Ordinanze6 ottobre 2023

Ocdpc n. 1.029 del 6 ottobre 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;  

VISTO il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023 n. 1010 del 22 giugno 2023 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;

CONSIDERATO che il citato articolo 18 del decreto-legge n. 61/2023 prevede espressamente, tra le finalità dello stanziamento ivi previsto, l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 recante: “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei terriroti colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”;

VISTA la nota della Regione Emilia-Romagna prot. 658207 del 6 luglio 2023;

RAVVISATA, tra l’altro, la necessità di coordinare, in vigenza dello stato di emergenza, l’attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.1/2018 con gli interventi finanziati dal PNRR, investimento 2.1b, già programmati sui medesimi territori provinciali colpiti dagli eventi calamitosi in rassegna e per i quali l’inizio lavori è previsto entro il 15 aprile 2024;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE 

ART. 1
(Supporto tecnico ingegneristico) 

  1. Al fine di garantire, in vigenza dello stato di emergenza e per le urgenti finalità connesse al ripristino del reticolo idrografico danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna, le necessarie attività di coordinamento tra l’attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.1 del 2018 e gli interventi finanziati dal PNRR, investimento M2C4.2.1b, già programmati sui medesimi territori provinciali colpiti e per i quali l’inizio lavori è previsto entro il 15 aprile 2024, può essere attivato, ai sensi dell’art 9 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 e successive modificazioni e integrazioni, il supporto tecnico-ingegneristico nei confronti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna, in qualità di soggetto attuatore. Il supporto di cui al periodo precedente è volto a provvedere contestualmente alla conclusione degli interventi, anche in somma urgenza, attivati per il ripristino dello stato dei luoghi nonché ad un riallineamento progettuale e all’implementazione degli interventi PNRR nel rispetto delle vigenti scadenze.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del protezione civile 992 dell’8 maggio 2023 può avvalersi, mediante apposite convenzioni stipulate direttamente con la società Fintecna del supporto tecnico-ingegneristico di quest’ultima a favore della predetta Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel limite massimo di euro 3.800.000,00.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede: (i) quanto a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; (ii) quanto a euro 800.000,00 a carico del bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
  4. A tal fine, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è autorizzata a trasferire euro 800.000,00 sulla contabilità speciale n. 6402 intestata al “Pres. R. Emilia Rom. C.D. O. 992-2023” ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. 

ART.  2
(Ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile)   

  1. Ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge n. 61 del 2023 indicato in premessa, in considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle province della Regione Emilia Romagna indicate in oggetto delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in rassegna, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni finalizzati all’immediato avvio  delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa.
  2. I soggetti interessati presentano al Dipartimento della protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori di cui al comma 1 la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario. 
  3. Per le finalità di cui al comma 2, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
  4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l’intero importo spettante sarà integralmente e direttamente erogato alle Regioni e alle Province autonome, che cureranno le procedure amministrative conseguenti, incluso le anticipazioni di cui al comma precedente.
  5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 del 2023 e successive modifiche e integrazioni. 
  6. Alle misure disciplinate dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2023 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio