Ordinanze10 novembre 2023

Ocdpc n. 1.040 del 10 novembre 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023   del 15 settembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;

CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l’interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

VISTA la richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia del 16 ottobre 2023 di integrazione dell’articolo 9, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023, relativo alla sospensione dei mutui;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla predetta modifica di integrazione diretta a includere nell’applicazione della misura della sospensione dei mutui le attività consistenti nella produzione di prodotti agricoli;  

TENUTO CONTO che l’integrazione di che trattasi impatta sui rapporti tra privati e istituti bancari e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Friuli Venezia Giulia; 

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Modifiche all’articolo 9, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023)

  1. Il comma 1 dell’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 è sostituito dal seguente:
    “1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.”

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio