Ocdpc n. 691 del 4 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 3, 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”;
VISTA, in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RILEVATA l’importanza della condivisione dei dati di sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 che potrebbero essere oggetto di flussi di comunicazione verso terzi per consentire alla comunità scientifica di svolgere ulteriori ricerche, studi e protocolli affinché possano essere di ausilio nelle scelte di indirizzo nazionale del Ministero della salute;
VISTI gli esiti delle riunioni del Comitato tecnico scientifico del 1° e del 2 luglio 2020;
VISTA la nota del 10 luglio 2020 del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità;
SENTITO il Ministero della salute;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze,
DISPONE
ART. 1
(Modifica della disciplina relativa ai dati della sorveglianza Covid-19, epidemiologica, microbiologica e clinica, di cui agli articoli 1, 2 e 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020)
- Gli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 comunicano i dati della sorveglianza COVID-19, epidemiologica, microbiologica e clinica, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano mettendo a disposizione i dati di rispettiva competenza territoriale.
- Gli enti di cui al comma 1 condividono tra loro i dati mediante interconnessione delle rispettive piattaforme e danno tempestiva comunicazione degli stessi al Ministero della salute.
- I predetti enti comunicano i dati raccolti, previa specifica e motivata istanza, ai centri di competenza nell’ambito scientifico e di ricerca, nonché verso enti di particolare rilevanza scientifica, nazionali ed internazionali, e, verso le pubbliche amministrazioni, in forma aggregata o con modalità di pseudonimizzazione con doppio codice random.
- Le istanze di cui al comma 3, sono inviate all’Istituto Superiore di Sanità per i dati di sorveglianza epidemiologica e microbiologica ed all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per i dati di sorveglianza clinica.
- Gli enti di cui al comma 1 possono rendere disponibili, unicamente nei propri siti-web istituzionali, i dati delle rispettive sorveglianze COVID-19 in modalità aggregata adottando metodiche adeguate tali da impedire ogni possibile riconducibilità ai soggetti interessati.
- I dati di sorveglianza epidemiologica e microbiologica sono comunicati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e all’European Center for Disease Control (ECDC), in modalità pseudonimizzata, tenuto conto delle finalità e delle specifiche caratteristiche dei rispettivi DATA-BASE, in relazione alla prevenzione, contenimento e contrasto alla pandemia da Sars cov.-2.
ART. 2
(Province autonome di Trento e Bolzano)
- Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli