Ordinanze21 giugno 2023

Ocdpc n. 1.007 del 21 giugno 2023 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dal Regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020;

VISTA la decisione (UE) 2019/1817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire, in particolare, assistenza all’Italia;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18 ottobre 2019 con la quale è stato concesso all’Italia un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di cui, in base alla nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 6948 del 9 agosto 2019, euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

DATO ATTO che per i contesti emergenziali in rassegna la Commissione europea ha provveduto a versare all’Italia, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo complessivo di euro 277.204.595 in un’unica rata, secondo quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

DATO ATTO che tali risorse per l’importo complessivo di euro 277.204.595, di cui euro 263.207.878,00 euro destinati a interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono state interamente impiegate e rendicontate dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea nei termini previsti dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

ATTESO CHE il reimpiego dei rientri provenienti dall’Unione Europea per la Regione Siciliana e la Provincia autonoma di Bolzano ha dato luogo a economie per un ammontare di risorse pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 che dovranno essere restituite in favore del Ministero dell’economia e delle finanze;

TENUTO CONTO altresì che le risorse restituite dalla Regione Siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano, pari complessivamente ad euro 11.010.629,05 potranno essere destinate in favore del conto di tesoreria n. 22330, intestato alla  Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero in favore delle Regioni o della Provincia autonoma di Bolzano, all’esito delle operazioni contabili effettuate con riguardo anche alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali già trasferite e non ancora programmate alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO l’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa;

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 833 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 840 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   850 del 24 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 835 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 859 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 868 del 1° marzo 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia Autonoma di Bolzano nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   858 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia Autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 834 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.   857 del 3 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 838 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 836 del 12 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 le Regioni e Province Autonome debbono versare le risorse non ancora programmate, disponibili sulle contabilità speciali, all’entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per un importo complessivo di 7.529.696,42;

RAVVISATA la necessità di riprogrammare l’impiego delle economie di spesa derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, da destinare al completamento degli interventi volti al superamento della situazione di criticità ancora in atto, a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile prot. 24157 del 15 maggio 2023 con cui è stata fornita una tabella con un quadro riassuntivo, aggiornato alla medesima data del 15 maggio 2023, delle risorse finanziarie che potranno essere riprogrammate ai sensi della presente ordinanza;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

  1. Per assicurare il completamento degli interventi volti al superamento delle emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la rimodulazione dei relativi piani.
  2. I soggetti attuatori di interventi di cui al comma 1, i cui lavori sono stati consegnati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a fronte di variazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle lavorazioni eseguite ai fini della registrazione dello stato di avanzamento lavori rispetto ai prezzi aggiornati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e in assenza di risorse disponibili nel relativo quadro economico, segnalano al Soggetto responsabile le rispettive esigenze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e la rimodulazione di cui al comma 1 è sottoposta, entro i successivi 30 giorni all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Alle rimodulazioni autorizzate ai sensi del presente articolo si fa fronte nei limiti e mediante impiego delle economie di spesa maturate sulle attività e sugli interventi già conclusi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le somme che risultano non programmate alla data di pubblicazione della stessa e a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea stanziate per lo specifico contesto emergenziale, anche in conseguenza della completa rendicontazione del contributo assegnato a valere sulle risorse derivanti dal predetto Fondo.   
  4. Al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi aventi nesso di causalità con  le emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa e finalizzati alla riduzione del rischio residuo, il Soggetto responsabile è altresì autorizzato a predisporre entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, un’integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5. La Regione Siciliana e la Provincia Autonoma di Bolzano provvedono,  entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al versamento delle economie derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea giacenti, rispettivamente, sulla contabilità speciale della citata Regione Siciliana, per un importo, di 10.521.432,92 euro e sul bilancio della citata Provincia Autonoma di Bolzano, per un importo di euro 489.196,13, sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 denominato “Fondo di Rotazione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie - Finanziamenti CEE” intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze (Codice fiscale 80415740580) - IBAN IT07E0100003245350200023211, indicando la seguente causale: “Intervento 2018FSUEPCIV-ACC - Restituzione somme per parziale utilizzo rientri FSUE”. A seguito dell’avvenuta restituzione, le risorse di cui al presente comma sono trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  6. Le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, e la Provincia Autonoma di Bolzano provvedono a riversare le risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali aperte per l’emergenza e sul bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano, non ancora programmate, all’entrata del Bilancio delle Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  per un importo complessivo di euro 7.529.696,42. 
  7. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite, nei limiti di importo cui al comma 6 all’esito delle operazioni contabili ivi previste, dal Dipartimento della Protezione civile sulle contabilità speciali aperte per l’emergenza delle Regioni indicate al predetto comma 6 e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2023                                            

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio