Ordinanze27 novembre 2023

Ocdpc n. 1.042 del 27 novembre 2023 - Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena;

CONSIDERATO che il suddetto fenomeno sismico ha provocato l’evacuazione di diversi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

ART. 1
(Nomina Commissario delegato e piano degli interventi)

  1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento sismico di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato.
  2.  Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3.  Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 12, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
    b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l’indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all’approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.
  5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 12, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 12, comma 4, del presente provvedimento.
  6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell’ambito di quanto previsto dal medesimo articolo,  rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
  7.  Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
  8.  Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
  9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  10. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

ART.  2
(Contributo autonoma sistemazione)

  1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata, anche temporaneamente, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo mensile per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2.  I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
  3.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 12.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

ART.  3
(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

  1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, l’avvio degli interventi edilizi di cui all’articolo 4, necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, commi 2 e 3.
  2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti interessati comunicano ai Comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
  3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. La documentazione è soggetta agli ordinari controlli ai fini della verifica della conformità degli interventi edilizi.
  4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e per soddisfare le esigenze abitative connesse all’attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito, non oltre il periodo di vigenza dello stato di emergenza.
  5. Per gli interventi di cui al presente articolo, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga agli articoli 7 e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche per i soggetti privati interessati l’autorizzazione relativa alla gestione del vincolo idrogeologico è sostituita con una comunicazione all’Ente delegato, che deve esprimersi entro 7 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4
(Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)

  1. Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei Sindaci, secondo modalità attuative fissate con proprio provvedimento, è autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario ovvero all’usufruttuario o al titolare di diritto reale di garanzia dell’immobile - ovvero agli altri soggetti di cui al comma 4 - nel limite massimo di euro 30.000,00 per unità immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e al punto 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso in cui l’abitazione di cui al comma 1 sia un’unità immobiliare parte di edifici costituiti da più unità immobiliari, ivi comprese unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, è presentato, per il tramite di un unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto, un progetto unitario per l’intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018, secondo le procedure di cui al comma 6, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al comma 1 ed alla revoca del provvedimento di sgombero.
  3. Nel caso di cui al comma 2,
    - tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui al presente articolo, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, nonché le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa, facenti parte dello stesso edificio;
    - il Commissario delegato è autorizzato a quantificare una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto necessario nel limite complessivo massimo di euro 30.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti comuni dell’immobile.
  4. Il contributo di cui al presente articolo può essere richiesto dal proprietario, usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia dell'unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma 6 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i comproprietari al ripristino dei danni all'immobile.
  5. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.
  6. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al Comune ove è ubicato l’immobile apposita domanda di contributo corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; di una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra l’evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l’individuazione dei danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e la idoneità del ripristino funzionale nei termini di cui al comma 1, ai fini della revoca dell’ordinanza di sgombero.
  7. I Comuni o loro Unioni, istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l’approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla dichiarazione di cui al comma 6 e l’evento sismico del 18 settembre 2023; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilità di revoca dell’ordinanza di sgombero; alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 3.
  8. Nel termine definito con provvedimento del Commissario delegato, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante è corrisposto al beneficiario secondo le modalità di erogazione regolamentate con provvedimento del Commissario delegato.
  9. I contributi di cui al presente articolo non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in assenza o totale difformità dal titolo edilizio, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Le eventuali sanatorie per le parziali difformità e le attestazioni delle tolleranze costruttive devono essere presentate nell’ambito dei titoli abilitativi richiesti per gli interventi di ripristino, e l’accertamento della regolarità urbanistica catastale ed edilizia dell’immobile, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, dovrà essere obbligatoriamente conseguita prima dell’erogazione del contributo. I contributi non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
  10. Nel caso in cui in sede di controllo successivo alla presentazione della domanda di contributo non siano verificate le condizioni di cui al comma 9, non si procederà alla erogazione del contributo stesso.
  11. Il riconoscimento del contributo di cui al presente articolo è alternativo all’erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l’unità immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 2 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell’ordinanza di sgombero.
  12. Per le unità abitative in locazione o in comodato alla data dell’evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell’ordinanza di sgombero.
  13. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 18 settembre 2023 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui al presente articolo ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.
  14. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
  15. I contributi di cui al presente articolo sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.
  16. Le risorse finalizzate agli interventi ricadenti nel presente articolo sono programmate nel Piano degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 3.

ART. 5
(Deroghe)

  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
    - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
    - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
    - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    - regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
    - decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
    - decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
    - decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
    - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
    - legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
    - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
    - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
    - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
    - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188 -ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27  -bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
    - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
    - decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
     - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 9-bis, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 93, 94, 94-bis;
    - leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
  2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 76 e all’articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell’articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 140 possono essere derogati.
  3.  In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
    - 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
    - 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
    - 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
    - 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
    - 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1 gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
    - 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
    - 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
    - 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
    - 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
    - 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24  e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

ART. 6
(Sospensione dei mutui)

  1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ottengono, previa domanda agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 3 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

ART. 7
(Relazione del Commissario delegato)

  1. ll Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1, commi 5 e 6.   
  2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
  3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 3 e 5, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
  4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
  5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

ART. 8
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

  1. Il Commissario delegato identifica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d) del medesimo articolo.
  2. Per ciascun intervento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario delegato indica il Comune e la località, la descrizione e la relativa durata nonché le singole stime di costo, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo dell’evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
  3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento calamitoso citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo individuati, definisce per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 30.000,00 per singola attività.
  4. All’esito dell’attività di ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento.
  5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
  6. La ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi ed è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo e eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

ART. 9
(Procedure di approvazione dei progetti) 

  1.   Il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  2.  L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione , comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale; al Commissario delegato, che si esprime entro 7 giorni, negli altri casi.

ART. 10
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

  1. Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna nelle attività previste dall’articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 12. Il Commissario delegato provvede all’istruttoria e liquidazione delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1.
  2. È autorizzato il rimborso degli oneri di volontariato anticipati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con risorse provenienti dal proprio bilancio, per l’attività svolta in occasione dell’emergenza. A tal fine il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile l’elenco delle spese anticipate e liquidate nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1.

ART. 11
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

  1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate per l’emergenza, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per i primi 90 giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata al numero di giorni di effettivo impiego, per i primi 90 giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato e, a tal fine, nel piano degli interventi, sono quantificate le somme necessarie.
  4. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi 90 giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

ART. 12
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 citata in premessa.
  2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
  4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
  5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell' articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio