Ordinanze15 gennaio 2024

Ocdpc n. 1.055 del 15 gennaio 2024 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato per 12 mesi;

CONSIDERATO che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.”;

VISTE altresì le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1008 del 21 giugno 2023, n. 1011 del 23 giugno 2023, n. 1016 del 3 agosto 2023 e n.1035 del 20 ottobre 2023 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d’emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona , colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge  23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, recante: “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”, con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato articolo 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell’articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, recante “Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6”, con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

VISTO l’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad  integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’approvazione degli interventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 recante: “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata,  colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022”;

VISTO l’articolo 18, comma 2, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 con cui, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO che l’articolo 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1011 del 23 giugno 2023 ha disposto che il Commissario delegato provvede all’immediato avvio delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri e massimali e con le medesime procedure previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022 e dagli allegati B e C alla medesima ordinanza;

CONSIDERATO che il predetto articolo 2 della citata ordinanza n. 1011/2023 prevede, altresì, che i termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui ai predetti allegati B e C decorrono dal 1° luglio 2023, data di pubblicazione della medesima ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1035 del 20 ottobre 2023 con cui i termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo, di cui agli allegati B e C dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, sono stati prorogati al 31 dicembre 2023;

VISTA la nota del 27 dicembre 2023 con cui il Vice Commissario delegato ha rappresentato la necessità che i termini per la presentazione delle domande di contributo, di cui agli allegati B e C dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022 , tenuto conto che solo l’11% degli aventi diritto ha presentato la domanda di contributo, vengano prorogati per ulteriori sessanta giorni;

VISTA la nota del 30 ottobre 2023 con cui l’Assessore all’agricoltura della regione Marche nel rappresentare che molte imprese agricole hanno avuto difficoltà ad individuare tutti i danni occorsi all'azienda o addirittura in alcuni casi a produrre la domanda di contributo ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922/2022, ha chiesto di ammettere le stesse a contributo sulla base di quanto indicato nella perizia asseverata da redigersi ai sensi del punto 9 dell’allegato C all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.932/2022;

CONSIDERATO che i meccanismi di assegnazione ed erogazione dei contributi al comparto agricolo avvengono nel rispetto dei massimali e dei limiti di spesa previsti, nonché del divieto di sovracompensazione dei danni;

VISTA la nota del 5 gennaio 2024 con cui il Presidente della Regione Marche ha chiesto la proroga, fino al 31 marzo 2024, per la presentazione delle domande di contributo di cui agli allegati B e C dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Proroga dei termini per le attività di raccolta e istruttoria delle domande dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive)

  1. Per le ragioni di cui in premessa, il termine del 31 dicembre 2023, fissato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1035 del 20 ottobre 2023, per la presentazione delle domande di contributo di cui agli allegati B e C dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, è prorogato al 31 marzo 2024.

ART. 2
(Comparto agricolo danneggiato dagli eventi di settembre 2022)

  1. Per i danni occorsi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre 2022 che non hanno presentato la domanda di ricognizione dei danni subiti, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922/2022, la quantificazione del contributo spettante avviene, assicurando il rispetto del limite di spesa, applicando le percentuali di cui al punto 3 dell’allegato C all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022 sul valore indicato nella perizia asseverata di cui al punto 9 del medesimo allegato C.
  2. Al fine di evitare eventuali sovracompensazioni dei danni, l’assegnazione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinato all’assenza di assegnazioni e/o erogazioni di contributi allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio