Ocdpc n. 1.027 del 3 ottobre 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023 e n. 1010 del 22 giugno 2023 recanti recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;
VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, con cui è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria di cui all’articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61/2023, e sono individuate le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza in rassegna, che cessano a decorrere dalla data dell’efficacia il medesimo decreto;
RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;
VISTA la nota del Presidente della Regione Emilia Romagna del 14 settembre 2023, con la quale è stata rappresentata, anche sulla base delle istanze dei territori, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle procedure di riconoscimento delle misure di immediato sostegno alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna, di cui all’OCDPC n. 999/2023, nonché del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’OCDPC n. 992/2023 gestito dal Commissario delegato fino all’entrata in vigore del citato DPCM dell’ 11 agosto 2023;
ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
(Prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione colpita, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018)
- A parziale modifica dell’articolo 1, comma 11, dell’OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023, i Comuni interessati inviano entro il 30 ottobre 2023 al Commissario delegato l’esito delle istruttorie delle domande di acconto pervenute entro il 30 agosto 2023.
- A parziale modifica dell’articolo 1, comma 12, della citata OCDPC n. 999/2023, il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, è prorogato al 31 dicembre 2023 e conseguentemente il termine ultimo per l’invio al Commissario delegato dell’esito delle istruttorie della medesima domanda di saldo è fissato al 31 gennaio 2024.
ART. 2
(Recupero somme non dovute)
- Qualora sia accertato dal Commissario delegato, anche per il tramite dei Comuni interessati, che le somme eventualmente già corrisposte a titolo di contributo per l’autonoma sistemazione, già riconosciuto ai sensi dell’articolo 2 dell’OCDPC n. 992/2023 fino alla data di cessazione della presente gestione emergenziale indicata nel DPCM 11 agosto 2023, ovvero a titolo di contributo per l’immediato sostegno di cui all’articolo 1 dell’OCDPC n. 999/2023, non siano dovute, in tutto o in parte, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento, con le modalità ivi indicate. Il mancato adempimento nel termine perentorio indicato, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali, a cura dell’Amministrazione procedente. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati nelle more dell’adozione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2023
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio