Ordinanze23 giugno 2023

Ocdpc n. 1.011 del 23 giugno 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

CONSIDERATO che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d’emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge  23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, recante: “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”, con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza; 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato articolo 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell’articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6; 

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, recante “Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6”, con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

CONSIDERATO, in particolare, l’articolo 2 del sopra indicato decreto con cui si demanda a successivo provvedimento la disciplina dell’eventuale rimodulazione e integrazione degli interventi ivi previsti, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO l’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad  integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’approvazione degli interventi;

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra rappresentato occorre operare un raccordo tra gli interventi approvati col sopra citato decreto e disciplinare le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse finanziarie disponibili ed ancora non pianificate per assicurare continuità alle attività commissariali nella gestione delle misure di contrasto all’emergenza; 

ACQUISITA l’intesa della Regione Marche;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Modalità e procedure per la rimodulazione e integrazione del piano degli interventi)

  1. Al fine di assicurare il coordinamento e la prosecuzione delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza in rassegna, il Commissario delegato è autorizzato a rimodulare il piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC n. 922/2022, integrandolo con l’inserimento degli interventi già approvati con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, nonché con ulteriori misure e interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse finanziarie disponibili stanziate con l’articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
  2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, si applicano le modalità, anche derogatorie, previste dalla citata OCDPC n. 922/2022 e successive modifiche e integrazioni.
  3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 ART. 2
(Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive)

  1. Allo scopo di accelerare l’attività di ricognizione dei danni subiti da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive colpiti dagli eventi di cui in premessa, nonché la successiva quantificazione, concessione ed erogazione dei conseguenti contributi, il Commissario delegato provvede all’immediato avvio delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri e massimali e con le medesime procedure previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, anche avvalendosi di soggetti attuatori.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell’allegato B alla citata ordinanza n. 932/2022 e per le attività economiche e produttive sulla base dell’allegato C. I termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui ai citati allegati B e C, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
  3. Alla conclusione delle attività di cui al presente articolo, il Commissario delegato, con proprio provvedimento, individua gli aventi diritto al riconoscimento dei contributi, quantificandone l’importo e provvedendo all’erogazione dei medesimi nel limite delle risorse di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
  4. Il Commissario delegato provvede altresì ad effettuare le comunicazioni di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all’articolo 11, lett. b), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012.
  5. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.
  6. Il Commissario delegato relaziona al Capo del Dipartimento della protezione civile, su base semestrale, circa l’attuazione delle misure di cui al presente articolo.

 ART. 3
(Interventi ulteriori di riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate)

  1. Per consentire una progressiva azione di riduzione del rischio sui territori colpiti dagli eventi citati in premessa, anche attraverso la realizzazione di opere di carattere strutturale e infrastrutturale, il Commissario delegato individua con proprio provvedimento da adottarsi anche per stralci successivi e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 1, comma 730, della legge n. 197/2022,  negli importi previsti per le corrispondenti annualità, gli interventi più urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate di cui alla lettera e), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 nonché quelli - ulteriori rispetto a quelli contenuti nei piani degli interventi urgenti approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile - di riduzione del rischio residuo ex lettera d), del medesimo art. 25, comma 2, integrativi e raccordati con quelli contenuti negli strumenti di pianificazione a scala di bacino già vigenti e muniti dei necessari pareri, nulla-osta o approvazioni. Preliminarmente alla relativa adozione, il Commissario delegato acquisisce l’intesa della competente Autorità di bacino distrettuale sui provvedimenti di individuazione di cui al presente comma.
  2. Nei provvedimenti di cui al comma 1, sono indentificati anche i soggetti attuatori degli interventi, che, unitamente al Commissario delegato, possono operare, ove necessario, con le modalità derogatorie e le procedure autorizzative accelerate previste dalla citata OCDPC n. 922/2022 e successive modifiche e integrazioni, entro la vigenza dello stato di emergenza.
  3. Tra gli interventi di cui al comma 1 possono essere ricompresi, tra l’altro:
    a) la realizzazione di indagini e l’avvio di attività progettuali urgenti propedeutiche alla realizzazione di opere e interventi, anche nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di programmazione nel bacino del fiume Misa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), dell’OCDPC n. 935/2022;
    b) interventi urgenti da realizzare in forma progressiva, sulla base delle condizioni e conoscenze disponibili allo stato, che consentano di ridurre, in tempi rapidi, l’esposizione al rischio nelle aree interessate nella fase transitoria necessaria per l’individuazione degli interventi definitivi conseguenti all’aggiornamento degli strumenti di programmazione di cui al citato all’articolo 1, comma 1, lettera b), dell’OCDPC n. 935/2022. 
  4. Il Commissario delegato relaziona al Capo del Dipartimento della protezione civile, su base trimestrale, circa l’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
  5. Restano in capo al Commissario delegato gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 ART. 4
(Integrazione deroghe)

  1. Per la realizzazione delle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono altresì provvedere, in aggiunta a quanto previsto dall’ articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

-  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;

-  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;

-  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;

-  legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;

-  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147 e 152;

-  decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7,  8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

-   decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;

-   legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F;

-   legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo 14.

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 23 giugno 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio