Ordinanze22 giugno 2023

Ocdpc n. 1.010 del 22 giugno 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31 maggio 2023 e n. 1003 del 14 giugno 2023 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 16 giugno 2023;

SENTITO il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

ART. 1
(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

  1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, l’avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall’evento calamitoso è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.
  2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
  3. I soggetti interessati entro il termine di centoventi giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. La documentazione è soggetta agli ordinari controlli ai fini della verifica della conformità degli interventi edilizi.
  4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all’attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito, non oltre il periodo di vigenza dello stato di emergenza.

ART. 2
(Vincolo idrogeologico)

  1. Fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, in attuazione dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, in deroga agli articoli 7 e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche per i soggetti privati interessati l’autorizzazione relativa alla gestione del vincolo idrogeologico è sostituita con una comunicazione all’Ente delegato, che deve esprimersi entro 7 giorni dal suo ricevimento.

ART. 3
(Modifiche all’articolo 5, comma 1, dell’OCDPC n. 997/2023)

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), dell’OCDPC n. 997/2023, concernenti l'impiego sul territorio colpito del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, sono prorogate sino al 30 giugno 2023. Conseguentemente, per il predetto personale impiegato sul territorio colpito, le disposizioni di cui alla lettera b) del medesimo articolo 5, comma 1, si applicano a decorrere dal 1 luglio 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per il contesto emergenziale in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio