Ordinanze17 novembre 2023

Ocdpc n. 1.041 del 17 novembre 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

DISPONE

ART. 1
(Ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l’attuazione dei primi interventi)

  1. Ai fini della ricognizione degli oneri finanziari riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1037 del 5 novembre 2023, al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle Forze di Polizia/Forze Armate direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dal comma 2 del predetto articolo 13, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1 del medesimo articolo.

ART. 2
(Disposizioni volte a garantire il supporto dei Comuni per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati)

  1. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, e sulla base dei fabbisogni rappresentati dai Comuni della regione Toscana interessati dagli eventi, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. A tal fine ANCI opera presso la propria sede e/o presso i municipi e i centri di coordinamento costituiti sul territorio della regione Toscana con proprio personale nel limite massimo di 3 unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, per il tramite di ANCI nazionale, relativi agli straordinari e alle indennità spettanti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 dell’OCDPC n. 1037/2023 ed in ogni caso, se titolari di posizione organizzativa, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data dell’evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, nonché alle spese di viaggio vitto e alloggio secondo il CCNL ANCI. Il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo rimborso a valere sulle risorse rese disponibili per la gestione dell’emergenza.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ANCI sottopone all’approvazione del Dipartimento della protezione civile un programma delle presenze e delle destinazioni redatto su base mensile e previamente concordato con la Regione Toscana.
  3. I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, garantendo, in tal modo, la continuità amministrativa nei territori interessati, autorizzano l’impiego del proprio personale, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e dal CCNL di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti Comuni che interviene in esito ad apposito accordo con i Comuni di destinazione, rappresenta l’Ente ove è inviato ad operare ad ogni effetto di legge.
  4. Per le finalità di cui al comma 2 l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti, trasmettendo la relativa rendicontazione direttamente al Dipartimento della protezione civile, in conformità alle modalità che saranno stabilite dal medesimo Dipartimento.
  5. Al fine di agevolare l’organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all’emergenza, il personale di polizia locale può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute da Anci e previa comunicazione intercorsa con gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.
  6. Fino al termine dello stato di emergenza, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi in premessa, non si applicano i limiti di cui agli articoli 79 e 82 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all’articolo 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56.

ART. 3
(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)

  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2023, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'articolo 16, comma 13, e di cui all’articolo 27, commi 12, 13 e 14, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, è corrisposto, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti:
  3. a) per l'impiego sul territorio colpito connesso al predetto contesto emergenziale, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego;
  4. b) per l'impiego in sede, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  5. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, durante la vigenza dello stato di emergenza:
  6. a) per l'impiego sul territorio colpito, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
  7. b) per l'impiego in sede, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.

ART. 4
(Integrazione deroghe)

  1. Le deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 1037 del 5 novembre 2023, sono integrate come segue:
    -legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;
    -decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, articolo 140, comma 7, al fine di accelerare le procedure relative alle liquidazioni delle somme urgenze di importo contrattuale inferiore ai 40.000 euro che si rendono necessarie nel contesto emergenziale, anche procedendo al controllo dei requisiti in analogia a quanto previsto dall’articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023.

 ART. 5
(Misure di supporto alle attività del Commissario delegato)

  1. In ragione dell'entità e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare anche con procedure d'urgenza una o più convenzioni con Enti, Centri, istituti di ricerca e università muniti di particolari conoscenze ed esperienze, finalizzate allo studio dell’evento e all’ individuazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica per la tutela della pubblica e privata incolumità.
  2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a stipulare contratti, nel rispetto del decreto legislativo n.36/2023 e fatte salve le deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1037/2023 e s.m.i., con operatori economici al fine di definire, nel quadro generale di coordinamento dello studio di cui al comma 1, il dettaglio degli interventi da attuare nei singoli sistemi idraulici e idrogeologici.
  3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato si avvale della Regione Toscana quale soggetto attuatore.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 1037/2023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio