 unità, è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, per sei mesi.
  2. Per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, entro il limite di 3 unità, può essere riconosciuta, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dall’ ordinamento, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per sei mesi, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
  4. Gli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con analoghi emolumenti percepiti in relazione ad altre emergenze di protezione civile. 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio