Ordinanze28 novembre 2023

Ocdpc n. 1.043 del 28 novembre 2023 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 nel territorio della Regione Emilia Romagna. Proroga della vigenza delle contabilità speciali n. 6080, n. 6084, n. 6097 e n. 6110

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna, e di Forlì-Cesena, nonché la delibera del 24 luglio 2018 di proroga per dodici mesi dello stato di emergenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 511 del recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 610 del 16 ottobre 2019 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 845 del 13 gennaio 2020 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6084”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’ 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018 e n. 531 dell’11 luglio 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 688 del 20 luglio 2020 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’ 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 842 del 12 gennaio 2022 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’ 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6080”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato fino al 26 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 533 del 19 luglio 2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 760 del 29 marzo 2021 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 875 dell’11 marzo 2022 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6097”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 840 del 12 gennaio 2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

-  il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 2, comma 1);

-  relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 2, comma 4-ter);

-   gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 2, comma 5);

-  con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 2, comma 6);

-  la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del citato decreto legislativo n.1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (articolo 6, comma 2);

-  gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 6, comma 3); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

-  il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 5);

-  relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 1, comma 7-ter); 

-  gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 1, comma 8);

-  con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 1, comma 9);

-  gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 1, comma 8);    

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;  

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna del 5 ottobre 2023, con cui è stata rappresentata l’esigenza di una proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze sopra indicate, e si dà conto della verifica effettuata, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

D’INTESA con la Regione Emilia Romagna;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6080)

  1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6080, aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503/2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 842/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

 ART. 2
(Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6084)

  1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6084, aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 511/2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 845/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

 ART. 3
(Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6097)

  1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6097, aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 533/2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 875/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

ART. 4
(proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6110)

  1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6110, aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 840/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio