Ordinanze24 febbraio 2021

Ocdpc n. 746 del 24 febbraio 2021 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, con la quale sono state integrate le risorse finanziarie stanziate con la predetta deliberazione del 28 dicembre 2018 per fronteggiare l’evento sismico in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è prorogato per un lasso temporale di dodici mesi;

VISTO l’articolo 57, comma 8, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del predetto stato di emergenza;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567 del 7 gennaio 2019, n. 570 del 23 gennaio 2019 e n. 594 del 23 maggio 2019, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1
(Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l’assistenza abitativa)

  1. All’articolo 6 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, la locuzione “patrimonio edilizio privato”, ove ricorrente, è sostituta dalla seguente “patrimonio edilizio abitativo”.
  2. Al fine di garantire piena ed efficace attuazione alle misure in favore della popolazione colpita dall’evento sismico in premessa, il Commissario delegato, di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, in presenza di situazioni di disagio economico, è autorizzato a corrispondere in via di anticipazione ai soggetti che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 del medesimo provvedimento, ai fini della stipula di un contratto di locazione, due mensilità di tale contributo per la costituzione del deposito cauzionale. E’ fatta salva la ripetizione delle somme erogate, nei confronti dei conduttori beneficiari, nell’ipotesi di incameramento della cauzione da parte del locatore in ragione dei danni arrecati all’immobile o dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 2
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

  1. Al fine di garantire l’effettiva operatività del Servizio Nazionale di Protezione civile, il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall’evento sismico di cui in premessa o nelle attività connesse all’emergenza nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo pro-capite di 50 ore di lavoro straordinario effettivamente rese nel citato periodo, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.
  2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di unità individuate dal Commissario delegato, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
  3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 25 gennaio 2019 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di unità individuate dal Commissario delegato, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, in relazione all'effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
  6. Gli oneri per l’attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 902.000,00, sono posti a carico delle risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell’11 giugno 2019.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli