Ordinanze del Capo Dipartimento27 marzo 2013

Ocdpc n. 67 del 27 marzo 2013: disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative per il definitivo superamento delle criticità legate alle bonifiche da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia";
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del Commissario delegato del 27 novembre 2012 e 26 febbraio 2013;
Acquisita l'intesa delle regione Puglia;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Puglia e individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa .
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi.
3. Il Presidente della regione Puglia, Commissario delegato pro tempore per la situazione di criticita' in rassegna provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a trasferire al Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della medesima Regione, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia e' autorizzato a porre in essere le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Puglia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
5. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della medesima Regione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulle contabilita' speciali n. 5357, che viene allo stesso intestata per venti mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulle contabilita' speciali, il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Puglia.
8. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 7.
10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
11. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli