Ordinanze21 giugno 2023

Ocdpc n. 1.009 del 21 giugno 2023 - Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”;  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

VISTO l’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022: recante: “Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”;

VISTO l’articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante: “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”;

CONSIDERATO che l’ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall’ articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome con riferimento agli eventi emergenziali verificatisi negli anni 2019 e 2020 indicati nell’allegato A della citata ordinanza n. 932/2022, hanno trasmesso gli elenchi riepilogativi delle domande relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante: “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 819 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.820 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 821 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023, cosi come modificata dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 878 del 25 marzo 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 822 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 826 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli –Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.827 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023 ;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 828 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, cosi come modificata dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 955 del 29 dicembre 2022 con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023 ; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 830 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023 ;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023 ;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 855 del 1 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 860 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, con la quale è dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera e la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 che ha disposto la proroga del predetto stato di emergenza per ulteriori 12 mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 759 del 29 marzo 2021 recante: ”Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera” e la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 885 del 1 aprile 2022 con cui la contabilità speciale è stata prorogata fino al 14 febbraio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653 del 20 marzo 2020 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.”; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 891 del 6 maggio 2022 recante: ”Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia” con cui tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 28 febbraio 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle province di Cosenza e Crotone e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 aprile 2021, n. 767 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle province di Cosenza e Crotone”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 aprile 2023, n. 982 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle province di Cosenza e Crotone”, con cui tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania e le successive delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per sei mesi e del 5 agosto 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori sei mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell’11 marzo 2020 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 889 del 20 aprile 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima Regione”,  con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 12 febbraio 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 989 del 2 maggio 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno.”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2020 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 590 del 17 aprile 2019 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 782 del 16 giugno 2021 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019, nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019.”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 795 del 20 settembre 2021 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019, con cui tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 26 giugno 2023; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 22 giugno 2019 nei territori colpiti delle province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 settembre 2019, n. 605 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 797 del 23 settembre 2021 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 22 giugno 2019 hanno colpito i territori delle province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia, con cui tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 6 agosto 2023; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 dicembre 2020, n. 732 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 967 del 20 febbraio 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, con cui tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 23 dicembre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in provincia di Trieste e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021 recante: “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in provincia di Trieste”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell’8 settembre 2020 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 915 del 17 agosto 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 31 dicembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della regione Liguria, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021 e del 23 settembre 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per un lasso temporale di complessivi dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della regione Liguria;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 647 del 9 marzo 2020 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria”; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022 recante : “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 745 del 23 febbraio 2021, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri  del 4 novembre 2021 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza;  

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 962 del 30 gennaio 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte” ”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 22 ottobre 2024; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 968 del 20 febbraio 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 22 ottobre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 598 del 25 luglio 2019, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019 con la quale è stato esteso lo stato di emergenza, adottato con delibera del 1° luglio 2019, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del comune di Grosio della provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei comuni di Ono San Pietro e Cerveno della provincia di Brescia e di Casargo della provincia di Lecco; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 796 del 23 settembre 2021, recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019,cosi come modificata dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 938 del 21 ottobre 2022,  con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 30 giugno 2023 ;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 766 del 9 aprile 2021 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 e la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2020 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2019, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito il territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 802 del 22 ottobre 2021 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito il territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all’11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2021 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all’11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 832 del 5 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all’11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino 21 ottobre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la successiva delibera del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2021 che ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 863 del 24 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 21 novembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2020, n. 713 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 972 del 1 marzo 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino 22 ottobre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena, nonché la delibera del 5 ottobre 2020 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 ottobre 2019 n. 611 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 812 del 29 novembre 2021 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 19 settembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 851 del 24 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Venezia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del medesimo comune”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 14 novembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 943 del 9 novembre 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 10 settembre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale lo stato d’emergenza, è stato prorogato, di dodici mesi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2021, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 973 del 1 marzo 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle province di Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in provincia di Vicenza, nell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e nella fascia costiera della provincia di Venezia”, con cui, tra l’altro, la contabilità speciale opera fino al 30 dicembre 2024;

CONSIDERATO che le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia non hanno, allo stato, ancora comunicato i fabbisogni previsti dalla richiamata ordinanza n. 932/2022;

CONSIDERATO che le Regioni Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, rispettivamente con riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622/2019, n. 620/2019 e n. 749/2021, hanno comunicato la non sussistenza di fabbisogni finanziari;

CONSIDERATO che a fronte di una stima in prima ricognizione di oltre euro 607.000.000,00 i fabbisogni effettivi trasmessi dalle Amministrazioni interessate dalla procedura di cui alla citata ordinanza n. 932/2022 ammontano a euro 115.233.658,54, corrispondenti al valore medio del 18,98% della predetta stima;

CONSIDERATO, inoltre, che la stima relativa alla prima ricognizione di quelle mancanti è di euro 33.116.874,46, e che applicando la medesima percentuale media del 18,98%, si ottiene una stima degli ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 6.286.949,92;

RITENUTO necessario, ai fini del riparto in questione, considerare in via cautelativa una percentuale media della ricognizione di cui al periodo precedente del 20,93% ottenendo quindi una stima degli ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 6.622.624,05;

TENUTO CONTO che la stima in prima ricognizione per i fabbisogni relativi agli eventi calamitosi occorsi nell’anno 2021 comunicati è di euro 41.986.935,83, e, pertanto, applicando la medesima percentuale cautelativa del 20,93% si ottiene una stima di ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 8.790.466,62;

CONSIDERATO, inoltre, che a valere sulla somma disponibile di euro 142.000.000,00, relativa alle annualità 2023 e 2024, rientrano sia la somma dei fabbisogni reali e oggetto di perizia di cui all’ordinanza n. 932/2022 pari a euro 115.233.658,54, che le stime delle ricognizioni 2019 e 2020 mancanti per il valore di euro 6.622.624,05, nonché le risorse stimate per gli eventi del 2021 del valore di euro 8.790.466,62;

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere con la seguente modalità di riparto utilizzando la somma complessiva di euro 142.000.000,00 di cui euro 92.000.000,00 relativa all’annualità 2023 ed euro 50.000.000,00 relativa all’annualità 2024:

- riparto proporzionale sul totale dei fabbisogni periziati e trasmessi per gli eventi 2019 e 2020 pari a euro 115.233.658,54, fino alla concorrenza della somma di euro 87.000.000,00 stanziati per l’anno 2023, corrispondente all’applicazione di una percentuale di riduzione del 75,50% e quale limite massimo autorizzato per ciascuna Amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell’anno 2023 indicati nella tabella allegata, sezione A;

-  riparto proporzionale degli ulteriori fabbisogni periziati e trasmessi per gli eventi 2019 e 2020 pari a euro 28.233.658,54, pari al 24,50% del totale, a valere sulla somma di euro 50.000.000,00 stanziati per l’anno 2024 a copertura completa degli stessi e quale limite massimo autorizzato per ciascuna Amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell’anno 2024 indicati nella tabella allegata, sezione A;

-  accantonamento della quota parte non ripartita relativa all’anno 2023, nel limite massimo di euro 5.000.000,00, a parziale copertura dei fabbisogni per eventi 2019 e 2020 ancora non trasmessi;

CONSIDERATO che per accedere al sopra citato accantonamento di euro 5.000.000,00, le Amministrazioni interessate dovranno inviare le ricognizioni periziate entro e non oltre il 1° settembre 2023 e che le eventuali somme residue a detta data potranno essere redistribuite a ulteriore copertura proporzionale dei fabbisogni precedentemente trasmessi, con conseguente innalzamento della percentuale per l’anno 2023 e corrispondente riduzione dell’impegno sull’annualità 2024;

CONSIDERATO che la quota parte residua di fabbisogni per eventi 2019 e 2020 non coperta a valere sulle risorse 2023 potrà trovare integrale copertura sulle risorse 2024;

CONSIDERATO che i fabbisogni relativi agli eventi calamitosi occorsi nell’anno 2021 a conclusione della relativa istruttoria, stimabili, applicando la medesima percentuale cautelativa del 20,93%, nel valore di euro 8.790.466,62, verrebbero posti a carico della quota di finanziamento residuo per il 2024;

CONSIDERATO che verrà rimesso a ciascuna Regione la facoltà di disciplinare le modalità operative e i criteri di priorità nel riconoscimento dei contributi;

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità di riparto delle risorse disponibili finalizzate al riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Riparto delle somme stanziate in favore delle Amministrazioni interessate)

  1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione di quanto esposto in premessa, è approvato, per i fabbisogni definitivi relativi agli eventi 2019 e 2020 già trasmessi ai sensi dell’OCDPC n. 932/2022, alla data della presente ordinanza, pari a complessivi euro 115.233.658,54, il seguente riparto di cui all’allegata tabella, sezione A:

-  euro 87.000.000,00 per l’anno 2023, quale limite massimo autorizzato per ciascuna Amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell’anno 2023 indicati nella tabella allegata, sezione A;

-  euro 28.233.658,54 per l’anno 2024, quale limite massimo autorizzato per ciascuna Amministrazione interessata per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da riconoscere nell’anno 2024 indicati nella tabella allegata, sezione A;

  1. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di 92.000.000,00 per l’anno 2023 e di 50.000.000,00 per l’anno 2024 di cui al citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 così come integrata dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
  2. Per accedere alla quota residua non ripartita, nel limite massimo di euro 5.000.000,00 sull’ autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l’anno 2023 di cui al citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le Amministrazioni indicate in premessa di cui alla sezione B dell’allegata tabella, dovranno inviare al Dipartimento della protezione civile i fabbisogni 2019 e 2020 non ancora trasmessi previsti dalla richiamata ordinanza n. 932/2022 entro e non oltre il 1° settembre 2023 ai fini del riparto con successiva ordinanza. Le eventuali somme residue sulla predetta quota alla data del 1 settembre 2023, potranno essere redistribuite a ulteriore rimodulazione proporzionale del riparto di cui al comma 1, con conseguente innalzamento del pro quota per l’anno 2023 e corrispondente riduzione sull’annualità 2024.
  3. Agli eventuali fabbisogni residui per gli eventi 2019 e 2020 di cui al primo periodo del comma 3 nonché ai fabbisogni relativi agli eventi occorsi nell’anno 2021 di cui alla sezione C dell’allegata tabella si provvede, con successiva ordinanza di riparto all’esito della definitiva istruttoria, nel limite massimo delle risorse residue disponibili per l’anno 2024, pari a euro 21.766.341,46, sulla citata autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 448 della legge n. 234/2021.

ART. 2
(Modalità di trasferimento delle risorse)

  1. Sulla base del riparto di cui all’articolo 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai Soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle Regioni interessate, delle rispettive Agenzie regionali o delle altre Amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attività economiche e produttive, individuati dagli Organismi istruttori o dai Soggetti individuati dalla Regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022.
  3. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi    emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle Regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di priorità e le modalità operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l’esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe.

 ART. 3
(Adempimenti)

  1. I Soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all’articolo 11, lett. b), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012.
  2. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.

ART.  4
(Controlli in merito agli interventi finanziati)

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalità per procedere, in esito ai controlli di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all’eventuale rideterminazione del contributo nonché le modalità per procedere a rendere esecutiva l’eventuale successiva decadenza del contributo.

ART. 5
(Trattamento dati personali)

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, provvedono, in attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza.

ART. 6
(Invarianza della spesa, relazione al Dipartimento e obbligo di rendicontazione)

  1. I Soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, provvedono all’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.  I Soggetti di cui al comma 1 provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonché a rendicontare ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio