Ocdpc n. 770 del 23 aprile 2021 - Ordinanza di protezione civile per favorire il rientro nell’ordinario a seguito della situazione di criticità determinatasi per la rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave “IVY”
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per la rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave “IVY”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2019 con il quale l’Ammiraglio Ispettore (CP) Aurelio Caligiore è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati persi dalla motonave “IVY” in prossimità dell’isolotto Cerboli, nelle acque del Golfo di Follonica;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 24 luglio 2020 recante “Interventi urgenti di protezione civile per la rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave “IVY”;
VISTA la nota n. 9811 del 18 dicembre 2020 dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Aurelio Caligiore, con la quale il medesimo chiede di poter disporre di ulteriori sei mesi per il completamento delle attività di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 2020;
CONSIDERATO che le attività emergenziali di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 24 luglio 2020, relative al recupero delle balle di combustibile solido secondario (CSS), disperse nel Golfo di Follonica (LI), risultano concluse e che occorre consentire la prosecuzione in regime ordinario, senza soluzioni di continuità, delle procedure amministrativo-contabili di cui all’articolo 6 della medesima ordinanza, per il superamento del contesto di criticità in rassegna;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;
SENTITO il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con nota del 19 febbraio 2021;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ARTICOLO 1
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 della presente ordinanza, le attività di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 24 luglio 2020, relative al recupero delle balle di combustibile solido secondario (CSS), disperse in conseguenza di un incidente della Motonave “IVY”, sono dichiarate concluse.
- Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 24 luglio 2020 le eventuali somme disponibili al termine degli interventi sono riversate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
ARTICOLO 2
- Ai fini del completamento delle attività amministrativo-contabili di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 24 luglio 2020, l’Ammiraglio Ispettore (CP) Aurelio Caligiore, che opera a titolo gratuito, provvede, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla base della documentazione amministrativo contabile già in possesso dello stesso, al completamento della ricognizione e dell’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini della loro definizione e dei relativi pagamenti con le risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 6160.
- Il soggetto di cui al comma 1, alla conclusione delle attività, trasmette al Dipartimento della protezione civile e al Ministero della transizione ecologica una relazione finale sulle attività svolte.
- All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 aprile 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio